
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2006, n. 7
G.U.R.S. 8 febbraio 2006, n. 7
Riproposizione di norme in materia di uffici stampa.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Uffici stampa
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. Al primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificato dal comma 14 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il numero "8" è sostituito con il numero "24" e dopo la parola "Ordine" sono inserite le parole "che sono utilizzabili anche presso ciascun assessorato regionale". (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 2.030 migliaia di euro (UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108001), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 2.030 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.