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LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2006, n. 12

G.U.R.S. 8 febbraio 2006, n. 7

Riproposizione di norme in materia di territorio.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2007 e con annotazioni alla data 23 marzo 2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni relative al territorio

(integrato dall'art. 7 della L.R. 13/2007)

1. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. Qualora gli strumenti urbanistici consentano, per le aree edificabili, la demolizione e ricostruzione in sito del volume esistente, il perimetro del nuovo edificio deve coincidere anche in parte con quello preesistente, fermo restando il rapporto di copertura sul lotto di appartenenza ed il rispetto delle distanze nonché dei vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale e di quelli di destinazione d'uso previsti nello strumento urbanistico. (1)

15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano comunque al volume degli edifici, esistenti in data antecedente alla legge 6 agosto 1967, n. 765, ancorché in atto parzialmente demoliti.

(1)

In merito alle nuove norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio si rimanda alla L.R. 6/2010.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2006.

CUFFARO

CASCIO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente