
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 27
G.U.R.S. 31 dicembre 2007, n. 61
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2007. Proroga interventi.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 5/2014 e con annotazioni alla data 28 gennaio 2014)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Assegnazioni in favore delle autonomie locali
1. Le assegnazioni in favore dei comuni previste dall'articolo 29 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono ulteriormente incrementate, per l'esercizio finanziario 2007, di 6.000 migliaia di euro per essere destinate al comune di Palermo per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, capitolo 212514, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano alle assegnazioni in favore dei comuni previste dall'articolo 29 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.
Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili
(modificato dall'art. 30, comma 6, della L.R. 5/2014)
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2008, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. All'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008". Al relativo onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. -------------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 30, comma 6, della L.R. 5/2014 a decorrere dall'1 gennaio 2014.
Confidi
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dai seguenti:
"5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:
5 bis. A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:
5 ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:
"2. A decorrere dall'1 gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge".
Assegnazioni ai comuni per il contenimento delle tariffe
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"1 ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
2. Con provvedimento dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente norma e per la ripartizione della quota.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante la riserva prevista dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Variazioni di spesa per l'anno 2007
1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2007 dalle leggi sotto elencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:
a) articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, U.P.B. 1.3.2.6.2, capitolo 504010, - 20.000.000,00 euro;
b) articolo 9, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, U.P.B. 4.2.1.5.99, capitolo 212525, - 5.965.446,19 euro;
c) articolo 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, U.P.B. 12.3.1.3.3, capitolo 478108, - 12.912.000,00 euro;
d) articolo 59, comma 7, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, (U.P.B. 3.2.2.7.1, capitolo 583301) - 75.000,00 euro;
e) articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, (U.P.B. 2.2.1.3.4, capitolo 144124) - 100.000,00 euro.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "A".
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse Tabelle "C" e "D".
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 dicembre 2007.
CUFFARO
LO PORTO
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze