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REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2007 DELLA COMMISSIONE, 13 dicembre 2007

G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. L 329

Deroga, per la campagna 2007/08, al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 dicembre 2007

Applicabile dal: 1° agosto 2007

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

2) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) prevede le modalità di applicazione di questo obbligo di distillazione nonché, all'articolo 49, talune possibilità di deroga, tra cui la possibilità per i piccoli produttori che producono meno di 80 hl all'anno di sostituire l'obbligo di distillazione con il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti.

3) In alcuni Stati membri la capacità di raccolta dei sottoprodotti risulta del tutto insufficiente. Per porre rimedio a tale situazione occorre pertanto permettere agli Stati membri di esonerare altre categorie di produttori dall'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione.

4) Per consentire l'applicazione della deroga per tutta la campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2007.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 179 del 14.7.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007).

(2)

GU L 194 del 31.7.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007).

Art. 1

In deroga all'articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2007/08 gli Stati membri possono disporre, per tutto il loro territorio o per parte di esso, che i produttori che non superano una produzione di 100 hl, ottenuta da loro stessi nei propri impianti individuali, possano assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione