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N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.

REGOLAMENTO (CE) N. 1385/2007 DELLA COMMISSIONE, 26 novembre 2007

G.U.U.E. 27 novembre 2007, n. L 309

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (UE) 2017/1156)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 novembre 2007

Applicabile dal: 30 novembre 2007

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (3), è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1431/94 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

2) I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

3) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

4) Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

5) Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

6) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 50 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

7) Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 282 dell'1.11.1975. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006).

(2)

GU L 91 dell'8.4.1994. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995).

(3)

GU L 156 del 23.6.1994. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 249/2007 (GU L 69 del 9.3.2007).

(4)

GU L 152 del 24.6.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006).

(5)

GU L 238 dell'1.9.2006. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007).

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Art. 1

1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti in virtù del regolamento (CE) n. 774/94 per l'importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota di riduzione del dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

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Art. 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

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Art. 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d'ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a) 25% dal 1° gennaio al 31 marzo;

b) 25% dal 1° aprile al 30 giugno;

c) 25% dal 1° luglio al 30 settembre;

d) 25% dal 1° ottobre al 31 dicembre.

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Art. 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine riportati nell'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10% del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri del gruppo 3, 5 e 6 ogni richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo numero di gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.

4. I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 5 e 6. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura "sì" è contrassegnata con una crocetta.

5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

I titoli per il gruppo 3 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte C.

I titoli per il gruppo 5 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte D.

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Art. 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2. La domanda di titolo deve essere accompagnata da un contratto di fornitura che indichi che i prodotti a base di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell'Unione europea nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto.

Il primo comma si applica unicamente ai prodotti dei numeri di gruppo 1, 2 e 4.

3. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 euro/100 kg.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5. I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

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Art. 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale, i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

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Art. 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

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Art. 8

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

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Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

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ALLEGATO I

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 890/2009 e dall'allegato del Reg. (UE) 2017/1156)

Per il periodo contingentale 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017:

TASSO DI RIDUZIONE DEL DAZIO DOGANALE FISSATO AL 100%

Pollo

(tonnellate)

Paese

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativi annui per il 2017

Quantitativo aggiuntivo disponibile per il quarto sottoperiodo contingentale nel 2017 (*1)

Brasile

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

11 932

2 396

Paese

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativi annui per il 2017

Thailandia

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Altri

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300

Tacchino

(tonnellate)

Paese

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativi annui per il 2017

Quantitativo aggiuntivo disponibile per il quarto sottoperiodo contingentale nel 2017 (*2)

Brasile

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 300

307

Paese

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativi annui per il 2017

Altri

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485

Per il periodo contingentale che ha inizio il 1° gennaio 2018:

TASSO DI RIDUZIONE DEL DAZIO DOGANALE FISSATO AL 100 %

Pollo

(tonnellate)

Paese

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativi annui

Brasile

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

16 698

Thailandia

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Altri

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300

Tacchino

(tonnellate)

Paese

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativi annui

Brasile

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 910

Altri

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485

(*1) Il quantitativo aggiuntivo è reso disponibile in conformità dell'accordo tra l'Unione europea e il Brasile che entra in vigore il 30 giugno 2017. Tale quantitativo aggiuntivo è calcolato proporzionalmente per il periodo dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 ed è disponibile per le domande di titolo presentate per il sottoperiodo contingentale che ha inizio il 1° ottobre 2017.

(*2) Il quantitativo aggiuntivo è reso disponibile in conformità dell'accordo tra l'Unione europea e il Brasile che entra in vigore il 30 giugno 2017. Tale quantitativo aggiuntivo è calcolato proporzionalmente per il periodo dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 ed è disponibile per le domande di titolo presentate per il sottoperiodo contingentale che ha inizio il 1° ottobre 2017.

N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.

(1)

Allegato integrato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013, nel seguente modo:

a) nell'ALLEGATO II, parte A, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:

«in croato : Uredba (EZ) br. 1385/2007.»;

b) nell'ALLEGATO II, parte B, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:

«in croato : Nulta stopa carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.»;

c) nell'ALLEGATO II, parte C, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:

«in croato : Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.»;

d) nell'ALLEGATO II, parte D, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:

«in croato : Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.»

N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1431/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 5, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 4, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1 bis

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma

-

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

-

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

-

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, secondo comma

-

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 7

-

Articolo 8

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II

-

Allegato III

-

Allegato IV

-