
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 novembre 2007
G.U.R.I. 29 novembre 2007, n. 278
Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "Testo unico";
Visto l'art. 75, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e in particolare il comma 1, che prevede la possibilità di trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica nei territori delle parti contraenti di detti accordi;
Vista la decisione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dal sopraccitato art. 75;
Visto il documento della Commission on Narcotic Drugs delle Nazioni Unite Res. n. 46/6 del 15 aprile 2003, concernente linee guida internazionali relative ai viaggiatori in trattamento medico con sostanze stupefacenti o psicotrope;
Considerato che le predette linee guida considerano adeguata una prescrizione medica sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, fermo restando il possibile prolungamento di tale periodo di tempo, laddove ritenuto necessario dal medico;
Considerato che il Testo unico non detta norme relative al possesso, da parte di cittadini italiani o stranieri che devono uscire o entrare nel territorio italiano, di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope iscritte nella tabella II del medesimo Testo unico, necessari per terapie esclusivamente personali;
Ritenuto di dover applicare quanto contenuto nella decisione sopra menzionata;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007;
Decreta:
1. E' approvato il certificato di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, atto a giustificare il possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi iscritti nella tabella II del Testo unico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, da parte di cittadini in corso di trattamento terapeutico che hanno necessità di recarsi all'estero. Il certificato è esibito ad eventuali controlli doganali.
2. Il certificato di cui all'allegato 1 giustifica anche il possesso dei medicinali stupefacenti eventualmente residuati ai cittadini residenti in Italia che rientrano nel territorio nazionale.
1. Il certificato di cui all'art. 1 è compilato dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale o dal medico dipendente dallo stesso Servizio sanitario nazionale.
1. Il cittadino residente all'estero in trattamento con i medicinali stupefacenti di cui alla Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti del 1961 o con i medicinali psicotropi di cui alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, che intende recarsi in Italia, deve essere munito, per poter proseguire la terapia con medicinali in propria detenzione, di certificazione o prescrizione medica riportante le generalità del paziente, la prescrizione con la denominazione commerciale del medicinale e la denominazione e la quantità totale del principio attivo, il numero di unità posologiche. La certificazione o prescrizione dovrà essere predisposta da autorità sanitaria competente del Paese di provenienza e costituisce titolo alla detenzione dei medicinali nel territorio italiano.
2. La dogana consente l'ingresso dei medicinali al seguito del cittadino residente all'estero in arrivo sul territorio italiano, previa verifica della regolarità della documentazione in suo possesso.
3. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute collaborano, ove ritenuto necessario, con le autorità doganali ai fini della corretta applicazione del presente decreto.
4. L'ufficio VIII della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute rilascia preventiva autorizzazione all'ingresso e alla detenzione dei medicinali al seguito qualora espressamente richiesta dal Paese di provenienza, sulla base della certificazione o prescrizione di cui al comma 1.
1. Ferme restando le previsioni degli articoli 43 e 73 del Testo unico, applicabili ai medicinali di cui all'art. 1, comma 1, le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessità di cura una sola confezione di ciascuna preparazione medicinale contenente sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessità di cura le preparazioni medicinali indicate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
1. Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2007
Il Ministro: TURCO
ALLEGATO 2
ELENCO DELLE PREPARAZIONI MEDICINALI ESCLUSE DALLE PREVISIONI DEL PRESENTE DECRETO (articolo 4, comma 1, lettera b)
Preparazioni medicinali contenenti:
Acetildiidrocodeina;
Codeina;
Diidrocodeina;
Etilmorfina;
Nicocodina;
Nicodicodina;
Norcodeina;
Folcodina.
Composti in associazione con uno o più principi attivi non stupefacenti e contenenti non più di 100 milligrammi di dette sostanze per singola unità posologica e con concentrazione totale non superiore al 2,5% per ogni singola confezione della preparazione medicinale stessa.
Preparazioni medicinali contenenti: Propiram in quantità non superiore a 100 milligrammi per singola unità posologica e composto con almeno la stessa quantità di metilcellulosa.
Preparazioni medicinali ad uso orale contenenti: Destropropossifene in quantità non superiore a 135 milligrammi per singola unità posologica o con una concentrazione non superiore al 2,5 % per ogni singola confezione della preparazione medicinale stessa.
Preparazioni medicinali contenenti: Cocaina in quantità non superiore allo 0,1% calcolata come base anidra.
Preparazioni medicinali contenenti: Oppio - Morfina in quantità non superiore allo 0,2 % di morfina calcolata come base anidra e composti in associazione con uno o più principi attivi non stupefacenti e tali da rendere impossibile il recupero della morfina con metodi estrattivi facili ed estemporanei.
Preparazioni medicinali contenenti: Difenossina in quantità non superiore a 0,5 milligrammi per singola unità posologica in associazione con atropina solfato in quantità pari ad almeno il 5% della quantità di difenossina.
Preparazioni medicinali contenenti: Difenossilato in quantità non superiore a 2,5 milligrammi calcolati come base anidra per singola unità posologica in associazione con atropina solfato in quantità pari ad almeno l'1% della quantità di difenossilato.
Preparazioni medicinali contenenti: Oppio 10% in peso ed Ipecacuana radice 10% in peso miscelati con l'80% in peso di altri principi attivi non stupefacenti.