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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 novembre 2007, n. 117

G.U.R.I. 5 febbraio 2008, n. 30

Schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.). (Deliberazione n. 117/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visti i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2004, rispettivamente, n. 549, n. 550, n. 551 e n. 552, relativi alla regolamentazione del cielo unico europeo e il regolamento (CE) della Commissione del 20 dicembre 2005, n. 2096, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), e visto in particolare l'art. 3 che prevede la stipulazione di un contratto di programma per la definizione dei rapporti tra il Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero dei trasporti) e l'E.N.A.C.;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, di istituzione dell'Agenzia per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti ed in particolare l'art. 25 in materia di interventi aeroportuali;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005 n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e visto in particolare l'art. 11-nonies relativo alla razionalizzazione e all'incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, relativo alla revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del consumo";

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla "segnalazione di taluni eventi" nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha - tra l'altro - istituito il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, che all'art. 3 prevede specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante i principi sull'erogazione dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, con il quale - in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - è stato adottato il regolamento in materia di gestioni aeroportuali e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 gennaio 2002, n. 2T, con il quale è stato istituito il Punto di controllo NATO/UEO presso l'E.N.A.C.;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005, concernente la fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, in ambito aeroportuale;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dei trasporti del 17 luglio 2006, n. 902456, che dà direttive in materia di controlli sulle società di gestione, sui vettori aerei e sugli handlers al fine dell'incremento dei livelli della sicurezza e della qualità dei servizi negli aeroporti nazionali;

Visto l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), che ha istituito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2000), che ha fissato la procedura per la stipula dei contratti di programma;

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 206/2000), si è espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma 2000-2003 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione - di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa - e l'E.N.A.C.;

Vista la propria delibera 15 giugno 2007, n. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 221/2007), che ha approvato la direttiva in materia di regolamentazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Visto che, dopo l'intervenuta scadenza (12 ottobre 2003) del precedente contratto di programma 2001-2003, l'E.N.A.C., nelle more del rituale rinnovo, ha proseguito senza soluzione di continuità e sino alla data di sottoscrizione del presente contratto, nello svolgimento della propria attività istituzionale, in conformità alle previsioni dello stesso contratto di programma 2001-2003;

Vista la nota 1° ottobre 2007, n. 15438, con la quale il Ministero dei trasporti ha trasmesso lo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa, e l'E.N.A.C.;

Visto che il NARS nella seduta del 5 novembre 2007 ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture, con nota 6 novembre 2007, n. 14349, ha richiesto il concerto sul contratto in esame, nonchè alcune integrazioni/modifiche all'articolato;

Considerato che il Ministero dei trasporti con nota 7 novembre 2007, n. 17706, ha inviato una nuova copia del contratto che recepisce in parte le osservazioni del NARS;

Considerato quanto è emerso nella seduta odierna in merito alla sopra indicata richiesta del Ministro delle infrastrutture;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

Esprime parere favorevole

in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

Art. 3

Oggetto del contratto

Al comma 2 definire la procedura per una eventuale revisione o integrazione del contratto.

Art. 4

Funzioni e limiti di esercizio

Al comma 1 lettera e) dopo le parole "impianti aeroportuali" aggiungere le parole "sentito il Ministero delle Infrastrutture".

Al comma 1, lettera k) specificare le fonti normative che definiscono i principi di "liberalizzazione affermati dall'Unione Europea nella legislazione di settore".

Al comma 1 lettera l) dopo le parole "al Ministero dei trasporti" aggiungere le parole "e al Ministero delle infrastrutture", inoltre, dopo le parole "i competenti organi del Ministero dei trasporti" aggiungere le parole "e del Ministero delle infrastrutture".

Al comma 1, lettera m) specificare i soggetti erogatori, ed i beneficiari dei "trasferimenti e finanziamenti di parte corrente".

Art. 7

Gestioni aeroportuali

Al comma 5 inserire la Segreteria del CIPE tra i soggetti ai quali trasmettere le risultanze delle istruttorie relative alla dinamica delle tariffe sui singoli aeroporti.

Art. 9

Obiettivi di sicurezza

Al comma 2 lettere a) e b) illustrare lo stadio di sviluppo del Programma sicurezza e della banca dati sugli eventi significativi per la sicurezza.

Art. 10

Obiettivi di qualità

Al comma 7 illustrare sinteticamente i contenuti del "programma di gestione previsto nella carta dei diritti del passeggero".

Art. 13

Attività di collaborazione con il Ministero dei trasporti

Al comma 1 alla lettera c) dopo le parole "impianti aeroportuali" aggiungere le parole "sentito il Ministero delle Infrastrutture".

Al comma 2 dopo le parole "investimenti aeroportuali" aggiungere le parole "e, limitatamente ai programmi operativi approvati dall'Unione europea, ne dà informativa anche al Ministero delle infrastrutture".

Art. 15

Costi per la fornitura dei servizi

Definire la tipologia dei servizi, soggetti a tariffa e la metodologia per la determinazione delle stesse.

Art. 16

Servizi in appalto o in gestione a terzi

Abrogare il secondo comma dell'articolo.

Art. 18

Sviluppo di altre attività

Al comma 1 declinare le attività volte "alla promozione e allo sviluppo dell'aviazione civile".

Art. 23

Trasformazione E.N.A.C. in ente pubblico economico

Cassare l'intero articolo.

Raccomanda

al Ministro dei trasporti di corredare il contratto con la compilazione delle schede tipo allegate allo stesso contratto e citate nell'art. 4, comma 1, lettera l), al fine di fornire la dovuta informativa sullo stato di avanzamento degli interventi aeroportuali per i quali l'E.N.A.C. effettua spese in conto capitale compreso il pagamento delle rate di mutui contratti dallo Stato.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA PER IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

L'E.N.A.C., ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente integrato e modificato, e il relativo Regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 10, commi da 9 a 14;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194 recante interventi nel settore dei trasporti;

Visto l'art. 25 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), e, in particolare, l'art. 3, che prevede la stipulazione di un contratto di programma triennale per la definizione dei rapporti tra il Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi, Ministro dei trasporti) e l'E.N.A.C.;

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1997, n. 521, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, recante il regolamento in materia di gestioni aeroportuali;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 settembre 2002, n. 263, recante il regolamento di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;

Visto il Regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994";

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 maggio 1999, n. 68/T, concernente interventi nel settore del trasporto aereo;

Visto lo statuto dell'E.N.A.C. approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 3 agosto 1999, n. 96/T;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, in materia di interventi nel settore trasporti;

Visto il regolamento per le tariffe dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 27 marzo 2001, n. 60/T;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 gennaio 2002, n. 2T, con il quale è stato istituito il Punto di controllo NATO/UEO presso l'E.N.A.C.;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visti i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, rispettivamente, n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004, nonchè, da ultimo, il regolamento CE n. 2096/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 di attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005, concernente la fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, in ambito aeroportuale;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto l'Atto di indirizzo del Ministro dei trasporti n. 902456 del 17 luglio 2006, che dà direttive in materia di controlli sulle società di gestione, sui vettori aerei e sugli handlers al fine dell'incremento dei livelli della sicurezza e della qualità dei servizi negli aeroporti nazionali;

Visto l'"Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale", deliberato dal Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2006";

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007, n. 107T, che individua nell'E.N.A.C. l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario 5 luglio 2006, n. 1107;

Considerato che l'attuazione del presente contratto è funzionale alla prevista trasformazione dell'E.N.A.C. in ente pubblico economico;

Preso atto che, dopo l'intervenuta scadenza (12 ottobre 2003) del precedente contratto di programma 2001/2003, l'E.N.A.C., nelle more del rituale rinnovo, ha proseguito senza soluzione di continuità e sino alla data di sottoscrizione del presente contratto, nello svolgimento della propria attività istituzionale, in conformità alle previsioni dello stesso contratto di programma 2001/2003;

Acquisito il prescritto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Conferma delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di programma.

Art. 2

Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 3

Oggetto del contratto

1. Il presente contratto, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, del Codice della navigazione, parte aeronautica, e della normativa di settore, disciplina, in particolare:

a) i servizi che l'E.N.A.C. svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'E.N.A.C.;

c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

e) l'attività di coordinamento con l'Aeronautica militare e con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonchè i rapporti con l'ENAV;

f) l'attività di regolazione tecnica e di controllo sui fornitori dei servizi di navigazione aerea, ai sensi del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

g) la partecipazione dell'E.N.A.C. all'attività di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale.

2. Il presente contratto può essere soggetto a revisione e integrazione, attraverso atti aggiuntivi concordati, su richiesta di una delle parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, normative comunitarie, indirizzi parlamentari o governativi che influiscano sulle attività dell'E.N.A.C.

Art. 4

Funzioni e limiti di esercizio

1. L'E.N.A.C., fatte salve le prerogative del Ministero dei trasporti e le attribuzioni del Ministero della difesa, oltre alle funzioni amministrative e tecniche previste dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e dallo Statuto dell'Ente medesimo, provvede, in base alla normativa vigente ed agli indirizzi dettati dal Ministro dei trasporti, alle seguenti attività:

a) stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale, ai sensi dell'art. 704 del Codice della navigazione e dell'art. 7, comma 3, del Regolamento adottato con decreto interministeriale trasporti e navigazione/tesoro 12 novembre 1997, n. 521;

b) adempimenti di competenza previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, relativo al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

c) attuazione delle previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 217/1992 e del regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, relativi all'affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale;

d) operatività della Segreteria NATO/UEO-UE/S-Organo centrale di sicurezza, in conformità al provvedimento in data 9 gennaio 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza;

e) indizione e presidenza, su delega del Ministro dei trasporti, della conferenza di servizi di cui all'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, relativa all'approvazione dei progetti concernenti impianti aeroportuali per l'accertamento di conformità urbanistica, secondo le previsioni dell'art. 36 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

f) adempimenti di competenza in attuazione dei Regolamenti n. 2320/2002/CE e n. 622/2003/CE, secondo le previsioni del Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile elaborato dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

g) regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di gestione dello spazio aereo e di fornitura dei servizi di navigazione aerea, in attuazione del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

h) organizzazione di un sistema di raccolta, valutazione e registrazione delle segnalazioni di eventi aeronautici significativi ai fini della sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213 di attuazione della direttiva 2003/42/CE, nonchè attività di analisi degli incidenti e inconvenienti aeronautici, anche ai fini del recepimento delle raccomandazioni dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo;

i) attività istruttoria ai fini dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico, previsti dall'art. 4 del Regolamento n. 2408/92/CEE, e gestione dei rapporti convenzionali con i vettori assegnatari, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza dei presupposti tecnici, stabiliti nel medesimo Regolamento n. 2408/1992/CEE, per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, nonchè attività di vigilanza e controllo sull'attuazione degli obblighi a carico dei vettori, conseguenti all'imposizione degli oneri di servizio pubblico;

j) designazione degli aeroporti da sottoporre a coordinamento ai sensi del Regolamento n. 95/93/CEE, come successivamente modificato e integrato, nonchè controllo sull'attività di assegnazione delle bande orarie da parte di Assoclearance, all'uopo delegata;

k) vigilanza finalizzata a verificare che le attività degli operatori del trasporto aereo siano esercitate nel rispetto dei principi di liberalizzazione affermati dall'Unione europea nella legislazione di settore;

l) raccolta e trasmissione, con cadenza quadrimestrale, al Ministero dei trasporti dei dati aggiornati di cui alla scheda tipo allegata, in attesa dell'attivazione di una completa banca dati informatica relativa all'andamento degli investimenti infrastrutturali, alla quale banca dovrà essere consentito l'accesso per i competenti organi del Ministero dei trasporti;

m) monitoraggio dei trasferimenti e finanziamenti di parte corrente (spese di funzionamento, oneri di servizio pubblico e altre spese);

n) stipula degli atti di intesa con l'Aeronautica Militare e con l'ENAV S.p.A. previsti dall'art. 691-bis del Codice della navigazione e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

o) attività istruttoria per la determinazione delle tariffe di assistenza alla navigazione aerea in rotta e in terminale, da approvarsi da parte del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, come modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265.

2. L'E.N.A.C. provvede, altresì, alle attività contemplate dall'art. 704 del Codice della navigazione, concernente il rilascio della concessione di gestione aeroportuale, e dal Regolamento adottato con decreto interministeriale trasporti e navigazione/tesoro 12 novembre 1997, n. 521, per l'affidamento - con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa - delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite ai sensi del Regolamento medesimo.

3. L'E.N.A.C. espleta, con riferimento a ciascun aeroporto, tenuto conto della normativa vigente e delle delibere CIPE in materia, i seguenti compiti:

a) istruttoria relativa alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali;

b) istruttoria relativa alla determinazione dei corrispettivi per le operazioni di controllo di sicurezza e, in genere, delle tariffe relative ai servizi svolti in regime di monopolio;

c) attività di vigilanza finalizzata a verificare che, su ogni singolo aeroporto, i corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni in uso esclusivo siano determinati in base a criteri trasparenti, equi e non discriminatori e nel rispetto delle disposizioni del CIPE.

Art. 5

Comunicazioni al Ministero dei trasporti

1. E' costituito un Comitato di monitoraggio presieduto dal Capo di Gabinetto del Ministero dei trasporti, composto dal Capo del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, dal Direttore generale per la navigazione aerea, da un esperto nominato dal Ministro e dal Presidente, Direttore Generale e Vice Direttore Generale dell'E.N.A.C., che si riunisce, con cadenza almeno bimestrale, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del presente contratto di programma. L'E.N.A.C., nell'ambito del Comitato di monitoraggio, fornisce informazioni al Ministero sulle attività di cui all'art. 4. L'attività del predetto Comitato non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. L'E.N.A.C. trasmette al Ministero dei trasporti le relazioni informative periodiche sottoposte al Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4.

3. Fermi restando gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare le relazioni periodiche riguardanti l'attuazione del decreto legislativo n. 18/1999 in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti e del decreto ministeriale 13 luglio 2005 in materia di servizi di navigazione aerea, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero dei trasporti relazioni quadrimestrali sullo svolgimento della propria attività di sorveglianza sulla sicurezza dell'aviazione civile e sul rispetto del Programma nazionale di sicurezza, sull'attività di vigilanza esercitata sulle società di gestione aeroportuale, nonchè sull'attività svolta in ambito internazionale.

4. Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto di programma, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero dei trasporti una relazione informativa sullo stato di attuazione delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed una relazione informativa sullo stato di attuazione del Regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, relativo all'affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale.

5. Le relazioni informative di cui ai commi 2, 3 e 4 sono inoltrate anche al Ministero della difesa, ove le attività dell'E.N.A.C. interessino la destinazione ovvero l'impiego di aeroporti e strutture militari, nonchè l'impiego dello spazio aereo nel suo complesso.

6. L'E.N.A.C. assicura al Ministero dei trasporti l'accesso alle proprie banche dati senza alcun onere a carico dello Stato e secondo metodologie operative da concordarsi.

7. L'E.N.A.C. informa immediatamente l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dei trasporti nonchè il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, relativamente ad eventi aeronautici, individuati dal decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, ritenuti significativi.

Art. 6

Attività di ispezione, vigilanza e controllo

1. L'E.N.A.C., oltre alle attività di vigilanza e controllo specificamente indicate nel presente contratto, garantisce ed espleta, ai sensi del decreto legislativo n. 250/1997 e delle regolamentazioni nazionali e internazionali, l'effettuazione di una costante attività d'ispezione, di controllo e di vigilanza presso i gestori aeroportuali, i vettori, i costruttori aeronautici, i manutentori, i fornitori dei servizi di assistenza alla navigazione aerea e gli operatori dei servizi di assistenza a terra, al fine di verificare la rispondenza alla normativa vigente per tutto ciò che riguarda le prestazioni e i servizi offerti (Carta dei servizi), lo stato delle opere e degli impianti, i requisiti del personale impiegato nelle diverse attività, con particolare riferimento alla verifica e al controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza.

2. L'E.N.A.C,. su richiesta del Ministero dei trasporti, effettua specifiche ispezioni. L'Ente provvede con le ordinarie dotazioni del proprio bilancio.

Art. 7

Gestioni aeroportuali

1. L'E.N.A.C. provvede agli adempimenti di competenza per l'affidamento delle concessioni di gestione totale aeroportuale, al fine di dare completa attuazione alle previsioni del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, dei decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151, concernenti la revisione del Codice della navigazione per la parte aeronautica, nonchè del Regolamento adottato con decreto interministeriale trasporti e navigazione e tesoro 12 novembre 1997, n. 521, ed esercita, inoltre, le funzioni di vigilanza previste da detta normativa e dai relativi provvedimenti di attuazione. Al riguardo, l'E.N.A.C. tiene periodicamente informato il Ministero dei trasporti sullo stato dell'istruttoria in corso e sui risultati dell'attività svolta.

2. L'E.N.A.C. verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonchè delle altre condizioni che rendono proponibile il rilascio della concessione, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento propedeutici al rilascio della concessione; comunica, altresì, le sanzioni irrogate alle società di gestione totale aeroportuale, per accertate violazioni a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle convenzioni sottoscritte, nonchè l'ammontare delle sanzioni medesime.

3. In relazione alle irregolarità eventualmente emerse in sede di verifiche ispettive effettuate presso le società di gestione aeroportuale dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale di Finanza - l'E.N.A.C. fornisce ogni utile chiarimento e promuove le iniziative necessarie ad eliminare le irregolarità riscontrate, tenendo informato il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'E.N.A.C. stipula i contratti di programma con le società di gestione totale aeroportuale, ai sensi dell'art. 704 del Codice della navigazione e dell'art. 7, comma 3, del Regolamento adottato con decreto interministeriale trasporti e navigazione/tesoro 12 novembre 1997, n. 521, previa trasmissione, da parte delle società medesime, dei necessari dati di contabilità analitica e certificata, stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale.

5. L'E.N.A.C. adegua le convenzioni stipulate con i gestori aeroportuali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13.

6. L'E.N.A.C., ai fini dell'approvazione delle tariffe aeroportuali, trasmette al Ministero dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze delle istruttorie relative alla dinamica delle tariffe sui singoli aeroporti.

7. L'E.N.A.C. adotta, per ogni aeroporto, il Regolamento di scalo e il Piano di emergenza aeroportuale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, come sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265, e ne cura gli aggiornamenti.

8. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, le disposizioni del Regolamento di scalo e del piano di emergenza devono essere conformi agli atti d'intesa stipulati tra l'E.N.A.C. e l'Aeronautica militare, finalizzati alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico generale civile.

Art. 8

Criteri tecnico-operativi per l'esercizio delle funzioni

1. L'E.N.A.C. esercita le funzioni e svolge le attività di cui all'art. 4, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) costante miglioramento della sicurezza del volo;

b) costante adeguamento alla normativa nazionale e internazionale;

c) razionalizzazione dei servizi di competenza;

d) economicità, efficienza ed efficacia dei servizi;

e) trasparenza e semplificazione delle procedure;

f) innovazione tecnologica, nei limiti delle effettive necessità;

g) valorizzazione e sviluppo delle risorse;

h) attenzione all'utenza con particolare riferimento ai diritti ed alle esigenze del passeggero;

i) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali.

2. L'E.N.A.C. adotta sistemi di monitoraggio e di verifica delle proprie attività, diretti a garantire la conformità ai criteri di cui al comma 1.

Art. 9

Obiettivi di sicurezza

1. L'E.N.A.C. nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, promuove condizioni di sicurezza adeguate ai più elevati standard europei ed internazionali ed alle direttive di cui all'Atto di indirizzo del Ministro dei trasporti del 17 luglio 2006, impiegando le necessarie risorse, sia economiche sia umane, intervenendo, altresì, sulle attività formative di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione del personale.

2. In particolare, l'E.N.A.C. si impegna a realizzare i seguenti obiettivi di sicurezza:

a) elaborare, entro l'anno 2007, il Programma di sicurezza dell'E.N.A.C. contenente, in base a quanto previsto dall'ICAO, un piano integrato di norme e l'attivazione di opportune azioni tese al miglioramento della sicurezza del volo;

b) sviluppare, entro l'anno 2007, una banca dati su eventi significativi per la sicurezza, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213 di attuazione della direttiva 2003/42/CE e dal Regolamento (CE) 768/2006 della Commissione del 19 maggio 2006 recante attuazione della direttiva 2004/36/CE, relativa alla sicurezza degli aeromobili dei Paesi terzi, e relativo alla gestione del sistema informativo;

c) elaborare, entro l'anno 2007, una metodologia di analisi dei dati sulla sicurezza e di valutazione delle anomalie riscontrate, finalizzata ad individuare interventi correttivi per il miglioramento della sicurezza stessa;

d) individuare e introdurre, entro l'anno 2007, meccanismi che, compatibilmente con le norme di diritto comunitario ed internazionale, assicurino il potenziamento degli accertamenti tecnici preventivi al rilascio di autorizzazioni ai vettori esteri che intendono operare in Italia. Al riguardo, l'E.N.A.C. fornisce al Ministero dei trasporti periodiche relazioni utili ai fini degli adempimenti di carattere internazionale rientranti nella competenza ministeriale;

e) elaborare e dare attuazione, entro l'anno 2007, al piano annuale finalizzato all'incremento delle ispezioni a terra sui vettori esteri (programma SAFA);

f) elaborare e dare attuazione, entro l'anno 2007, ad un programma integrato che per l'incremento dell'attività di sorveglianza sugli aeromobili nazionali(Programma SANA);

g) elaborare e dare attuazione al piano annuale (per gli anni 2007, 2008, 2009) per l'incremento di audit sugli operatori aerei nazionali, sulle organizzazioni di manutenzione e di produzione aeronautiche, sulle organizzazioni di addestramento;

h) elaborare e dare attuazione ai piani annuali (per gli anni 2007, 2008, 2009) per l'incremento di audit sul rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, ai fini della conformità ai requisiti del vigente Regolamento E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

i) elaborare e dare attuazione ai piani annuali (per gli anni 2007, 2008, 2009) per l'incremento di audit sul rispetto delle disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza da parte delle società di gestione degli aeroporti;

j) destinare una quota non inferiore all'1,5% e non superiore al 3% delle entrate di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), del decreto legislativo n. 250/1997, a programmi di ricerca di contenuto strategico nei settori della sicurezza del volo e dell'impatto ambientale, in conformità di analoghe iniziative assunte dalla Commissione europea e dalle Amministrazioni dell'aviazione civile di altri Stati, relazionando il Ministero dei trasporti sui risultati delle ricerche effettuate.

3. In adempimento, altresì, ai principi cardine dettati con l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale ", deliberato dal Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2006", l'ente orienta la propria organizzazione al conseguimento degli ulteriori obiettivi:

I) elaborazione e attuazione di idonei piani di intervento per la valorizzazione delle competenze istituzionali dell'E.N.A.C., finalizzati a rafforzare il quadro delle sue funzioni ispettive, di regolazione tecnica, di controllo e di certificazione, assicurandone l'indipendenza dagli interessi regolati;

II) predisposizione ed attuazione di ogni necessario intervento tecnico-operativo finalizzato a garantire il miglior conseguimento di obiettivi di sicurezza, anche attraverso il potenziamento delle attività di controllo su aeromobili, equipaggi e personale di assistenza al volo, nonchè di obiettivi di qualità per il miglioramento della mobilità dei passeggeri e delle merci, con particolare attenzione all'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 1107/200;

III) potenziamento delle attività di controllo per la verifica dell'applicazione di standard europei nei contratti relativi al personale del trasporto aereo.

Art. 10

Obiettivi di qualità

1. L'E.N.A.C., nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, promuove requisiti di qualità, secondo i più elevati standard europei e internazionali, impiegando le necessarie risorse, sia economiche sia umane, e intervenendo sulle attività formative di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione del personale.

2. In particolare, l'E.N.A.C. si impegna a realizzare i seguenti obiettivi di qualità:

a) pubblicizzare, entro l'anno 2008, la propria "Carta dei servizi", individuando adeguati indicatori di prestazione, nel rispetto dei principi fondamentali relativi all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;

b) avviare, entro l'anno 2008, un sistema di monitoraggio degli obiettivi conseguiti rispetto agli standard promessi, al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dei processi individuati nella propria Carta dei servizi e di pubblicizzare i risultati ottenuti;

c) realizzare, entro l'anno 2007, il "Manuale dell'organizzazione e della qualita", contenente la descrizione dei processi considerati, l'indicazione delle modalità per eseguire le attività descritte, i documenti prodotti e la loro gestione, le competenze e responsabilità;

d) sviluppare, entro l'anno 2007, il Sistema di gestione di qualità interno, diretto a verificare l'efficacia complessiva delle attività svolte rispetto alle esigenze dei clienti/utenti e agli obiettivi dell'Ente, ai fini del continuo aggiornamento e miglioramento delle procedure e dell'individuazione di azioni preventive e correttive idonee a ridurre progressivamente le criticità rilevate.

3. L'E.N.A.C. elabora un Piano di formazione biennale, volto all'aggiornamento della professionalità e alla valorizzazione delle capacità e delle motivazioni del personale.

4. L'E.N.A.C. verifica il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati nelle "Carte dei servizi" adottate dai singoli gestori aeroportuali e dai vettori aerei e approvate dall'Ente medesimo, vigila sull'adeguata divulgazione degli standard di servizio previsti e conseguiti e promuove eventuali iniziative per il miglioramento del livello dei servizi offerti, anche attraverso l'applicazione di idonei meccanismi correttivi nei confronti degli operatori aeroportuali.

5. L'E.N.A.C. verifica il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di ambiente, previsti nei singoli contratti di programma stipulati tra l'E.N.A.C. medesimo e i gestori aeroportuali, e trasmette tempestivamente al Ministero dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, per l'eventuale adeguamento tariffario.

6. L'E.N.A.C. adotta, sentiti gli Enti di Stato operanti sui singoli scali, il Regolamento di scalo predisposto, sulla base di apposite direttive dell'E.N.A.C. medesimo, dal gestore aeroportuale.

Il Regolamento di scalo individua procedure, obblighi reciproci e responsabilità dei vari operatori aeroportuali e stabilisce le modalità delle verifiche di competenza del gestore aeroportuale. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, l'E.N.A.C. acquisisce il parere preventivo del Ministero della difesa.

7. L'E.N.A.C., in conformità alle indicazioni dell'Unione europea, promuove idonee iniziative per la tutela dei diritti del passeggero, sviluppando il programma di gestione previsto nella "Carta dei diritti del passeggero", incrementando i relativi presidi operativi in ambito aeroportuale e assicurando il monitoraggio sulla qualità delle prestazioni rese.

8. L'E.N.A.C. si impegna a proseguire nei programmi di sviluppo dei propri sistemi informativo, informatico e di telecomunicazioni per fornire servizi sempre più rapidi ai cittadini, agli utenti e agli operatori, per monitorare le situazioni di rilevanza nel settore dell'aviazione civile e per snellire e migliorare l'efficienza dei processi interni.

9. Le delibere del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C., relative alla "Carta dei servizi" di cui al precedente comma 2, lettera a), sono trasmesse al Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

10. l'E.N.A.C., in adempimento dei principi cardine dettati con l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale ", deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006" orienta la propria attività alla promozione e allo sviluppo di una cultura non formale della qualità dei servizi, volta alla valorizzazione del rapporto con il cittadino-utente, anche in termini di concreto riconoscimento dei propri diritti attraverso la previsione di idonei strumenti di tutela, con particolare riferimento alle disposizioni del regolamento CE n. 261/2004 e del regolamento CE n. 1107/2006.

Art. 11

Attività di regolazione tecnica, controllo e certificazione in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea

1. L'E.N.A.C. esercita le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, come modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265, in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 13 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2005), e, in particolare, assicura una costante attività di controllo sui fornitori dei servizi di navigazione aerea. L'E.N.A.C., per la fornitura da parte dell'Aeronautica militare dei servizi della navigazione aerea, può stipulare appositi atti di intesa ai sensi dell'art. 691-bis del codice della navigazione.

2. L'E.N.A.C., in relazione a quanto indicato al precedente comma 1, propone al Ministero dei trasporti le modifiche alla vigente normativa in materia, nonchè ai previsti contratti di programma e di servizio, quali ritenute necessarie e/o opportune ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di regolazione tecnica, controllo e certificazione sui servizi di navigazione area, e comunica, altresì, i regolamenti adottati in materia dall'Ente medesimo, nonchè le eventuali successive modifiche.

Art. 12

Contabilità e bilancio

L'E.N.A.C. trasmette al Ministro dei trasporti nonchè al Ministero dell'economia e delle finanze i bilanci preventivi e consuntivi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 13

Attività di collaborazione con il Ministero dei trasporti

1. L'E.N.A.C., oltre a quanto previsto nei singoli articoli del presente contratto, fornisce al Ministro dei trasporti tutti gli elementi necessari per:

a) la programmazione dell'organizzazione del trasporto aereo al fine di assicurare la sua ottimizzazione e la migliore pianificazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie ad esso adibite;

b) la pianificazione e lo sviluppo del sistema aeroportuale anche ai fini della predisposizione del Piano generale della mobilità per la parte relativa al trasporto aereo;

c) l'indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 10 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, relativa all'approvazione dei progetti concernenti impianti aeroportuali, per l'accertamento di conformità urbanistica, secondo le previsioni dell'art. 36 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

2. L'E.N.A.C. attua gli interventi previsti dai programmi operativi approvati dall'Unione europea, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno (Q.C.S.), nonchè quelli individuati sulla base di norme di finanziamento per investimenti aeroportuali.

3. L'E.N.A.C. partecipa, su delega del Ministro dei trasporti e in collaborazione con il Ministero dei trasporti, alla predisposizione degli accordi internazionali e bilaterali e alle altre attività di carattere internazionale di competenza ministeriale, assumendo a proprio carico i relativi oneri. L'E.N.A.C. partecipa, inoltre, all'elaborazione della normativa di adeguamento ai principi e alle disposizioni internazionali nelle materie di competenza dell'Ente medesimo.

4. L'E.N.A.C. si impegna a corrispondere ad eventuali richieste del Ministro dei trasporti inerenti allo studio di particolari problematiche del settore del trasporto aereo (Piano Nazionale degli aeroporti; individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale). Qualora l'E.N.A.C. non possa soddisfare tali richieste attraverso l'utilizzo di adeguate competenze professionali del proprio organico, può far luogo, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti del proprio bilancio, al conferimento di incarichi ad esperti di provata qualificazione e professionalità.

5. L'E.N.A.C. comunica tempestivamente al Ministero dei trasporti le eventuali restrizioni operative adottate a seguito delle indicazioni del Comitato tecnico-consultivo previsto all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13.

6. L'E.N.A.C., ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 250/1997, trasmette al Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla loro approvazione, le delibere del proprio Consiglio di amministrazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, aventi carattere strategico o programmatico.

Art. 14

Rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

L'E.N.A.C., nell'ambito della propria attività di analisi degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici, cura i rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e provvede alla valutazione delle raccomandazioni da essa adottate, per l'eventuale recepimento delle medesime.

Art. 15

Costi per la fornitura dei servizi

1. L'E.N.A.C. provvede, entro l'anno 2007 e con le modalità di cui all'art. 7, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, all'aggiornamento del proprio regolamento delle tariffe, in conformità agli indirizzi generali in materia di politica tariffaria di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 250/1997, tenendo conto dei parametri risultanti dal contesto comunitario e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e remuneratività delle prestazioni effettuate.

2. A seguito dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 13 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2005), l'E.N.A.C. comunica, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ENAV S.p.A., le previsioni dei costi, aventi incidenza sulla quantificazione delle tariffe di assistenza alla navigazione aerea in rotta e in terminale, relativi a:

a) gli oneri da sostenere in qualità di autorità di certificazione e vigilanza sui fornitori dei servizi di navigazione aerea;

b) gli oneri da sostenere in qualità di regolatore del settore dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo.

3. I costi di cui al precedente comma devono essere motivati, nonchè specificati con separata contabilità, in relazione alle due diverse tipologie di servizio ( assistenza in rotta e assistenza in terminale).

4. L'E.N.A.C., entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Ministero dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze la contabilità relativa ai costi, di cui ai precedenti commi 2 e 3, effettivamente sostenuti nell'anno precedente.

Art. 16

Servizi in appalto o in gestione a terzi

1. L'E.N.A.C., salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo, non può affidare a terzi le prestazioni relative a servizi istituzionali.

2. In presenza di sopravvenute e motivate esigenze che comportino la necessità di affidare a terzi la gestione di servizi istituzionali il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. adotta le conseguenti deliberazioni da sottoporsi ad approvazione, a seguito di una adeguata valutazione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 17

Risorse umane

1. L'E.N.A.C. realizza, attraverso propri stanziamenti di bilancio, appositi programmi di sviluppo delle risorse umane, al fine di valorizzare i contenuti di professionalità e allo scopo di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza.

2. L'attività di formazione, aggiornamento e informazione dovrà essere diretta anche all'utenza in previsione dei cambiamenti tecnici e normativi del settore, con particolare riferimento alle materie della sicurezza del volo e del controllo della qualità dei servizi.

3. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sicurezza e di qualità, di cui al presente contratto di programma, il Ministero dei trasporti promuove opportune iniziative, anche di carattere normativo, dirette a consentire all'E.N.A.C., a copertura di posizioni vacanti nel proprio organico, l'assunzione di personale da impiegare in attività di ispezione e controllo, con onere a totale carico dell'Ente medesimo. A legislazione vigente, restano comunque ferme le misure limitative in materia di reclutamento del personale.

Art. 18

Sviluppo di altre attività

1. L'E.N.A.C. concorre, con soggetti pubblici e/o privati, a programmi di attività volti alla promozione e allo sviluppo dell'aviazione civile, (quali la partecipazione a consorzi pubblici nel settore ambientale) con particolare riguardo al settore dell'aviazione generale, dandone informazione al Ministero dei trasporti. Per tali attività dovrà essere predisposta apposita contabilità separata.

2. In ogni caso, le attività di cui al precedente comma 1 potranno essere svolte soltanto ove non riservate per legge, all'esclusiva competenza di altri soggetti.

3. L'E.N.A.C., nell'ambito delle proprie attività istituzionali, partecipa a iniziative di cooperazione internazionale, su direttiva del Ministro dei trasporti e in collaborazione con il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.

Art. 19

Relazioni internazionali

1. L'E.N.A.C., in conformità agli indirizzi di politica comunitaria e internazionale assunti dal Ministero dei trasporti, partecipa alle attività degli organismi dell'Unione europea, dell'ICAO e delle altre organizzazioni internazionali dell'aviazione civile, nel rispetto delle funzioni ministeriali inerenti al collegamento con la politica comunitaria e ai rapporti con le sedi internazionali.

2. L'E.N.A.C., utilizzando la propria organizzazione e i propri mezzi, svolge, anche su delega del Ministro dei trasporti e in collaborazione con il Ministero dei trasporti, funzioni di rappresentanza nei comitati e commissioni, costituiti presso le organizzazioni comunitarie e internazionali, tenendo conto delle posizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e del Comitato consultivo sull'uso dello spazio aereo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484.

3. L'E.N.A.C., su delega del Ministro dei trasporti, può costituire, presso le sedi di rappresentanza dell'Unione europea e dell'I.C.A.O., unità operative che svolgano, d'intesa con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Aeronautica militare e l'ENAV S.p.A., la propria attività nell'ambito dell'incarico attribuito dal Ministro dei trasporti. Gli oneri di funzionamento di dette unità operative saranno assunti a totale carico dell'E.N.A.C.

4. L'E.N.A.C., nel rispetto degli obblighi assunti con gli accordi di Cipro e della normativa comunitaria, partecipa alle attività delle Joint Aviation Authorities (JAA), tenendone informato il Ministero dei trasporti. Al fine di garantire la regolarità dei versamenti, l'E.N.A.C. anticipa annualmente il contributo nazionale di partecipazione alle JAA di competenza del Ministero dei trasporti, che provvede col successivo trasferimento all'E.N.A.C. sulla base degli stanziamenti annualmente disponibili.

5. L'E.N.A.C. può assumere iniziative organizzative di supporto e di integrazione con l'EASA (European Aviation Safety Agency), finalizzate anche alla costituzione di un ufficio EASA in Italia, senza oneri aggiuntivi a carico dell'E.N.A.C. stesso o dello Stato.

6. L'E.N.A.C., sulle questioni di particolare rilevanza, attinenti alle materie di propria competenza, trattate nelle sedi comunitarie e internazionali, comunica antecedentemente e tempestivamente al Ministero dei trasporti la posizione da assumersi, e successivamente riferisce in merito alle determinazioni assunte in dette sedi.

Art. 20

Rapporti con l'utenza

1. L'E.N.A.C. impronta la propria attività a principi di qualità, trasparenza ed efficienza, individuando, a tal fine, procedure di semplificazione amministrativa, anche mediante forme di comunicazione informatica e telematica, e provvedendo ad implementare la propria organizzazione, in modo da garantire la certezza della durata dei procedimenti decisionali, secondo una tempistica adeguata alle necessità degli operatori e degli utenti del settore.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, l'E.N.A.C.:

a) pubblicizza, entro l'anno 2008, la Carta dei servizi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;

b) adotta, entro l'anno 2008, un proprio regolamento ai sensi della legge n. 241/1990, al fine di definire la durata dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

3. L'E.N.A.C., al fine di instaurare un corretto rapporto con l'utenza, pubblica sul proprio sito internet (www.enac-italia.it) la normativa di settore nonchè gli annessi I.C.A.O., con particolare riferimento a quelli adottati con provvedimento dell'ente stesso ai sensi dell'art. 690 del codice della navigazione, curandone il costante aggiornamento.

4. Il Ministero dei trasporti si impegna a definire, d'intesa con l'E.N.A.C., soluzioni normative dirette ad assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità nella gestione degli aeroporti minori, garantendo l'esercizio delle competenze delle regioni in materia di aeroporti di interesse regionale.

5. L'E.N.A.C. sottopone al Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto di programma, un piano di interventi, da aggiornarsi periodicamente, finalizzato ad attuare un progressivo incremento dei mezzi di tutela, diretta ed indiretta, del passeggero e della qualità dei servizi ad esso offerti.

Art. 21

Fonti di finanziamento e trasferimenti

1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:

a) trasferimenti da parte dello Stato costituiti dalle somme di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 250/1997;

b) entrate proprie costituite da:

proventi previsti dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità definite in via provvisoria dall'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248;

somme di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 5 marzo 1999, n. 86, da destinare, secondo le direttive del Ministro dei trasporti, ad un piano di risanamento e sviluppo aeroportuale;

proventi tariffari ex art. 7, lettera b), del decreto legislativo n. 250/1997, determinati con il regolamento per le tariffe dell'E.N.A.C., approvato con decreto 27 marzo 2001, n. 60/T, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

diritti tariffari per l'attività di regolazione tecnica e certificazione, in materia di servizi di navigazione aerea di cui al decreto-legge n. 237/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

somme derivanti da provvedimenti sanzionatori normativamente previsti, secondo le modalità che saranno stabilite da apposite disposizioni;

proventi derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'art. 18 del presente contratto;

contributi, diritti di certificazione e documentazione a carico degli iscritti ai registri e agli albi del personale navigante e degli operatori del settore aeronautico;

proventi derivanti da entrate diverse.

2. L'E.N.A.C. può ricevere i finanziamenti erogati dall'Unione europea a favore della realizzazione di progetti finalizzati.

Art. 22

Rapporti progressi

L'E.N.A.C., subentrato nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della D.G.A.C., del R.A.I. e dell'E.N.G.A., esercita i diritti ed assume gli obblighi e gli oneri derivanti dalla definizione giudiziale o extra-giudiziale delle vertenze pregresse riguardanti materie trasferite alla propria competenza.

Art. 23

Trasformazione E.N.A.C. in ente pubblico economico

L'E.N.A.C. trasmette al Ministero dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione indicante le attività necessarie per la trasformazione in ente pubblico economico, formulando suggerimenti e proposte.

Art. 24

Obblighi di informazione - Aggiornamenti

1. Al fine dell'effettivo esercizio del potere di vigilanza e controllo da parte del Ministro dei trasporti, l'E.N.A.C. trasmette tempestivamente ogni documentazione, notizia o dato richiesti dal Ministero.

2. L'E.N.A.C., oltre alle periodiche relazioni informative previste nel presente contratto, predispone una relazione annuale allo scopo di informare il Ministro dei trasporti sullo stato di attuazione del contratto medesimo, elaborando, altresì, suggerimenti e proposte. La relazione è trasmessa dal Ministro dei trasporti al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25

Clausola di salvaguardia

Qualora i termini temporali di adempimento per le obbligazioni previste nel presente contratto risultino superati alla data di stipula, l'E.N.A.C. deve dimostrarne l'avvenuto adempimento entro la data di perfezionamento del contratto medesimo.