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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 17

G.U.R.S. 30 agosto 2007, n. 39

Assestamento tecnico del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno 2007. Copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale relativo all'anno finanziario 2006.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "A".

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".

Art. 3

Modifica all'Elenco n. 1 di cui alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, articolo 3, comma 1

1. L'Elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine di cui alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, articolo 3, comma 1, è integrato dai capitoli 216524 e 900012.

Art. 4

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle "C" e "D".

Art. 5

Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al Quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2007, sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:

Entrata

Fondo iniziale di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 30.060

Spesa

Bilancio e finanze

Bilancio e tesoro

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215711 - Interventi regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 30.060

Art. 6

Copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale relativo all'anno 2006

1. Ad integrazione del finanziamento del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale per l'anno 2006, quantificato con l'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, l'ulteriore spesa di 194.875 migliaia di euro cui si provvede:

a) quanto a 110.000 migliaia di euro con le entrate derivanti dalla ristrutturazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Regione nell'anno 2000 ed identificati nel mercato finanziario come "Archimede Bond" e "Pirandello Bond" (U.P.B. 4.2.1.4.3 - capitolo 2882 -);

b) quanto a 84.875 migliaia di euro con parte delle maggiori entrate previste dall'articolo 1, Tabella "A").

Art. 7

Ammortamento del prestito statale

1. La Regione garantisce il rimborso del prestito erogato dallo Stato di cui all'Accordo sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione Siciliana in data 31 luglio 2007, per un importo complessivo stimato in linea capitale di 2.800 milioni di euro, ivi compresa la quota destinata al rimborso, anticipato al 2008, di prestiti regionali sui mercati finanziari relativi al servizio sanitario.

2. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro contenuto nell'Accordo di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a estinguere anticipatamente tutti i debiti che residuano alla data del 31 dicembre 2007, oggetto di atti transattivi ed accettazioni di delegazioni di pagamento sui debiti sanitari. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 30 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, articoli 25 e 26, sono ridotte per gli importi oggetto di estinzione.

3. L'importo di cui al comma 1 sarà proporzionalmente rideterminato qualora il rimborso anticipato dei prestiti sui mercati finanziari di cui al medesimo comma 1 avvenisse parzialmente, ferma restando la complessiva copertura dei prestiti in essere.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, il limite di impegno trentennale di 185 milioni di euro annui da versare annualmente in entrata del bilancio dello Stato.

5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4 è destinata una quota annuale di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale.

6. Per le finalità del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 agosto 2007.

CUFFARO

LO PORTO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze