
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 19
G.U.R.S. 30 agosto 2007, n. 39
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. La spesa autorizzata dall'articolo 59, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, U.P.B. 12.3.1.3.1 - capitolo 476521, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2007, di 8.000 migliaia di euro e di 17.820 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009.
2. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 2.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478113.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 10.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 36, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa, pari a 18.820 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007-2009, U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 agosto 2007.
CUFFARO
LO PORTO
Assessore regionale per il bilancio e le finanze
MISURACA
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti