
REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE, 22 maggio 2007
G.U.U.E. 23 maggio 2007, n. L 131
Regolamento della Commissione che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 329/2008)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 30 maggio 2007
Applicabile dal: 30 maggio 2007
______________________________________________________________________
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 110 decies, paragrafi 3 e 4, l'articolo 143 ter, paragrafo 3 e l'articolo 145, lettera i),
considerando quanto segue:
1) Per gli Stati membri che attuano nel 2007 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni previste al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.
2) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2007 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
3) E' opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione della riduzione del valore del coefficiente di cui al terzo comma della stessa disposizione, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati. Occorre adeguare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII bis del suddetto regolamento.
4) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2007 una volta detratti, dai massimali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.
5) Per gli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2007, in conformità dell'articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.
7) E' opportuno stabilire l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell'olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.
8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.
9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 270 del 21.10.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 21.12.2006).
1. I massimali di bilancio per il 2007, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2007, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2007, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.
4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2007 di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.
5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2007, di cui all'articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.
L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:
. |
milioni di EUR |
Grecia |
11,098 |
Francia |
0,576 |
Italia |
35,991 |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.
1) All'articolo 110 decies, paragrafo 3, primo comma, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
(milioni di EUR) |
|
Spagna |
103,14 |
Cipro |
2,93 |
2) Nell'allegato VIII bis, le colonne relative a Malta e alla Slovenia sono sostituite dalle seguenti:
Anno civile |
Malta |
Slovenia |
2005 |
670 |
35.800 |
2006 |
830 |
44.184 |
2007 |
1.668 |
59.026 |
2008 |
2.085 |
73.618 |
2009 |
2.502 |
87.942 |
2010 |
2.919 |
101.959 |
2011 |
3.336 |
115.976 |
2012 |
3.753 |
129.993 |
2013 |
4.170 |
144.110 |
2014 |
4.170 |
144.110 |
2015 |
4.170 |
144.110 |
2016 e anni successivi |
4.170 |
144.110 |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO II
MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003
Esercizio 2007
(migliaia di EUR) |
||||
. |
Belgio |
Grecia |
Spagna |
Francia |
Articolo 70, paragrafo 1, lettera a) |
. |
. |
. |
. |
Aiuto alle sementi |
1 397 |
1 400 |
10 347 |
2 310 |
Articolo 70, paragrafo 1, lettera b) |
. |
. |
. |
|
Pagamenti per i seminativi |
. |
23 |
. |
. |
Aiuto per i legumi da granella |
. |
1 |
. |
. |
Pagamento specifico per il riso |
. |
. |
. |
3 053 |
Aiuto per il tabacco |
. |
. |
. |
. |
(migliaia di EUR) |
||||
. |
Italia |
Paesi Bassi |
Portogallo |
Finlandia |
Articolo 70, paragrafo 1, lettera a) |
. |
. |
. |
. |
Aiuto alle sementi |
13 321 |
726 |
272 |
1 150 |
Articolo 70, paragrafo 1, lettera b) |
. |
. |
. |
. |
Pagamenti per i seminativi |
. |
. |
. |
. |
Aiuto per i legumi da granella |
. |
. |
. |
. |
Pagamento specifico per il riso |
. |
. |
. |
. |
Aiuto per il tabacco |
. |
. |
. |
166 |
ALLEGATO III
MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Esercizio 2007
(migliaia di EUR) |
|
Stato membro |
. |
Belgio |
488.660 |
Danimarca |
987.356 |
Germania |
5.693.330 |
Grecia |
2.069.049 |
Spagna |
3.542.583 |
Francia |
6.107.448 |
Irlanda |
1.337.919 |
Italia |
3.612.988 |
Lussemburgo |
37.051 |
Malta |
1.668 |
Paesi Bassi |
730.632 |
Austria |
643.956 |
Portogallo |
432.636 |
Slovenia |
50.454 |
Finlandia |
521.285 |
Svezia |
714.201 |
Regno Unito |
3.931.186 |
ALLEGATO IV
DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE
Esercizio 2007
(migliaia di EUR) |
|
Stato membro |
. |
Bulgaria |
202.097 |
Repubblica ceca |
355.384 |
Estonia |
40.503 |
Cipro |
19.439 |
Lettonia |
55.815 |
Lituania |
147.781 |
Ungheria |
509.562 |
Polonia |
1.145.834 |
Romania |
440.635 |
Repubblica slovacca |
147.342 |
ALLEGATO V
IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 143 ter bis DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003
Esercizio 2007
(migliaia di EUR) |
|
Stato membro |
. |
Repubblica ceca |
24.490 |
Lettonia |
5.164 |
Lituania |
8.012 |
Ungheria |
31.986 |
Polonia |
122.906 |
Romania |
1.930 |
Repubblica slovacca |
14.762 |