
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 84
G.U.R.I. 4 luglio 2007, n. 153
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
TESTO COORDINATO (al D.P.R. 3 giugno 2011, n. 127)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare l'articolo 10;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 40;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in particolare l'articolo 12;
Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della solidarietà sociale;
EMANA
il seguente regolamento:
Unità tecnico-operativa per i Balcani
1. E' confermata l'Unità tecnico-operativa per i Balcani, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Consulta nazionale per il servizio civile
1. E' confermata la Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1 è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Sono confermati i seguenti organismi:
[a) Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;] (lettera soppressa) (1)
b) Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;
c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92.
2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 127.
Durata
1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 presentano una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione della loro perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi.
Pari opportunità tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Abrogazioni
1. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 2007
NAPOLITANO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'economia e delle finanze
SANTAGATA, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
NICOLAIS, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
FERRERO, Ministro della solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 77