
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 92
G.U.R.I. 12 luglio 2007, n. 160
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente regolamento:
Limitazione delle strutture di supporto per comitati ed altri organismi del Ministero delle infrastrutture
1. I comitati e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attività di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altrastruttura di supporto diversa da quelle così indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione per il loro funzionamento, nonchè la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e funzionali:
a) Commissioni di sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni statali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
b) Comitato pari opportunità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
c) Commissione interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica della convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) Commissione per Roma Capitale, di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
e) Commissione per il Giubileo a Roma e nel Lazio di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
f) Commissione per il Giubileo al di fuori del Lazio ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
g) Comitato di sorveglianza del PON Trasporti Q.C.S. 2000/2006 di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;
h) Comitato di sorveglianza del Programma Urban II di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 19 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, per l'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;
i) Gruppo di Lavoro "Trasporti" istituito a supporto del Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, 2000-2006, punto 6.4.3 "Sorveglianza" approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2050 del l° agosto 2000, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;
l) Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;
m) Comitati tecnico amministrativi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;
n) Comitato di sovrintendenza per la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche;
o) Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituite ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;
p) Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituita ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;
q) Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, e relativo Ufficio di piano, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente, rispettivamente, ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Magistrato alle acque di Venezia;
r) Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
s) Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
t) Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, del personale ed i servizi generali - Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
u) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente alla Segreteria tecnica del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali;
v) Commissione permanente per le gallerie, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, ai sensi della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. I comitati e gli organismi indicati all'articolo 1 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi sopra citati presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle infrastrutture, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della durata degli stessi, possono essere confermati.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi già operanti presso questo Ministero e non menzionati nell'articolo 1, nonchè di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
3. In particolare, i gettoni di presenza, le indennità o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all'articolo 1, sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.
Pari opportunità tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 2007
NAPOLITANO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DI PIETRO, Ministro delle infrastrutture
PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'economia e delle finanze
SANTAGATA, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
NICOLAIS, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 231