
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 95
G.U.R.I. 16 luglio 2007, n. 163
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare gli articoli 80 e 208;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 4;
Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 1 che prevede la costituzione presso le pubbliche amministrazioni di unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 24 aprile 2001, n. 1235, con il quale è stato costituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge del 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 febbraio 2007 e del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente regolamento:
Conferma degli organismi esistenti
1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati i seguenti organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri:
a) Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri;
b) Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;
c) Commissione per gli indennizzi al personale in servizio all'estero.
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Riordino del Nucleo di valutazione e verifica del Ministero degli affari esteri
1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di seguito denominato: "Nucleo", istituito presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è composto dal Direttore generale dell'integrazione europea, che lo presiede, dal Capo dell'Unità speciale delle regioni della Segreteria generale, da rappresentanti delle Direzioni generali, e da quattro esperti esterni, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominato dal Ministro degli affari esteri.
2. I componenti esterni sono nominati dal Presidente del Nucleo, sentito il Capo di Gabinetto del Ministro. La proposta di designazione è compiuta sulla base di una adeguata esplorazione del mercato, sentiti gli organismi rilevanti nelle materie pertinenti e sentito il parere del Capo di Gabinetto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra esperti di comprovata esperienza nelle metodologie di valutazione, nelle materie delle relazioni internazionali degli operatori economici, della società civile e delle istituzioni pubbliche, o nelle discipline collegate alle analisi ed alla implementazione di progetto e programma in contesto internazionale. La durata dell'incarico conferito ai componenti esterni non può superare quella di vigenza residua del nucleo. L'incarico è rinnovabile.
3. Emolumenti e modalità di svolgimento dell'incarico dei componenti esterni a tempo pieno od a tempo parziale sono definiti dal Presidente del Nucleo. Gli emolumenti sono definiti in relazione alle esperienze professionali comprovate, e non possono superare i valori di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 giugno 1998, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. I componenti del Nucleo in rappresentanza delle Direzioni generali sono designati dal Direttore generale competente che comunica i loro nominativi al Presidente del Nucleo ed al Capo di Gabinetto del Ministro.
Funzioni e compiti
1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Nucleo:
a) assicura l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante e monitoraggio di progetti e interventi;
b) assicura il raccordo del Nucleo con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico;
c) assicura il raccordo con le attività della rete dei Nuclei di valutazione costituita dalla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;
d) assicura l'integrazione con il sistema statistico nazionale e con le altre fonti informative rilevanti;
e) assicura l'aggiornamento delle metodologie correlate all'attività e ne propone l'impiego presso le Direzioni generali e nell'ambito dei programmi da queste partecipati o promossi, cura la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
f) propone strumenti e metodologie per assicurare e migliorare il collegamento tra gli obiettivi strategici adottati dall'Amministrazione e l'allocazione e l'uso delle risorse rinvenienti dal bilancio dello Stato, dalla programmazione comunitaria, dagli enti territoriali e regionali, da procedure di finanza di progetto;
g) elabora proposte per la progressiva integrazione delle politiche di internazionalizzazione economica, sociale e culturale nel quadro delle politiche pubbliche per lo sviluppo;
h) formula, su richiesta delle Direzioni generali del Ministero degli affari esteri o della Unità speciale per le regioni della Segreteria generale del medesimo Ministero, valutazioni specifiche di progetti e programmi operativi, intese ed accordi internazionali, anche in relazione ad istanze di collaborazione da parte di altre Amministrazioni, o comitati interistituzionali.
Durata e proroga degli organismi
1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
Supporto tecnico
1. Il Nucleo può avvalersi, sempre e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 6, di:
a) personale acquisito in forma di distacco da parte di altre Amministrazioni pubbliche e territoriali;
b) stagisti e borsisti messi a disposizione sulla base di risorse proprie e di terzi;
c) organismi esterni deputati allo svolgimento di compiti di ricerca, sviluppo programmatico o servizi gestionali;
d) esperti diversi dai componenti esterni del Nucleo, per incarichi definiti e di durata non superiore ai sei mesi.
Risorse finanziarie
1. Le spese per il funzionamento del Nucleo gravano:
a) sul corrispondente capitolo del Ministero degli affari esteri, inclusi i compensi di cui al comma 2, fino a concorrenza di un importo pari al 70% delle spese imputabili all'anno finanziario 2005;
b) su linee operative di programmi comunitari finalizzate alla valutazione e monitoraggio dei programmi operativi dei fondi strutturali, secondo le modalità gestionali da tali programmi stabilite.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi gravanti sul bilancio dello Stato dei componenti dell'organismo di cui all'articolo 2 sono ridotti del trenta per cento rispetto all'anno finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Pari opportunità tra uomini e donne
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 2007
NAPOLITANO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA, Ministro degli affari esteri
PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'economia e delle finanze
SANTAGATA, Ministro per l'attuazione del programma di governo
NICOLAIS, Ministro per le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 116