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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 107

G.U.R.I. 25 luglio 2007, n. 171

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Testo annotato al 26 agosto 2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ridefinisce le funzioni derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (1)

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, svolge, nell'ambito dell'interazione con il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, anche compiti di controllo del medesimo, nonchè i compiti di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come da ultimo sostituito, nei primi tre periodi, dall'articolo 1, comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono soppressi i primi cinque periodi, ovvero dalle parole: "Il Nucleo di valutazione" fino alle parole: "dello stesso".

3. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è composto da non più di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo è incompatibile con ogni funzione e compito che attenga all'attività di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresì, con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'articolo 3 del presente regolamento, le modalità organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del Nucleo. Con il medesimo decreto sono determinate la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.

5. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche previdenziali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.

(1)

In ordine alla composizione e alle modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo annotato, vedi il D.M. Lavoro, Salute e Politiche sociali 26 agosto 2009.

Art. 2

Organismi soggetti a misure di adeguamento ai limiti di spesa

1. Sono confermati, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi, operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

b) Collegio istruttorio di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

c) Comitato nazionale per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

d) Ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 3

Disposizioni comuni

1. Gli organismi indicati agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi medesimi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso. Le nomine dei componenti sono effettuate nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, i componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano alla data di scadenza dei rispettivi mandati e comunque entro il termine di durata dell'organismo di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Il mandato dei componenti nominati successivamente alla scadenza di quelli di cui al comma 1 cessa comunque entro il termine di durata dell'organismo di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'economia e delle finanze

SANTAGATA, Ministro per l'attuazione del programma di Governo

NICOLAIS, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 55