
DECISIONE N. 2007/278/CE DELLA COMMISSIONE, 23 aprile 2007
G.U.U.E. 4 maggio 2007, n. L 116
Fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, degli importi dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 23 aprile 2007
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1),
visto il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Entro il 31 marzo 2007, la Commissione deve fissare gli importi assegnati a ciascuno Stato membro interessato per l'aiuto alla diversificazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006, per l'aiuto supplementare alla diversificazione di cui all'articolo 7 dello stesso regolamento e per l'aiuto transitorio a favore di taluni Stati membri di cui all'articolo 9 del medesimo.
2) Secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006, gli importi dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione sono calcolati in base alle tonnellate di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2007/2008 nello Stato membro interessato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli importi, per Stato membro interessato, dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, fissati in rapporto alle quote rinunciate nella campagna di commercializzazione 2007/2008, sono indicati nell'allegato della presente decisione.
La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO
Importi per Stato membro dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione per la campagna di commercializzazione 2007/2008
Stato membro |
Aiuto alla diversificazione |
Aiuto supplementare alla diversificazione |
Repubblica ceca |
11.220.770,83 EUR |
- |
Grecia |
17.388.600,00 EUR |
8.694.300,00 EUR |
Spagna |
1.826.328,60 EUR |
- |
Italia |
2.722.224,64 EUR |
1.361.112,32 EUR |
Lettonia |
7.282.297,50 EUR |
7.282.297,50 EUR |
Ungheria |
11.836.183,50 EUR |
- |
Portogallo |
2.135.250,00 EUR |
2.565.530,25 EUR |
Slovacchia |
7.679.563,50 EUR |
- |
Slovenia |
5.800.543,50 EUR |
5.800.543,50 EUR |
Finlandia |
6.141.526,50 EUR |
- |