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LEGGE REGIONALE 19 aprile 2007, n. 10

G.U.R.S. 20 aprile 2007, n. 17

Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2007 e con annotazioni alla data 6 agosto 2009)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applicano a tutte le fattispecie previste dall'articolo 1 della medesima legge.

Art. 2

Disposizioni in materia di manufatti precari sul demanio marittimo

(modificato dal'art. 8, comma 1, della L.R. 13/2007)

1. I manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima e che siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici alla stessa data vigenti, possono essere autorizzati anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, previsti dai Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

2. Resta ferma l'osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni di cui al comma 1, delle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 3

Rinnovo concessioni demaniali marittime (1)

(modificato dal'art. 8, comma 2, della L.R. 13/2007)

1. Nelle more dell'attivazione degli uffici periferici del demanio marittimo regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali marittime di durata annuale o quadriennale in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, salvo che non risultino motivi ostativi, sono rinnovate per ulteriori sei anni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, previa istanza del concessionario, pagamento dei canoni concessori, delle imposte erariali e della tassa di registrazione.

(1)

La presente norma appare superata in relazione a quanto contenuto nella nuova formulazione del comma 3 dell'art. 1 della L.R. 15/2005, derivata dall'art. 56, comma 1, della L.R. 9/2009.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 2007.

CUFFARO

INTERLANDI

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente