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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2007

G.U.R.I. 6 aprile 2007, n. 81

Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 13 maggio 2022 e con annotazioni alla data 20 novembre 2014)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: "Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" ed, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo;

Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo 30/2005 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli nonchè i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuto necessario determinare la misura dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e sulla registrazione di disegni e modelli, in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di tempo a cui si riferiscono;

Ritenuto, inoltre, necessario fissare l'ammontare dei diritti di mora da applicare nel caso in cui il pagamento dei diritti dovuti per il mantenimento in vita avvenga nei sei mesi successivi al termine di scadenza originario;

Ritenuto, poi, necessario determinare la misura dei diritti dovuti per la presentazione delle opposizioni alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuto, altresì, necessario stabilire la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Decreta:

Art. 1

Ammontare dei diritti

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a). del D.M. Sviluppo Economico 13 maggio 2022)

I diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonchè i diritti di opposizione, di nullità o decadenza della [alla] (parola soppressa) (1) registrazione dei marchi di impresa sono dovuti nella misura indicata nella tabella A) allegata al presente decreto.

I diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale sono dovuti nella misura indicata nella tabella B) allegata al presente decreto.

Art. 2

Esonero dal pagamento dei diritti

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

Termini di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e più specificamente:

a) dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale;

b) dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di utilità;

c) dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o modello.

Art. 4

Modalità di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora.

Il pagamento è, altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilità o di registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

Art. 5

Modalità di pagamento

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.M. Sviluppo Economico 1 ottobre 2012 e sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 22 marzo 2013)

1. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) per il deposito ed il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli, per i diritti di opposizione nonchè per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi, mediante versamento sul c/c postale n. 668004, intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara;

b) Per il mantenimento in vita dei brevetti europei, mediante versamento sul c/c postale n. 81016008, intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara;

c) Per i diritti di segreteria, mediante versamento diretto al capitolo di entrata n. 2377 del bilancio dello Stato, tramite bonifico bancario (codice IBAN IT 14 M 01000 03245 348010237700), oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Banca d'Italia Servizio di tesoreria territoriale dello Stato di Roma.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuate le modalità per consentire che i pagamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), avvengano esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 ottobre 2012 prot. 2012/140335, in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia; (1)

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate le procedure per consentire che il versamento dell'imposta di bollo avvenga con modalità telematiche. Fino all'individuazione di tali procedure, l'imposta di bollo relativa alla presentazione per via telematica delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei titoli della proprietà industriale, è calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avendo come riferimento la copia cartacea dei relativi documenti. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonchè ad annullare le stesse, conservandone gli originali.

(1)

In ordine all'estensione delle modalità di versamento, mediante modello "F24" ed "F24 Enti pubblici" dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, vedi il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 novembre 2014.

Art. 6

Periodo transitorio

Per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento è dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di proprietà industriale è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i modelli d'utilità e alla registrazione di disegni e modelli la cui decorrenza è intervenuta nel corso dell'anno 2006 è dovuto il pagamento di un diritto il cui importo è determinato in misura forfetaria, come da allegata tabella A), lettera g).

Il pagamento della somma di cui al comma precedente deve essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il modello d'utilità ovvero il disegno o modello è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Per i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto dovrà essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito.

I diritti relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle annualità o dai quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonchè i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di proprietà industriale.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro dello sviluppo economico

BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOA SCHIOPPA

TABELLA A

(integrata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Sviluppo Economico 1 ottobre 2012 e dall'art. 1, comma 1, lett. b). del D.M. Sviluppo Economico 13 maggio 2022)

-

A) BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI

Diritti di deposito

1)

se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato elettronico

50,00

2)

se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine

120,00

3)

se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 10 pagine ma non le 20 pagine

160,00

4)

se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 20 pagine ma non le 50 pagine

400,00

5)

se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 50 pagine

600,00

6)

per ogni rivendicazione oltre la decima

45,00

7)

per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)

200,00

Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno

-

quinto anno

60,00

sesto anno

90,00

settimo anno

120,00

ottavo anno

170,00

nono anno

200,00

decimo anno

230,00

undicesimo anno

310,00

dodicesimo anno

410,00

tredicesimo anno

530,00

quattordicesimo anno

600,00

quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo

650,00

Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali

-

per la domanda

500,00

per la concessione

1.400,00

-
-

Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione industriale, per ogni brevetto

50,00

-

B) BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA'

Diritti di deposito

1)

per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato elettronico

50,00

2)

per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo

120,00

Per mantenere in vita il modello di utilità oltre il quinto anno

-

secondo quinquennio

500,00

Licenza obbligatoria

-

per la domanda

250,00

per la concessione

1.000,00

-
-

Trascrizioni di atti relativi ai brevetti di modello di utilità, per ogni brevetto

50,00

C) REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI (inclusi i disegni tessili)

1)

Diritti di deposito in formato cartaceo di domanda di registrazione per un disegno o modello

100,00

2)

Diritti di deposito multiplo in formato cartaceo

200,00

3)

Diritti di deposito in modalità telematica di domanda di registrazione per un disegno o modello

50,00

4)

Diritti di deposito multiplo in modalità telematica

100,00

Diritti di proroga quinquennale della registrazione per uno o più disegni o modelli oltre il quinto anno

-

secondo quinquennio

30,00

-

terzo quinquennio

50,00

-

quarto quinquennio

70,00

-

quinto quinquennio

80,00

-
-

Trascrizioni di atti relativi alla registrazione per uno o più disegni o modelli, per ogni registrazione

50,00


D) DIRITTI DI DEPOSITO OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

-

Diritto di deposito opposizione alla registrazione marchi

Diritti per la lettera d'incarico

250,00

34,00

D) BIS. DIRITTI DI DEPOSITO NULLITA' O DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE DI MARCHI

 

Diritto di deposito domanda di nullità o decadenza della registrazione di marchi

500,00


E) DIRITTI DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA (ART. 192 C.P.I.)

-

Per istanza di continuazione della procedura di cui all'art. 192 del C.P.I.

300,00


F) DIRITTI DI MORA

-

Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)

100,00


G) DIRITTO FORFETARIO UNA TANTUM PER I QUINQUENNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI MODELLI DI UTILITA' E DEI DISEGNI E MODELLI LA CUI DECORRENZA È INTERVENUTA NELL'ANNO 2006

-

Secondo quinquennio del Modello di utilità

400,00

Secondo quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli

24,00

Terzo quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli

40,00

Quarto quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli

56,00

Quinto quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli

64,00

Art. 0

TABELLA B

(integrata dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Sviluppo Economico 1 ottobre 2012)

1)

Diritti di segreteria per la richiesta di copie autentiche, estratti e copie semplici per singolo fascicolo di ogni tipologia di titolo di proprietà industriale

3,00

2)

Tariffe per l'attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale:

 

Invenzione industriale

4,00

Modelli di utilità

2,00

Disegno o modello multiplo a colori

10,00

Disegno o modello multiplo in bianco e nero

4,00

Disegno o modello a colori

6,00

Disegno o modello in bianco e nero

2,00

Marchio di impresa a colori

2,00

Marchio di impresa in bianco e nero

1,00

Nuova varietà vegetale

2,00

Topografia a semiconduttori

2,00

Certificato complementare

1,00

Traduzione brevetto europeo

4,00

Atto o documento non previsto

2,00

Le copie possono essere riprodotte sia dal fascicolo cartaceo che dal sistema informatico e sono fornite, a richiesta, su supporto cartaceo o su CD-ROM ed ove possibile inviate per e-mail.

La documentazione può essere ritirata presso l'UIBM o inviata tramite servizio postale, per fax, se non supera 15 pagine ed, ove possibile, per e-mail.

Nel caso di invio della documentazione da parte dell'ufficio gli importi di cui sopra sono maggiorati, per ogni singolo fascicolo, come segue:

.

per la trasmissione a mezzo servizio postale in Italia

10,00

per la trasmissione a mezzo servizio postale all'estero

50,00

per la trasmissione a mezzo fax in Italia

15,00

per la trasmissione a mezzo fax nell'Unione Europea

70,00

per la trasmissione a mezzo fax in Paesi Extra Unione Europea

300,00

La sola consultazione dei documenti dei titoli di proprietà industriale di cui è consentita la visione viene messa a disposizione dell'utente in forma gratuita presso la Sala Pubblico dell'UIBM

CONSULTAZIONE BANCHE DATI IN SALA PUBBLICO

1) La consultazione della Banca Dati-UIBM e delle stazioni CD-ROM è gratuita e può essere effettuata per periodo di 30 minuti ad utente.

2) L'utilizzo della rete INTERNET per la consultazione delle banche dati brevettuali attraverso le postazioni informatiche della sala del pubblico è soggetto ad una tariffa di € 4,00 ogni 30 minuti.

3) Nel caso di stampa dei dati delle visure ottenute nonché di stampa dei verbali di deposito e degli attestati di concessione o di registrazione si applica la tariffa di € 0,50 ogni due pagine.

4) Nel caso di stampa di copie di documenti di titoli di proprietà industriale attraverso la consultazione della banca dati nazionale si applicano le tariffe ed i diritti di segreteria di cui sopra.

FORNITURA PER PERIODI SEMESTRALI DEI DATI BANCA DATI-UIBM

1)

Diritti di segreteria per la richiesta

3,00

2)

Tariffe per l'attività di estrazione suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale:

.

Invenzione industriale

150,00

Modelli di utilità e Disegni o modelli

100,00

Marchio di impresa

500,00

Nuova varietà vegetale

10,00

Topografia a semiconduttori

10,00

Certificato complementare

10,00

Traduzione Brevetti europei

350,00