
LEGGE REGIONALE 28 marzo 2007, n. 4
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 3 aprile 2007, n. 19
Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 5/2014 e con annotazioni alla data 3 marzo 2011)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Principi
1. La presente legge considera la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente e del territorio assicurando il rispetto dei principi di equità tra territori e generazioni. Si ispira, altresì, al conseguimento dell'obiettivo "Rifiuti zero" attraverso le forme di organizzazione previste anche dalla normativa nazionale.
Oggetto
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 4/2008 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 5/2014)
1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:
a) disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria, per garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'uso efficiente delle risorse;
a bis) disciplina l'individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
c) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla regione alle province e ai comuni.
2. La presente legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e assicura le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici escludendo dallo smaltimento dei rifiuti le aree sottoposte a misure di conservazione ambientale in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2 bis) Ai fini della presente legge si intendono per:
a) Gestione dei rifiuti urbani, la gestione anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento;
b) Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
c) Sistemi Territoriali Operativi (STO), le ripartizioni territoriali, interne agli ATO, delimitate dalla Regione per consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali finalizzata all'efficienza gestionale, nel rispetto dei criteri previsti nell'articolo 15, comma 3;
d) Conferenza d'ambito, la struttura che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO. In caso di decisioni riguardanti esclusivamente i singoli STO, la Conferenza d'ambito si riunisce in seduta ristretta alla quale partecipano unicamente i Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo territorio.
Finalità
(modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), della L.R. 5/2014)
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria;
c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;
d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti e garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti responsabilizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, gli enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
f) promuovere l'utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali, strumenti di certificazione ambientale -norme ISO ed EMAS- nonché dei sistemi di qualità quali lo sviluppo del marchio di qualità ecologica -ECOLABEL- volti a promuovere prodotti con un minore impatto sull'ambiente contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente;
g) garantire in linea generale l'autosufficienza regionale in conseguenza dei principi di autosufficienza di ogni ambito territoriale ottimale -ATO- e di compensazione di cui agli articoli 15 e 29;
h) favorire la crescita di un mercato verde attraverso la promozione di strumenti quali Green Public Procurement -GPP-;
i) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali in conformità ai principi di sussidarietà e solidarietà territoriale, fermo restando le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla regione;
l) prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacità e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti stessi;
m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e garantire le condizioni contrattuali degli operatori del settore secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
n) promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità di intervento e regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un effettivo recupero della frazione organica da rifiuto;
o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell'inquinamento IPPCovvero per i settori di interesse prevedere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
p) --------------------------------- (lettera abrogata) (1);
q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale.
Lettera abrogata dall'art. 18, comma 1, lett. a), della L.R. 5/2014.
Informazione istituzionale al cittadino
1. La regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, in conformità ai principi della "Carta di Aalborg" approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV.
2. La regione monitora, con strutture interne, così come per le attività di informazione e comunicazione, le iniziative di cui al comma 1 e ne valuta l'efficacia.
Sezione regionale del catasto dei rifiuti
1. E' istituita presso l'agenzia regionale per la protezione ambientale -ARPAC- la sezione regionale del catasto dei rifiuti -SRCR -.
2. La SRCR è articolata territorialmente su base di ambito territoriale ottimale.
3. La SRCR raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti -SNCR- e all'osservatorio regionale di cui all'articolo 6 entro trenta giorni dal ricevimento.
Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
(modificato dall'art. 18, comma 1, lett. b), della L.R. 5/2014)
1. E' istituito l'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio.
2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio.
3. L'osservatorio:
a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);
d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi;
h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
l) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.
4. L'assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione sull'attività svolta dall'osservatorio.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'osservatorio si avvale dell'ARPAC.
6. L'osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3.
Competenze della regione
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 4/2008 e integrato e modificato dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 18, comma 1, lett. c), della L.R. 5/2014)
1. Sono di competenza della regione, nel rispetto della normativa statale vigente:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10, sentiti le province, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o, comunque, ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate di propria competenza in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo V, articoli 239 e successivi;
cc bis) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento del servizio di gestione rifiuti urbani, anche attraverso la predisposizione ed emanazione di linee guida nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1 e delle discipline comunitarie e statali;
cc ter) la verifica della conformità dei piani d'ambito, redatti ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera a) al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
cc quater) la verifica della congruità sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale;
cc quinquies) il coordinamento e la regolamentazione dei flussi di rifiuti provenienti dagli ATO, destinati a smaltimento e recupero extraregionale o transfrontaliero, nonché la gestione dei flussi diretti al termovalorizzatore di Acerra e di quelli per i quali è prevista la competenza regionale;
cc sexies) la verifica degli standard generali di servizio, tenendo conto della vigente normativa comunitaria e statale, e la proposizione di criteri per la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell'articolo 15 bis, comma 5, lettera d);
cc septies) la promozione e l'incentivazione del passaggio all'utilizzo di sistemi di determinazione puntuale della quantità e della qualità di rifiuti prodotti, la promozione di adeguati meccanismi premiali a vantaggio dei cittadini per incentivare la loro partecipazione alla raccolta differenziata, l'applicazione di tecniche di raccolta selettiva per migliorare l'efficacia del servizio, la realizzazione dell'impiantistica idonea a conseguire l'autosufficienza territoriale del ciclo, il sostegno allo sviluppo e al consolidamento sul territorio regionale sia di filiere di trasformazione sia di sistemi di riutilizzazione dei materiali recuperati derivanti dai sistemi di raccolta differenziata e il supporto ai comuni nell'attuazione di progetti che incentivano le attività di scambio, riuso e riutilizzo finalizzati alla riduzione dei rifiuti da smaltire o recuperare;
cc octies) la promozione di meccanismi di consultazione e di tutela del consumatore e la vigilanza sull'attuazione e il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2008) anche attraverso il monitoraggio di reclami, istanze e segnalazioni effettuate dagli utenti singoli o associati in merito al rispetto delle procedure previste nel contratto di servizio o nella carta dei servizi;
cc nonies) la vigilanza sull'attuazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani
(PRGRU) e del riordino del ciclo integrato dei rifiuti esercitando i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 24, comma 1 anche ai fini della puntuale attuazione degli adempimenti in materia di gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio e di reimpiego nel ciclo dei rifiuti di tutto il personale dei consorzi di bacino, delle società da essi partecipate e del personale delle società provinciali.
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze di cui alla normativa statale vigente;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259 attribuisce alle autorità competenti in materia di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) la redazione di linee guida e i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di riqualificazione, di bonifica e di messa in sicurezza nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/06, articoli 214, 215, e 216, nel rispetto delle relative linee guida approvate dalla commissione consiliare permanente competente per materia;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 196, comma 1, lettera n);
o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione, in conformità della normativa statale vigente, delle disposizioni necessarie affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al trenta per cento del fabbisogno stesso. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni;
q) il coordinamento e la promozione di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di recupero e di riutilizzo;
r) la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione il potere di adottare le determinazioni finali;
s) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite con la presente legge;
t) la concessione di contributi e incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;
u) la concessione di contribuiti ai comuni per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero e riutilizzo di rifiuti;
v) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all'uso di materiale riciclato;
z) l'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi qualificati di gestione ambientale; aa) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10;
bb) l'adozione di schemi tipo di contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara, nel rispetto della normativa statale vigente;
cc) l'elaborazione e l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 5.
2. ------------------------------------ (comma abrogato) (1).
3. ------------------------------------ (comma abrogato) (1).
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la regione si avvale anche dell'ARPAC.
5. La regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree stesse, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c), della L.R. 5/2014.
Funzioni di organizzazione del servizio
(introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014)
1. Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.
Competenze delle province
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della L.R. 4/2008 e abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 5/2014)
Competenze dei comuni
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. 4/2008 e abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. e), della L.R. 5/2014)
Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
(integrato dall'art. 1, comma 68, della L.R. 2/2010, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), della L.R. 4/2008 e dall'art. 1, comma 3, della L.R. 7/2011)
1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali.
1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all'adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l'attuazione, nell'ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l'utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovracomunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati.
2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, stabilisce:
a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti industriali ed artigianali;
b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 200. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella proposta di PRGR di cui all'articolo 13, comma 1;
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale;
f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 65, comma 3, lettera f;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni già sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati impianti o siti di smaltimento dei rifiuti o di stoccaggio salvo autonome delibere dei comuni stessi nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h). Tale divieto non si applica ai siti di compostaggio;
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche;
m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 225, comma 6;
n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
o) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l'analisi socio-economico-territoriale -SWOT- sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall'osservatorio;
[p) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;] (1)
q) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.
3. Il PRGR stabilisce, inoltre:
a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti;
b) la normativa generale;
c) gli obiettivi generali di pianificazione con l'individuazione concordata di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra ambiti territoriali ottimali e regioni;
d) i criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
e) i criteri per l'organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;
f) i criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
g) il programma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera cc);
h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all'articolo 11, ove necessario;
i) il piano regionale delle bonifiche di cui all'articolo 12.
4. La regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la giunta regionale con proprie delibere aggiorna le direttive sui requisiti che devono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.
5. Qualora il piano d'ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, la Giunta regionale, su motivata richiesta della provincia interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d'ambito, al fine di garantire il principio dell'autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell'articolo 182-bis del D.Lgs 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione, definite d'intesa tra le province interessate.
Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. e), della L.R. 4/2008, successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 314 del 30 novembre 2009 - 4 dicembre 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. e), della suddetta legge nella parte in cui sopprime la lettera annotata.
Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi
(integrato dall'art. 31, comma 1, lett. a), della L.R. 1/2012)
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi:
a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
c) detta i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
d) stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, a eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;
e) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.
e bis) assicura lo smaltimento dei rifiuti speciali, quali i veicoli destinati alla demolizione, con possibilità che lo stesso avvenga in territori confinanti o extraregionali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).
2. Il piano di cui al comma 1 prevede, inoltre:
a) la normativa di attuazione;
b) una relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali nonché sugli obiettivi finali del piano;
c) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari, sulla base del principio di prossimità.
Piano regionale delle bonifiche
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), della L.R. 4/2008)
1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate individua:
a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegiano, prioritariamente, l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;
c) l'ordine degli interventi assicurando priorità ai siti sede di ex discariche e discariche nel periodo di emergenza dei rifiuti;
d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
e) la stima degli oneri finanziari.
2. La regione può concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.
3. Con delibera di giunta regionale sono dettati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare competente per materia.
4. In attesa del Piano regionale delle bonifiche e, comunque, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta ed attua:
a) un piano straordinario e prioritario per individuare, attraverso nuove tecnologie, discariche abusive, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi ed industriali;
b) un piano per l'immediata bonifica dei siti inquinati tra cui quelli del litorale Domitio-Flegreo, dell'Agro Aversano e di Acerra, dell'Agro Nolano - Mariglianese, quelli allocati nel comune di Napoli - municipalità di Pianura, e nei comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Caserta, S. Maria la Fossa, Villa Literno e nella zona Regi Lagni, nonché negli altri comuni sedi di discariche o di siti di compostaggio di rifiuti. Tale intervento ha compimento nell'arco del triennio 2008-2011, utilizzando, a tal fine e in via prioritaria, ogni risorsa finanziaria nazionale, comunitaria e regionale destinata a tale finalità;
c) accordi di programma con le amministrazioni locali per il monitoraggio, la bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati identificati dai commissari straordinari del Governo per l'emergenza rifiuti.
Procedure per l'adozione e approvazione del piano regionale e relative varianti
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), della L.R. 4/2008)
1. La giunta regionale, sentita la conferenza permanente regione - autonomie locali, adotta la proposta di PRGR di cui all'articolo 10. I pareri contrari sono allegati alla proposta di PRGR.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sul bollettino ufficiale della regione Campania le province, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.
3. Il piano approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo indeterminato.
4. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione definito dai commi 1, 2 e 3, con i termini ridotti della metà.
5. Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta regionale.
6. La giunta regionale con cadenza triennale e, comunque, entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del piano e propone al consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.
Efficacia ed effetti del piano regionale
1. Le disposizioni contenute nel PRGR e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.
Articolazione in ambiti territoriali ottimali
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della L.R. 4/2008 e dall'art. 5, comma 1, della L.R. 5/2014)
1. Il servizio di gestione rifiuti urbani è organizzato, nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1, all'interno di ATO per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Gli ATO per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani corrispondono ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Il territorio della provincia di Napoli, per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e di principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è suddiviso in tre Ambiti Territoriali Ottimali, come indicato nell'Allegato A. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, i Comuni possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione. La Regione istruisce le richieste dei Comuni e, in caso di loro accoglimento, provvede alla riperimetrazione definitiva degli ATO e la comunica ai Comuni. Successivamente alla procedura definita per la prima attuazione della legge, tali richieste possono essere presentate alle Conferenze d'ambito interessate che, effettuate le valutazioni di competenza sulla base della ricognizione delle proposte complessivamente pervenute, predispongono una proposta condivisa di modifica delle perimetrazioni, da trasmettere alla Regione che può tenerne conto in sede di pianificazione regionale sulla base delle previsioni del comma 5.
3. Per consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali finalizzata all'efficienza gestionale, con particolare riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sistemi Territoriali Operativi (STO), sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione o bacino di utenza;
b) densità abitativa;
c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti;
e) limite demografico, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. La delimitazione degli STO è definita, per ciascun ATO, dalle rispettive Conferenze d'ambito entro quindici giorni dal termine previsto per l'approvazione del regolamento di funzionamento di cui all'articolo 15 bis, comma 13 e sulla base dei criteri previsti nel comma 3, anche tenendo conto delle perimetrazioni corrispondenti al territorio delle Comunità Montane, degli Enti Parco Nazionali e Regionali e delle aggregazioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 14 comma 28 del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e dei Distretti Turistico-Alberghieri istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Se le Conferenze d'ambito non provvedono nel termine fissato alla delimitazione degli STO, la Regione, entro i successivi trenta giorni, provvede sulla base delle perimetrazioni previste dalla pianificazione provinciale di settore. La Regione prende atto della delimitazione degli STO e conseguentemente procede all'adeguamento del PRGRU.
5. Successive modificazioni delle perimetrazioni possono essere disposte, con revisioni del PRGR, per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, in conformità alle disposizioni nazionali, acquisito il parere non vincolante della Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema.
Organizzazione del servizio
(introdotto dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014)
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all'interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, che è l'ente di governo previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.
3. La Conferenza d'ambito è composta dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati, e svolge la propria attività sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nonché nel rispetto delle disposizioni previste nella presente legge. La sua istituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le Conferenze d'ambito possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, informandone la Regione.
5. Fermo restando le competenze che le norme statali assegnano alle Regioni, ciascuna Conferenza d'ambito, per l'ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:
a) predispone e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera cc bis);
b) valuta le proposte riguardanti l'organizzazione del servizio all'interno di ciascuno STO, previste nei commi 7 e 8, integrandole, se pertinente, all'interno del piano d'ambito anche disponendo l'utilizzo congiunto da parte di più STO di impianti intermedi ricadenti in sistemi territoriali differenti;
c) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, e ne indica i relativi standard;
d) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche, ai sensi dell'articolo 16 bis;
e) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun Comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. Nel calcolo dei costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della tariffa è da includere il contributo ambientale previsto nell'articolo 28, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 3 quater del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è finalizzata alla copertura dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema - tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006.
Ciascuna Conferenza d'ambito tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, al servizio fornito, all'entità dei costi di gestione nell'ATO di riferimento e nelle sue articolazioni costituite dagli STO, comprese le riduzioni tariffarie previste con regolamento ai sensi dell'articolo 14, comma 15 del medesimo decreto-legge 201/2011, nonché le agevolazioni e le riduzioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006;.
f) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio e dei singoli segmenti in esso compresi tra le alternative previste dalla disciplina vigente, motivandole con una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando, se previste, le compensazioni economiche.
6. La Conferenza d'ambito elegge al suo interno il Presidente e due vicepresidenti. La sede della Conferenza è localizzata, salvo diversa deliberazione, presso il Comune dell'ATO che conta il maggior numero di abitanti. I Comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Conferenza, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO. La partecipazione alla Conferenza d'ambito è obbligatoria e a titolo gratuito. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010 esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali sono unitariamente rappresentati nella Conferenza d'ambito e nell'assemblea ristretta di cui al comma 7, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.
7. Le decisioni riguardanti esclusivamente i singoli STO sono adottate dalla Conferenza d'ambito riunita nell'assemblea ristretta definita nell'articolo 2, comma 2 bis lett. d).
All'assemblea ristretta partecipano unicamente i Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo territorio. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Conferenza d'ambito, che può delegare detta competenza al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dello STO. Nelle assemblee ristrette il Presidente della Conferenza d'ambito ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti lo STO nel quale ricade il Comune di cui è Sindaco.
8. L'assemblea ristretta può proporre iniziative riguardanti i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti all'interno del rispettivo STO da sottoporre, per l'approvazione, alla corrispondente Conferenza d'ambito che ne valuta la fattibilità rispetto a quanto previsto dal proprio piano d'ambito e la coerenza con il Piano regionale. In fase di prima attuazione della presente disposizione, eventuali progetti relativi all'impiantistica sono presentati, in forma di progetto preliminare oppure di studio di fattibilità, alla Conferenza d'ambito entro tre mesi dall'insediamento della Conferenza stessa che procede alla loro valutazione e approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso di mancata attivazione di tale procedura le corrispondenti funzioni sono esercitate dalla Conferenza d'ambito che dimensiona l'impiantistica a servizio dell'ATO rispetto a quanto previsto dal piano d'ambito e provvede all'adozione di misure appropriate alla creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. La Conferenza d'ambito provvede alle modifiche del piano di ambito conseguenti alla approvazione delle iniziative proposte dall'assemblea ristretta.
9. Ciascuna Conferenza d'ambito istituisce al proprio interno un Comitato direttivo composto dal Presidente della Conferenza e da un rappresentante per ciascuno STO eventualmente ricompreso nell'ATO. Il Comitato direttivo adotta gli atti di indirizzo, coordinamento, programmazione e regolamentazione da presentare in Conferenza d'ambito per la relativa approvazione.
10. Le attività istruttorie e tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti previsti nel comma 5 sono realizzate dalla Conferenza d'ambito attraverso un ufficio comune individuato secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e localizzato, salvo diversa deliberazione, all'interno del Comune sede della Conferenza stessa presso un'unità organizzativa individuata nella convenzione.
L'ufficio comune di ATO si avvale della struttura del Comune in cui ha sede e degli uffici degli enti locali convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione e dal regolamento di funzionamento della Conferenza d'ambito. In particolare, l'ufficio comune opera con personale del Comune in cui è localizzato o, se necessario, con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'ufficio comune. All'interno dell'ufficio comune è individuato un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei Comuni dell' ATO.
11. Spetta in particolare all'ufficio comune della Conferenza d'ambito:
a) svolgere le procedure per l'affidamento del servizio secondo le modalità previste nell'articolo 20, garantendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti all'interno dell'ATO e i relativi contratti di servizio;
b) aggiudicare i servizi e sottoscrivere il relativo contratto di servizio con i gestori in conformità con gli schemi adottati dalla Regione;
c) predisporre gli atti da sottoporre alla Conferenza d'ambito;
d) dare esecuzione alle deliberazioni della Conferenza d'ambito;
e) ogni altra attività di gestione.
12. I rapporti tra i Comuni partecipanti a ciascuna Conferenza d'ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2. La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 24.
13. La prima seduta della Conferenza d'ambito è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione. In difetto di tempestiva convocazione provvede il Presidente della Regione o suo delegato. La Conferenza d'ambito, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva il regolamento di funzionamento sulla base dello schema adottato dalla Regione.
Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della L.R. 4/2008 e modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d), della L.R. 5/2014)
1. --------------------------------- (comma abrogato) (1).
2. --------------------------------- (comma abrogato) (1).
3. --------------------------------- (comma abrogato) (1).
4. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione.
5. Il piano d'ambito deve prevedere l'istituzione nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.
6. Il piano d'ambito può prevedere le stesse disposizioni di cui al comma 5 nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
7. Il piano d'ambito prevede il divieto per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo indifferenziato, individuando gli interventi da esplicare in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini.
Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. d), della L.R. 5/2014.
Obblighi di servizio pubblico e universale e tutela dei diritti degli utenti
(introdotto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 5/2014)
1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti rispettivamente dal gestore e dalla Conferenza d'ambito, sulla base degli schemi-tipo adottati dalla Regione con apposita delibera di Giunta emanata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Conferenza d'ambito garantisce che la carta e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell'articolo 15 bis, comma 5, lettere c) e d).
2. Le prestazioni e gli standard contenuti nel contratto di servizio sono recepiti nella carta dei servizi e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.
3. Lo schema di carta dei servizi recepisce, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, almeno i seguenti contenuti minimi:
a) lo spazzamento meccanizzato e manuale è svolto in maniera tale da garantire che la comunità riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b) ai cittadini è garantito il servizio di raccolta differenziata e flussi separati almeno per l'organico, la carta, il cartone e il vetro, compatibilmente con quanto previsto dal PRGR e dalla corrispondente pianificazione d'ambito; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
c) il trasporto dei rifiuti è organizzato in modo da contenere le emissioni di biossido di carbonio anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e trasbordo, oppure utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;
d) il servizio di raccolta dell'organico è organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;
e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano è definita anche considerando il livello di impurità;
f) il compostaggio domestico è sempre favorito, se tecnicamente possibile;
g) il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano garantiscono la continuità dell'erogazione del servizio. A tal fine gli impianti sono caratterizzati da un'adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei "fermo impianto";
i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e digestione anaerobica garantiscono la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) garantendo l'efficacia e l'efficienza del trattamento;
l) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e digestione anaerobica implementano un sistema di gestione e assicurazione della qualità: qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto;
m) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo garantiscono la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili, la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare a smaltimento e a recupero di energia, la massimizzazione del recupero di materia derivante dalle frazioni secche indifferenziate e la sua commercializzazione.
4. Per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di definizione della carta dei servizi e del contratto di servizio, sono rispettate le disposizioni previste nell'articolo 2, comma 461 della legge 244/2007.
Costituzione delle autorità d'ambito
(abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. l), della L.R. 4/2008)
Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell'autorità d'ambito
(abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. l), della L.R. 4/2008)
Funzioni dell'autorità d'ambito
(abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. l), della L.R. 4/2008)
Affidamento del servizio (1)
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), della L.R. 4/2008 e dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2014)
1. Ciascuna Conferenza d'ambito, in riferimento ai Comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO e agli impianti in esso localizzati, nel rispetto degli atti adottati ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera f) individua le procedure per l'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 25, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. La Conferenza d'ambito, con provvedimento motivato, delibera in merito all'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e statale e in modo da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio tenuto conto degli STO in cui è articolato l'ATO. In base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche la Conferenza d'ambito può autorizzare accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi negli STO nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
3. Se le strutture o gli impianti strumentali all'erogazione del servizio operano su scala regionale, le funzioni di programmazione e organizzazione degli stessi competono alla Regione, sentiti i Presidenti delle Conferenze d'ambito.
4. Dalla data di affidamento del servizio integrato o di singole fasi di esso, disposto ai sensi dei commi 1 e 2, il personale già alle dipendenze dei soggetti affidatari del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, soggiace al passaggio diretto e immediato ai nuovi gestori del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, ai sensi dell'articolo 202, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali in atto.
5. Se gli impianti sono di titolarità di soggetti diversi dai Comuni aggiudicatori del servizio si applica, in particolare, l'articolo 25, comma 4, lettera b) del decreto-legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012.
6. Alle deliberazioni della Conferenza d'ambito previste dai commi 1 e 2 e dall'articolo 15 bis, comma 5, lettera f) è data la più ampia pubblicità compresa la pubblicazione sui siti internet dei Comuni dell'ATO e degli STO.
7. La procedura di affidamento per ATO o per STO, volta a promuovere l'integrazione gestionale, è avviata dall'ufficio comune di ATO entro e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento della Conferenza d'ambito.
8. Se all'interno di un ATO o di uno STO sono ancora in essere affidamenti di scala inferiore, le procedure previste nel presente articolo sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti. La rispettiva Conferenza d'ambito può realizzare procedure che hanno ad oggetto l'intero affidamento prevedendo, in tal caso, che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle relative scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari, la Conferenza stessa verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera e) e promuove meccanismi unitari di gestione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 314 del 30 novembre 2009 - 4 dicembre 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. m), dell'art. 1, comma 1, della L.R. 4/2008 che sostituisce l'articolo annotato.
Requisiti tecnici, ubicazione degli impianti e autorizzazione all'esercizio
(integrato dall'art. 31, comma 1, lett. b), della L.R. 1/2012)
1. I nuovi impianti sono ubicati nelle zone individuate dalle province. Per l'ubicazione degli impianti esclusivamente destinati a servizio della raccolta differenziata, le province provvedono, d'intesa con i comuni interessati ed altri enti, a individuare prioritariamente aree e complessi industriali dismessi ovvero in disuso.
2. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono utilizzate tecnologie idonee a garantire la tutela dei cittadini e la progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti.
3. Le procedure per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, sono disciplinate dal decreto legislativo n. 152/06, capo IV, titolo I, articoli n. 208 e seguenti. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della stessa.
3 bis. Per gli impianti di autodemolizioni, considerato che la vita media del parco auto circolante in Regione Campania è la più alta in Italia, si stabilisce che il numero massimo di carcasse da trattare stoccabili sia di una unità per ogni 8 metri quadrati, e quelle trattate, prive dei liquidi e degli accumulatori, sia pari ad una unità per ogni 8 metri quadrati, con una sopraelevazione di massimo tre carcasse.
Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
1. La regione elabora e approva un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in discarica allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico e il recupero di materiali o di energia.
3. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della relativa comunicazione alla commissione europea.
Poteri sostitutivi delle province
(abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. e), della L.R. 5/2014)
Poteri sostitutivi della regione
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), della L.R. 4/2008 e dall'art. 9, comma 1, della L.R. 5/2014)
1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del PRGR, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti di cui agli articoli 15, 15 bis, 16 e 16 bis e all'affidamento del servizio previsto nell'articolo 20 nonchè agli adempimenti previsti nell'articolo 7, comma 1, lettera cc nonies).
2. I poteri sostitutivi attribuiti alla regione dalla presente legge sono esercitati dal presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.
Incentivazioni e contributi
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), della L.R. 4/2008 e dall'art. 10, comma 1, della L.R. 5/2014)
1. Le Conferenze d'ambito, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto delle finalità previste nell'articolo 3.
2. La giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi destinati agli ATO per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi è riconosciuto anche un contributo di premialità.
3. Le Conferenze d'ambito trasmettono annualmente alla Regione i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente.
Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l'uso della carta riciclata negli enti pubblici
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 18 sono estese anche agli enti locali e alle società di gestione dei servizi pubblici locali in ambito regionale.
2. La giunta regionale emana direttive per la promozione presso i soggetti di cui al comma 1 e gli enti di cui alla legge regionale n. 18/02, articolo 2, comma 1, dell'uso esclusivo di carta e cartoni riciclati nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, dei toner, del materiale d'ufficio e degli altri beni mobili dismessi, individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi della normativa vigente.
Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. p), della L.R. 4/2008)
1. La regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi attuando, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, le seguenti azioni:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e alle scuole, promuovendo l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;
b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti e agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
c) divulgazione ed incentivazione della pratica di compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
d) sperimentazione, adozione, diffusione e incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti attraverso l'uso di materiali riutilizzabili, l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, l'utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro nonchè di penne e batterie ricaricabili.
2. La regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, promuove accordi con le province e i comuni prevedendo anche le relative risorse economiche.
3. Le modalità degli accordi sono definite dalla giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base del piano regionale dei rifiuti.
4. La Regione, nell'ambito della contrattazione negoziale, favorisce accordi per incentivare iniziative industriali finalizzate al riciclo di materie.
Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato.
Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
1. La giunta regionale determina annualmente misure di compensazione tra ATO per lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da ambiti territoriali diversi da quello nel quale è situato l'impianto.
Personale
1. Il personale in servizio presso l'ARPAC, proveniente dall'ufficio del commissario delegato, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 1996, n. 2425, e 22 dicembre 2000, n. 3100, che ha maturato almeno ventiquattro mesi di servizio alla data di pubblicazione della presente legge, è ammesso a partecipare, con la riserva fino al cinquanta per cento dei posti, ai concorsi banditi dall'ARPAC.
2. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 è ammessa per le qualifiche corrispondenti alle posizioni giuridiche ricoperte alla data del 31 gennaio 2007 nell'ambito dell'ufficio del commissario delegato e degli enti pubblici convenzionati.
Norma finanziaria
1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per il 2007 in euro 1 milione, si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 1.1.1 dello stato di previsione della spesa.
2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Abrogazione e norma transitoria
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), della L.R. 4/2008)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, fatta eccezione per l'articolo 6, che è abrogato a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle province ai sensi dell'articolo 20, comma 1.
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. r), della L.R. 4/2008 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 69, della L.R. 2/2010)
1. I consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. (1)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 69 del 23 febbraio 2011 - 3 marzo 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 69, dell'art. 1, della L.R. 2/2010 che ha modificato l'articolo annotato.
Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
1. Al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 novembre1996, n. 608, al decreto legislativo n. 152/06, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2007, n. 3564.
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
28 marzo 2007
BASSOLINO