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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'articolo 10, comma 1, del D. MIPAAF 20 novembre 2017.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2007

G.U.R.I. 19 aprile 2007, n. 91

Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'articolo 10, comma 1, del D. MIPAAF 20 novembre 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonchè all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento;

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 relativi al Sistema informativo agricolo nazionale, quale servizio di interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 ottobre 2006, recante individuazione dell'autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento (CE) n. 885/2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Ritenuto che le modifiche apportate dai citati regolamenti al quadro normativo relativo alla disciplina degli organismi pagatori rendono necessaria l'adozione di nuove modalità e procedure, pur rimanendo invariato il limite di organismi pagatori istituibili dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2007;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'articolo 10, comma 1, del D. MIPAAF 20 novembre 2017.

Art. 1

Riconoscimento degli organismi pagatori

1. Le autorità competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano inoltrano, con lettera raccomandata a.r., apposita istanza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, nonchè al Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, quale Servizio competente ai fini delle funzioni istruttorie.

2. L'istanza deve specificare i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento di organismo pagatore. Alla copia dell'istanza indirizzata al Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo o del servizio, nonchè la struttura amministrativa ed organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenziazione che i contratti di lavoro del personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di stabilità, in coerenza con il regolamento (CE) n. 885/2006;

b) le attività di formazione del personale;

c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1, lettera C) dell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 885/2006;

d) le procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme comunitarie;

e) le procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento;

f) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari della UE;

g) la verifica dell'organismo di coordinamento dell'idoneità del sistema informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione comunitaria;

h) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi;

i) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse;

l) il mansionario.

3. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 885/2006, nonchè alle specifiche linee direttrici dettate dalla Commissione europea.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento di cui al comma 1, il Servizio competente comunica, con lettera raccomandata a.r., all'organismo o servizio ed alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione comunitaria. Il termine entro il quale il Servizio competente completa l'istruttoria è fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attività di verifica.

5. Entro trenta giorni dal completamento dell'attività di verifica di cui al comma 4, il Servizio competente presenta un'apposita relazione, unitamente all'avviso dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Qualora l'organismo o servizio soddisfi tutte le condizioni prescritte il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta l'atto di riconoscimento.

6. Qualora dal completamento delle verifiche non risultino soddisfatte le condizioni prescritte per il riconoscimento il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità all'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 885/2006, fornisce all'organismo o servizio, con lettera raccomandata a.r., istruzioni indicanti le condizioni da rispettare, eventualmente accordando con apposito decreto il riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sarà fissato in funzione della gravità del problema incontrato e, comunque, non superiore a dodici mesi.

7. Il riconoscimento a titolo provvisorio è accordato nelle ipotesi in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarità delle operazioni oggetto di finanziamento comunitario.

8. Le competenze e le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e dal regolamento (CE) n. 885/2006 sono attribuite all'organismo pagatore con decorrenza dalle campagne agrarie o annualità che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento.

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Art. 2

Riesame del riconoscimento

1. In conformità all'art. 2, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CE) n. 885/2006, il Servizio competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori, anche per mezzo dell'esame delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei medesimi dei criteri per il riconoscimento.

2. Tale attività di supervisione è esercitata, altresì, sulla base di ogni utile elemento che l'organismo di coordinamento fornisce al Servizio competente attraverso un sistema informativo appositamente istituito di concerto.

3. Qualora una o più condizioni prescritte per il riconoscimento non siano più rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla capacità di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori, il Servizio competente sottopone a verifica il riconoscimento concesso all'organismo pagatore.

4. Sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali comunica all'organismo pagatore interessato il relativo piano di interventi correttivi da attuare nonchè il termine entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque, non può essere superiore a dodici mesi.

5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali informa la Commissione europea in merito al piano e alla sua esecuzione.

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Art. 3

Revoca del riconoscimento

1. Qualora l'organismo pagatore non attui integralmente e nel termine stabilito il piano di intervento correttivo di cui all'art. 2 del presente decreto, l'atto di revoca del riconoscimento è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

2. Le funzioni dell'organismo pagatore cui viene revocato il riconoscimento, in assenza di individuazione e riconoscimento di altro organismo, vengono assunte dall'AGEA organismo pagatore affinchè i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti.

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Art. 4

Comunicazioni

1. L'organismo di coordinamento comunica alla Commissione europea, nei termini e con le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria, i provvedimenti adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di riconoscimento e di revoca delle funzioni di organismo pagatore previste dal presente decreto.

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Art. 5

Potere sostitutivo

1. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle regioni e province autonome interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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Art. 6

Disposizioni transitorie

1. In conformità all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006, qualora un organismo pagatore, riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/95, assuma responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, inoltra al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Dipartimento di cui all'art. 1, con lettera raccomandata a.r. ed entro il 30 aprile 2007, l'istanza per un nuovo riconoscimento.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione integrativa correlata alla nuova assunzione di responsabilità di spesa.

3. Il Servizio competente comunica, con lettera raccomandata a.r, il calendario delle verifiche ai fini del riscontro delle condizioni per il nuovo riconoscimento.

4. L'attività di verifica è espletata dall'autorità competente in modo da consentire l'ultimazione della procedura di concessione del nuovo riconoscimento entro il 16 ottobre 2007.

5. Sulla base della relazione del Servizio competente e sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura il nuovo riconoscimento è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, qualora l'organismo soddisfi tutte le condizioni a tal fine prescritte.

6. Nel caso in cui le procedure già esistenti risultino modificate in virtù della nuova regolamentazione comunitaria in materia di FEASR, il Servizio competente, sulla base di una comunicazione effettuata dall'organismo di coordinamento, procede ad una verifica delle medesime.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 283