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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 15 febbraio 2007

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici. (Rep. Atti n. 35)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 febbraio 2007:

VISTO l'articolo 1, comma 409, della legge dicembre 2005, n 266, che, alla lettera a), stabilisce che la classificazione dei dispositivi medici prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n 289, è approvata con decreto del Ministro della Salute, previo accordo sancito da questa Conferenza;

VISTA la proposta di accordo in oggetto, pervenuta dal Ministero della salute con nota in data 8 gennaio 2007, relativa alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici definita dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) nella seduta del 29 novembre 2006,

VISTA la nota del 30 gennaio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole;

VISTI gli articoli 2, comma 1. lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati

PRESO ATTO che la Commissione unica sui dispositivi medici, alla luce della predetta previsione della legge n. 266 del 2005, ha ritenuto opportuno procedere alla revisione e all' aggiornamento della Classificazione nazionale dei dispositivi elaborata dalla CUD nel biennio 2004-2005, costituente l'allegato al decreto ministeriale 22 settembre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2005, n. 286, completando la stessa con l'inclusione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. La classificazione dei dispositivi medici prevista dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da approvare con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, c. 409, lettera a) della legge 22 dicembre 2005, n. 266. è quella definita dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) nella seduta del 29 novembre 2006 e riportata all'Allegato sub 4 parte integrante del presente accordo.

2. La classificazione di cui al punto 1, riferita ai dispositivi medici disciplinati dai decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio 1997, n. 46, 8 settembre 2000, n. 332 e loro successive modificazioni, è destinata ad essere utilizzata in tutte le attività attinenti alla commercializzazione dei dispositivi sul territorio nazionale e alle attività di sorveglianza, vigilanza e certificazione da parte delle autorità competenti.

Il Presidente

LINDA LANZILLOTTA

Il Segretario

GIUSEPPE BUSIA

ALLEGATO