
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 31 gennaio 2007
G.U.R.S. 23 marzo 2007, n. 13
Criteri e modalità tecniche per il controllo e la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto legge n. 3267/23 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regio decreto legge n. 1126/26 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 2001, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività vivaistica nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva n. 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e il relativo testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 2006, in particolare il comma 7 bis, art. 11, della legge regionale n. 16/96, che individua il dipartimento regionale delle foreste quale organismo ufficiale per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 386/2003;
Visto il D.P.Reg. n. 4023 del 9 ottobre 2006, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste al dott. Michele Lonzi;
Considerato che occorre stabilire criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
In conformità alle premesse, sono approvati i criteri e le modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione con la relativa modulistica che di seguito viene specificata:
a) allegato A generale - criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione;
b) allegato B - elenco delle ulteriori specie arboree (art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 386/2003) soggette alle medesime disposizioni delle specie di cui all'allegato I, decreto legislativo n. 386/2003;
c) modello 1 - domanda di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003;
d) modello 1 bis - domanda per rinnovo o subentro licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003;
e) modello 2 - relazione tecnica ed economica (da allegare alla domanda di licenza);
f) modello 3 - licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003;
g) modello 4 - registro di carico e scarico - specie arboree soggette alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 386/2003, art. 5;
h) modello 5 - cartellino del produttore - piante;
i) modello 5 bis - cartellino del produttore - semi;
j) modello 6 - cartellino di identificazione del materiale di moltiplicazione in campo;
l) modello 7 - comunicazione per la raccolta di materiali forestali di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003;
m) modello 7 bis - richiesta di autorizzazione provvisoria per la raccolta di materiali forestali di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003;
n) modello 8 - comunicazione di avvenuta raccolta di materiali forestali di moltiplicazione e richiesta del "certificato principale d'identità", ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003.
Le istanze tendenti all'ottenimento della licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del decreto legislativo n. 383/2003 (N.d.R. Recte: decreto legislativo n. 386/2003), devono essere presentate all'organismo ufficiale, conformemente ai modelli approvati, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria per il visto di competenza, successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 gennaio 2007.
LONZI
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 5 febbraio 2007 al n. 3.
Allegato A generale
DECRETO LEGISLATIVO 10 NOVEMBRE 2003, N. 386 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 1999/105/CE RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE"
Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione
Il decreto legislativo ha abrogato la legge n. 269/73 e ha modificato in parte i criteri e modalità per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione; pertanto in adeguamento al decreto legislativo n. 386/2003 le nuove disposizioni regionali relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione sono le seguenti:
- chiunque intenda produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386/2003, oltre alle ulteriori specie della macchia mediterranea elencate nell'allegato B al presente decreto, deve chiedere apposita licenza alla Regione Siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B. 1, organismo ufficiale, in conformità allo schema (modello 1); tale istanza è soggetta alla normativa sull'imposta di bollo;
- il richiedente deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata da uno o più titoli tra i seguenti:
a) attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o una ditta vivaistico-forestale;
b) attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o ente pubblico operante nel settore;
c) laurea in scienze agrarie, forestali e equipollenti;
d) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.
Si prescinde dai sopracitati requisiti qualora la persona fisica o giuridica sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica (comparto forestale) rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in base al decreto del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 16 febbraio 2001.
Chiunque intenda rinnovare una licenza rilasciata dalla Camera di commercio competente per provincia oppure dalla prefettura o subentrare nella licenza rilasciata (in caso di morte o abbandono attività del titolare), deve fare domanda in conformità allo schema (modello 1 bis); tale istanza è soggetta alla normativa sull'imposta di bollo.
La domanda (modello 1 e 1 bis) deve essere accompagnata da una relazione tecnica ed economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda (modello 2).
Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica amministrativa dei requisiti tecnico-professionali e visita di accertamento, da parte del tecnico regionale incaricato, con esito favorevole sarà rilasciata la licenza (modello 3). In caso di richiesta di documenti integrativi sono sospesi i termini di rilascio della licenza, fino al ricevimento della documentazione; il rilascio della licenza è soggetto alla normativa sull'imposta di bollo.
Il titolare della licenza è tenuto alla compilazione e predisposizione dei seguenti documenti:
a) registro di carico e scarico secondo il modello stabilito dalla Regione, sotto forma cartacea o informatica, col relativo frontespizio recante l'intestazione (modello 4); ciò finché sarà predisposto un nuovo modello sulla base delle indicazioni della commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 386/2003;
b) planimetria con ubicazione dei terreni destinati a vivaio o commercio (magazzino-deposito);
c) denuncia, entro 31 dicembre di ciascun anno, alla Regione Siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale, della consistenza del materiale forestale di moltiplicazione esistente;
d) etichetta o cartellino compilati in tutte le sue parti che individuino le partite omogenee di materiale forestale di moltiplicazione, sia in deposito o durante le movimentazioni (modelli 5 e 5 bis), sia in campo (aiuola - appezzamento) (modello 6).
Il titolare della licenza è tenuto altresì all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria.
Ai fini della commercializzazione, il materiale forestale di moltiplicazione deve essere accompagnato da "certificati principali d'identità" rilasciati dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale che ne comprovino la provenienza o l'identità clonale. I certificati principali di identità, predisposti secondo i modelli stabiliti con il decreto legislativo n. 386/2003, vengono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'importazione di materiale forestale di moltiplicazione a fini produttivi e commerciali, riservata alle ditte in possesso di licenza, deve essere autorizzata dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale ed essere accompagnata da certificato di provenienza e/o di identità clonale rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine.
Coloro che sono autorizzati a produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali sono iscritti nel "Registro regionale dei produttori di materiali forestali"; il registro è approvato con decreto del dirigente preposto all'organismo di controllo.
Fino a quando il dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale, non istituisce il Registro regionale dei materiali di base, è ammessa la raccolta (preventivamente autorizzata secondo il mod. 7 bis) di materiali forestali di moltiplicazione afferenti alle specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386/2003 e presenti nel territorio della Regione Sicilia.
La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita ai soli titolari di licenza, o incaricati dagli stessi.
Sono inoltre autorizzati alla raccolta l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, gli istituti universitari, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i centri nazionali per la conservazione della biodiversità, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
La raccolta è subordinata alla preventiva comunicazione alla Regione Siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale (modello 7 da usare dopo l'istituzione del registro dei materiali di base).
La successiva comunicazione di avvenuta raccolta (modello 8) con la contestuale richiesta del "certificato principale d'identità" e il suo rilascio sono soggetti alla normativa sull'imposta di bollo.
Allegato B
ELENCO DELLE ULTERIORI SPECIE ARBOREE (ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 386/2003) SOGGETTE ALLE MEDESIME DISPOSIZIONI DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 386/2003