
DECISIONE N. 2008/335/CE DELLA COMMISSIONE, 28 marzo 2008
G.U.U.E. 8 maggio 2008, n. L 123
Decisione della Commissione che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) La regione biogeografica mediterranea, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio della Grecia, di Malta e di Cipro a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, parti del territorio di Francia, Italia, Portogallo, Spagna e, ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 4, del trattato, il territorio di Gibilterra, delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 della predetta direttiva (di seguito "comitato Habitat").
2) E' necessario, nell'ambito del processo avviato nel 1995, fare ulteriori passi avanti nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000, elemento determinante per la tutela della biodiversità nella Comunità.
3) Un primo elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi della direttiva 92/43/CEE è stato adottato con la decisione 2006/613/CE della Commissione (2). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri interessati designano i siti inclusi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea come zone speciali di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.
4) L'elenco dei siti di importanza comunitaria viene rivisto nel quadro dell'adeguamento dinamico della rete Natura 2000. L'aggiornamento dell'elenco iniziale è pertanto necessario.
5) Da una parte, l'aggiornamento dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea è necessario per includervi i siti proposti dagli Stati membri a partire dal marzo 2006 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi imposti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono applicabili il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione del primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
6) D'altra parte, l'aggiornamento dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea è necessario per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni relative ai siti trasmesse dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco comunitario. In tal senso, il primo elenco aggiornato dei siti importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea costituisce una versione consolidata dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. Occorre tuttavia sottolineare che gli obblighi imposti dall'articolo 4, paragrafo 4 e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono applicabili il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
7) Per la regione biogeografica mediterranea, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo, e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 1 della predetta direttiva, tra gennaio 2003 e settembre 2006.
8) Gli elenchi dei siti proposti erano corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (3).
9) Le informazioni comprendono la mappa del sito nella più recente versione esistente, trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.
10) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascun Stato membro interessato, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
11) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.
12) Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno proposto il numero necessario di siti richiesto per soddisfare gli obblighi fissati dalla direttiva 92/43/CEE per taluni tipi di habitat e per talune specie. Di conseguenza, la rete non si può considerare completa per tali specie e tipi di habitat. Tuttavia, tenuto conto del ritardo nel ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati membri, la Commissione ritiene che occorra adottare un primo elenco aggiornato dei siti, che dovrà essere rivisto conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
13) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete sia completa o incompleta. Occorre rivedere l'elenco, se necessario, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
14) Per motivi di chiarezza e di trasparenza la direttiva 2006/613/CE deve essere sostituita.
15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 206 del 22.7.1992. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006).
GU L 259 del 21.9.2006.
GU L 107 del 24.4.1997.
Il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell'allegato della presente decisione.