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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2008

G.U.R.I. 7 maggio 2008, n. 106

Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola.

TESTO COORDINATO (al D. M.I.P.A.A.F. 15 aprile 2010)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feaog, sezione "garanzia" ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;

Visti gli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato opportuno modificare la normativa sul funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole;

Vista la nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 43555 del 21 novembre 2007, con la quale l'Autorità ha esaminato i rapporti tra i CAA e la prestazione di servizi di consulenza a soggetti beneficiari di aiuti comunitari;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 marzo 2008;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "decreto n. 165/1999" il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

b) per "società richiedenti" le società di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al medesimo art. 3-bis;

c) per "Caa" ovvero "Centro autorizzato di assistenza agricola" la società richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il Caa può operare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999, previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente decreto;

d) per "organizzazioni agricole maggiormente rappresentative" ai sensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa ai sensi del successivo art. 7;

e) per "associazioni dei produttori e lavoratori" di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, si intendono le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL;

f) per "associazioni di liberi professionisti" si intendono le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229, del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa.

Art. 2

Attività del Caa

1. Il Caa, può svolgere:

a) le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti;

b) ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999;

c) nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a:

gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa;

le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonchè la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.

2. Per le attività previste dal comma 1, lettere a) e b), il Caa ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonchè la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

3. Le convenzioni devono necessariamente recare una clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, disponga la risoluzione delle medesime qualora, a seguito dell'attività di vigilanza di cui al successivo art. 11, venga accertata in capo al CAA ed alle società di cui esso si avvale la carenza dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente decreto. Della risoluzione della convenzione viene data comunicazione alla regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione.

CAPO II

REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E DI FUNZIONAMENTO

Art. 3

Oggetto sociale

1. Lo statuto delle società richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lettera a). Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del Caa.

Art. 4

Società richiedenti

1. Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle società predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato.

2. Le quote o le azioni del Caa e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Caa. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al Caa possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di Caa.

Art. 5

Garanzia

1. Al fine di garantire il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori che agli utenti le società richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari a Euro 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata.

2. Il Caa e l'impresa di assicurazione di cui al comma precedente sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonchè all'AGEA e agli OP interessati, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro.

3. L'AGEA definisce lo schema tipo della polizza di assicurazione di cui al precedente comma 1.

Art. 6

Ambito territoriale d'operatività

1. L'ambito territoriale minimo rispetto al quale deve essere dimostrata idonea capacità operativa, anche in relazione ad eventuali società di servizi, impiegate ai sensi dell'art. 12, è riferito a ciascuna provincia in cui il Caa intende operare.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda più province il Caa deve assicurare una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.

Art. 7

Requisiti oggettivi

1. I Caa che richiedono l'autorizzazione e le società di cui essi si avvalgono devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal presente decreto. A tale fine deve essere garantita la disponibilità di locali adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività del Caa, ovvero anche al contestuale esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN, anche ai fini della tracciabilità, mediante i servizi del SIAN stesso, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori. In ogni caso, i locali facilmente identificabili mediante apposite insegne devono essere accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per almeno due giorni a settimana e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correntezza dei rapporti con gli organismi pagatori e con le altre pubbliche amministrazioni. Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

2. Il Caa presenta all'utente, al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo conto, una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

3. Le convenzioni tra i Caa e l'organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonchè, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui al precedente comma 1.

4. Il Caa nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

5. I Caa che richiedono l'autorizzazione e le società di cui essi si avvalgono devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor.

Art. 8

Requisiti soggettivi

1. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed i collaboratori del Caa e delle società di cui esso si avvale:

a) non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;

b) non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) non devono intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.

CAPO III

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE A CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA AGRICOLA

Art. 9

Verifica ed autorizzazione

1. La verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal presente decreto è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali ricade l'ambito territoriale di operatività della società richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, la verifica previa intesa tra le regioni interessate e l'AGEA, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente. Ai fini della verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il relativo procedimento anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il Caa.

2. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi più regioni, provvedono alla verifica; entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento inviano la comunicazione degli esiti alla società richiedente ed all'organismo pagatore.

3. La società richiedente può utilizzare la denominazione Caa solo dopo il riconoscimento da parte della regione e fino al provvedimento di revoca di cui all'art. 11, comma 3.

Art. 10

Procedimento per la richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione va presentata alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano con apposita domanda indicante:

a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita iva della società richiedente;

b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonchè dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;

c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 4;

d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;

e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di Caa;

f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonchè l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

2. Devono altresì essere allegati alla richiesta di cui al comma 1:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;

c) relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12.

Art. 11

Vigilanza

1. Le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, sui CAA e sulle società di cui essi si avvalgono, per i quali hanno concesso l'autorizzazione. A tal fine, le regioni e le province autonome predispongono un piano almeno annuale di controlli a campione, e si avvalgono, per l'esecuzione dei controlli, delle regioni e province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono trasmessi annualmente al MIPAAF.

2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle convenzioni di cui all'art. 7 è effettuata, per quanto di competenza o dall'organismo di coordinamento o dagli organismi pagatori nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto e dalle regioni nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

3. L'ente vigilante, o gli enti nel caso di più regioni, se rileva la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di sessanta giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine l'ente vigilante revoca l'autorizzazione al CAA. La regione o provincia autonoma che ha concesso l'autorizzazione al CAA esegue entro e non oltre quindici giorni il provvedimento di revoca.

4. La procedura di revoca di cui al comma 3 viene altresì attivata qualora:

a) nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto;

c) non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art. 7;

d) il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 7, comma 5.

5. L'ente vigilante dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.

6. Il CAA e le società di cui esso si avvale sono tenuti a rispettare, nell'affidamento di incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13.

CAPO IV

SERVIZI E CONTROLLI

Art. 12

Società di servizi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto n. 165/1999, nonchè delle altre funzioni e attività previste dal presente decreto, il Caa può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa o dalle loro organizzazioni territoriali. In tal caso, anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente decreto.

2. Ai fini previsti dal presente decreto la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del Caa.

Art. 13

Controlli

1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del decreto n. 165/1999, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonchè di studi associati costituiti dai medesimi, sulla base di apposite convenzioni, per l'esercizio di funzioni di controllo relativamente alla regolarità delle fattispecie finanziate.

2. E' prevista in tali casi l'incompatibilità, derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un Caa o di una società di servizi per i soggetti svolgenti le funzioni di cui al comma 1.

Art. 14

Mandato scritto

1. Il Caa è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare per suo conto, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al Caa dati completi e veritieri;

b) collaborare con il Caa ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

c) consentire l'attività di controllo del Caa nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 15

Disposizioni transitorie abrogazioni

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D. M.I.P.A.A.F. 15 aprile 2010)

1. I CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare nei trentasei mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano i controlli sui CAA operanti nell'ambito territoriale di propria competenza al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 11, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.

2. Il decreto ministeriale 27 marzo 2001, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 368