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N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 14, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 4 ottobre 2021, n. 204.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 17 marzo 2008, n. 84

G.U.R.I. 10 maggio 2008, n. 109

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 14, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 4 ottobre 2021, n. 204.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Visto l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, che riproduce con modifiche l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della richiamata legge n. 109/1994, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999, registro n. 3, foglio n. 5 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000;

Considerato che si è ravvisata l'esigenza di adeguare il regolamento di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, per renderlo coerente con la nuova normativa;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello adottato con il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 13 gennaio 2004 in sede di contrattazione di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

Vista l'integrazione al suddetto accordo, sottoscritta in data 2 aprile 2007;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere n. 8381/04 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 2004, ed il parere n. 3664/07 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 2007;

Vista la comunicazione effettuata in data 28 febbraio 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

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Art. 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato "codice" - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.

2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

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Art. 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

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Art. 3

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

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Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonchè alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonchè, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

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CAPO II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

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Art. 5

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonchè della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonchè alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,9%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonchè alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

4. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonchè alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

5. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,7%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonchè alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

6. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6%, secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;

c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;

e) il personale amministrativo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonchè alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.

7. Per progetti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

8. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

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Art. 6

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonchè dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

progetto preliminare 20%;

progetto definitivo 40%;

progetto esecutivo 40%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

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CAPO III

TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

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Art. 7

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

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Art. 8

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonchè ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

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CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

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Art. 9

Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

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CAPO V

NORME FINALI

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Art. 10

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;

l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;

eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

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Art. 11

Abrogazioni

Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 marzo 2008

Il Ministro: DI PIETRO

Visto, il Guardasigilli: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 211