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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

REGOLAMENTO (CE) N. 294/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 11 marzo 2008

G.U.U.E. 9 aprile 2008, n. L 97

Istituzione di un Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 1292/2013)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 29 aprile 2008

Applicabile dal: 29 aprile 2008

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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

1) L'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione sottolinea la necessità di instaurare condizioni in grado di incoraggiare gli investimenti nei settori della conoscenza e dell'innovazione in Europa al fine di stimolare la competitività, la crescita e l'occupazione nell'Unione europea.

2) La responsabilità di mantenere in Europa una forte base industriale, competitiva e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. Tuttavia, la natura e l'ampiezza della sfida dell'innovazione nell'Unione europea richiedono anche un'azione a livello comunitario.

3) La Comunità dovrebbe dare il suo sostegno per promuovere l'innovazione, in particolare attraverso il settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il programma per l'apprendimento permanente e i fondi strutturali.

4) E' opportuno istituire una nuova iniziativa comunitaria, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato "EIT"), per completare le politiche e le iniziative comunitarie e nazionali esistenti, favorendo l'integrazione del triangolo della conoscenza (istruzione superiore, ricerca ed innovazione) in tutta l'Unione europea.

5) Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha invitato la Commissione ad elaborare una proposta formale relativa alla creazione dell'EIT, da presentare nell'autunno 2006.

6) L'EIT dovrebbe principalmente avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri associando le attività d'istruzione superiore, ricerca e innovazione ai massimi livelli. In tale contesto, l'EIT dovrebbe facilitare e rafforzare le reti e la cooperazione e creare sinergie tra le comunità dell'innovazione in Europa.

7) Le attività dell'EIT dovrebbero affrontare le sfide strategiche che si pongono a lungo termine per l'innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo. In tale contesto, l'EIT dovrebbe promuovere un dialogo periodico con la società civile.

8) L'EIT dovrebbe dare la priorità al trasferimento delle sue attività di istruzione superiore, ricerca ed innovazione a vantaggio delle imprese e della loro applicazione commerciale, nonché al sostegno agli avviamenti di imprese, alle scorporazioni e alle piccole e medie imprese (PMI).

9) Il funzionamento dell'EIT dovrebbe basarsi essenzialmente su partenariati autonomi di eccellenza tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese ed altri soggetti interessati sotto forma di reti strategiche autosufficienti, sostenibili e di lungo periodo nell'ambito del processo innovativo. Tali partenariati dovrebbero essere selezionati dal comitato direttivo dell'EIT in base ad un processo trasparente basato su criteri di eccellenza ed essere designate con il nome di Comunità della conoscenza e dell'innovazione (di seguito denominate "CCI"). Il comitato direttivo dovrebbe inoltre orientare le attività dell'EIT e valutare le attività delle CCI. La composizione del comitato direttivo dovrebbe riflettere un equilibrio tra l'esperienza del mondo delle imprese e del mondo dell'istruzione superiore e/o della ricerca, nonché quella del settore dell'innovazione.

10) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea e la sua capacità innovativa, è opportuno che l'EIT e le CCI siano in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti provenienti da ogni parte del mondo, anche incoraggiandone la mobilità, nonché di cooperare con gli organismi dei paesi terzi.

11) I rapporti tra l'EIT e le CCI dovrebbero essere fondati su accordi contrattuali che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

12) E' necessario sostenere l'istruzione superiore in quanto parte integrante, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. L'accordo tra l'EIT e le CCI dovrebbe prevedere che i titoli e i diplomi previsti nell'ambito delle CCI siano rilasciati dagli istituti di istruzione superiore partecipanti, che dovrebbero essere incoraggiati a designarli anche come titoli e diplomi dell'EIT. Mediante le sue attività ed il suo operato l'EIT dovrebbe contribuire a promuovere la mobilità nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore nonché ad incoraggiare la trasferibilità delle sovvenzioni concesse ai ricercatori ed agli studenti nell'ambito delle CCI. E' opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).

13) L'EIT dovrebbe definire orientamenti chiari e trasparenti per la gestione della proprietà intellettuale, che dovrebbe favorire l'utilizzo della proprietà intellettuale in condizioni adeguate. Tali orientamenti dovrebbero prevedere che si tenga conto dei contributi forniti dalle varie organizzazioni partner delle CCI, indipendentemente dalle loro dimensioni. Nel caso in cui le attività siano state finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si dovrebbero applicare le regole di tali programmi.

14) Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell'EIT. Lo statuto dell'EIT dovrebbe contenere regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.

15) L'EIT dovrebbe avere personalità giuridica e, al fine di garantire la propria autonomia funzionale ed indipendenza, dovrebbe amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità.

16) L'EIT dovrebbe puntare a ricevere un maggiore contributo finanziario da parte del settore privato e dalle entrate generate dalle proprie attività. Si attende pertanto che i settori industriale, finanziario e dei servizi contribuiscano in modo significativo al bilancio dell'EIT e, in particolare, al bilancio delle CCI. Le CCI dovrebbero mirare a massimizzare la quota dei contributi del settore privato. Le CCI e le loro organizzazioni partner dovrebbero pubblicizzare il fatto che le loro attività sono svolte nel contesto dell'EIT e ricevono un contributo finanziario dal bilancio generale dell'Unione europea.

17) Il contributo comunitario all'EIT dovrebbe finanziare i costi derivanti dalle attività di istituzione, amministrazione e coordinamento dell'EIT e delle CCI. Al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti, tali attività non dovrebbero beneficiare simultaneamente di un contributo proveniente da altri programmi comunitari quali il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il programma per l'apprendimento permanente o dai fondi strutturali. Inoltre, qualora una CCI o le sue organizzazioni partner chiedano direttamente aiuti comunitari a titolo di tali programmi o fondi, tali domande non dovrebbero essere privilegiate rispetto ad altre.

18) Si dovrebbe applicare la procedura comunitaria di bilancio per quanto riguarda il cofinanziamento della Comunità e qualunque altra sovvenzione imputabile al bilancio generale dell'Unione europea. La revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

19) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2008-2013, che costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

20) L'EIT è un organismo creato dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dovrebbe di conseguenza adottare la sua normativa finanziaria. Dovrebbe pertanto essere applicato all'EIT il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7).

21) L'EIT dovrebbe pubblicare una relazione annuale che presenta le attività svolte durante l'anno solare precedente ed un programma di lavoro triennale aperto, che annuncia le iniziative pianificate e che consente all'EIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della scienza, della tecnologia, dell'istruzione superiore, dell'innovazione e di altri settori pertinenti. Tali documenti dovrebbero essere trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere abilitati ad esprimere un parere in merito al progetto del primo programma di lavoro triennale dell'EIT.

22) I settori prioritari strategici ed a lungo termine e le esigenze finanziarie per l'EIT per un periodo di sette anni dovrebbero essere stabiliti in un'agenda strategica per l'innovazione (di seguito denominata "ASI"). Data l'importanza dell'ASI per la politica dell'innovazione comunitaria ed il conseguente significato politico del suo impatto socioeconomico per la Comunità, l'ASI dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione elaborata sulla base di un progetto fornito dall'EIT.

23) E' opportuno che la Commissione proceda ad una valutazione esterna indipendente del funzionamento dell'EIT, in particolare in preparazione dell'ASI. Se del caso, la Commissione dovrebbe formulare proposte di modifica del presente regolamento.

24) E' opportuno procedere ad un'attuazione graduale e progressiva dell'EIT in considerazione del suo sviluppo a lungo termine. E' necessaria una fase iniziale, con un numero limitato di CCI per valutare adeguatamente il funzionamento dell'EIT e delle CCI e, ove necessario, apportare miglioramenti. Nell'arco di un periodo di diciotto mesi dalla sua creazione il comitato direttivo dovrebbe selezionare due o tre CCI in settori che aiutano l'Unione europea ad affrontare le sfide presenti e future, che potrebbero includere settori quali i cambiamenti climatici, l'energia rinnovabile e la prossima generazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La selezione e la designazione di ulteriori CCI dovrebbe essere consentita dopo l'adozione della prima ASI, che, per tener conto della prospettiva a lungo termine, dovrebbe includere anche le modalità specifiche relative al funzionamento dell'EIT.

25) Poiché l'obiettivo dell'azione da intraprendere, vale a dire creare l'EIT, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e del carattere transnazionale, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 161 del 13.7.2007.

(2)

GU C 146 del 30.6.2007.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 gennaio 2008 (GU C 52 E del 26.2.2008) e posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)

GU L 255 del 30.9.2005. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007).

(5)

GU L 248 del 16.9.2002. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007).

(6)

GU C 139 del 14.6.2006. Accordo interistituzionale modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008).

(7)

GU L 357 del 31.12.2002.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1

Oggetto

E' creato un Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato "EIT").

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 2

Definizioni

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1) "innovazione": il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d'impresa e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;

2) "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI): un partenariato autonomo tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell'ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica specifica, fondata su una pianificazione congiunta dell'innovazione a medio e lungo termine per realizzare le sfide dell'EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ("Orizzonte 2020");

3) "centro di co-locazione": l'area geografica in cui i partner principali del triangolo della conoscenza sono basati e possono interagire facilmente e che costituisce il punto focale delle attività delle CCI in tale area;

[4) "paese terzo": qualsiasi Stato che non faccia parte degli Stati partecipanti;] (punto soppresso) (2)

5) "organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;

6) "istituto di ricerca": qualunque soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;

7) "istituti di istruzione superiore": un'università o qualunque tipo di istituto d'istruzione superiore che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci titoli di studio o diplomi a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;

8) "titoli e diplomi": qualifiche a livello di master o di dottorato rilasciati da istituti di istruzione superiore partecipanti nell'ambito di attività d'istruzione superiore realizzate in una CCI;

9) "agenda strategica per l'innovazione" (ASI): documento programmatico che presenta i settori prioritari e la strategia a lungo termine per le future iniziative dell'EIT, compresa una panoramica delle attività pianificate nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione per un periodo di sette anni;

9 bis) "sistema di innovazione regionale" (SIR): un sistema di sensibilizzazione rivolto ai partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altri parti interessate e inteso a promuovere l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione;

10) "forum delle parti interessate": una piattaforma aperta ai rappresentanti di autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati ed entità individuali dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;

11) "attività a valore aggiunto delle CCI": le attività svolte da organizzazioni partner o, se del caso, da persone giuridiche delle CCI, che contribuiscono all'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell'EIT.

(1)

Regolamento (EU) No 1291/2013 del 11 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013).

(2)

Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 3

Missione e obiettivi

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

La missione dell'EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società europea. L'EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie e la cooperazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli nonché integrando tra loro tali settori, anche incoraggiando l'imprenditorialità.

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e gli indicatori di risultato per il periodo 2014-2020 sono definiti da Orizzonte 2020.

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Art. 4

Organi dell'EIT

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. Gli organi dell'EIT sono i seguenti:

a) un comitato direttivo composto di membri ad alto livello con esperienza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese incaricato della direzione delle attività dell'EIT, della selezione, della designazione e della valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche. E' assistito da un comitato esecutivo;

[b) un comitato esecutivo che supervisiona la gestione dell'EIT e adotta le decisioni necessarie tra una riunione e l'altra del comitato direttivo;] (lettera soppressa) (1)

c) un direttore, nominato dal comitato direttivo, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'EIT e ne costituisce il rappresentante legale;

d) una funzione interna di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell'EIT, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottopostagli dal comitato direttivo.

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo.

3. Le disposizioni dettagliate relative agli organi dell'EIT sono riportate nello statuto dell'EIT allegato al presente regolamento.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013.

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Art. 5

Compiti

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l'EIT:

a) individua, conformemente all'ASI, le proprie priorità e attività principali;

b) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazioni partner potenziali ed incoraggia la loro partecipazione alle sue attività;

c) seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all'articolo 7 e definisce mediante accordi i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, monitora costantemente e valuta periodicamente le loro attività, garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le stesse;

d) mobilita i fondi provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse a norma del presente regolamento; in particolare, cerca di finanziare una proporzione significativa e crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività;

e) incoraggia il riconoscimento negli Stati membri dei titoli e dei diplomi che sono rilasciati da istituti di istruzione superiore, che sono organizzazioni partner e che possono essere assimilati a titoli e diplomi dell'EIT;

f) promuove la diffusione di migliori prassi per l'integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI, al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze, e incoraggia la partecipazione alle attività di sensibilizzazione, anche nel quadro del SIR;

g) mira a diventare un organismo di portata mondiale per l'eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

h) promuove approcci multidisciplinari all'innovazione, tra cui l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, approcci organizzativi e nuovi modelli commerciali;

i) assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell'EIT ed altri programmi dell'Unione, se del caso;

j) promuove le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell'innovazione all'interno e all'esterno dell'Unione;

k) istituisce un forum delle parti interessate per informare sulle attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue migliori prassi e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere. Almeno una volta l'anno viene indetta una riunione del forum delle parti interessate. Nel quadro della riunione del forum delle parti interessate, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in una configurazione speciale per assicurare una comunicazione e un flusso di informazioni adeguati con l'EIT ed essere informati dei risultati, fornire consulenza e condividere esperienze con l'EIT e le CCI. La configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate garantisce inoltre le adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI.

2. L'EIT è abilitato a istituire una fondazione (di seguito denominata "la Fondazione EIT") avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT.

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Art. 6

CCI

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:

a) attività d'innovazione e investimenti con valore aggiunto europeo integrando pienamente le dimensioni dell'istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

b) ricerca di punta incentrata sull'innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società, che si avvalga dei risultati della ricerca europea e nazionale e che presenti il potenziale per rafforzare la competitività dell'Europa a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea;

c) attività di istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in discipline che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socio-economici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell'Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l'innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazioni di reti fra quanti hanno conseguito un diploma o una formazione con marchio EIT;

d) attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione, ponendo l'accento sullo sviluppo della cooperazione tra il settore dell'istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi;

e) ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello europeo, nazionali e regionale, se del caso;

2. Le CCI godono di un'autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione interna, nonché per stabilire con precisione il proprio programma e i metodi di lavoro. In particolare, le CCI:

a) stabiliscono modalità di gestione che rispecchiano il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

b) intendono essere aperte a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato;

c) operano in modo aperto e trasparente, conformemente al proprio regolamento interno;

d) definiscono piani aziendali che comprendono obiettivi e indicatori chiave di prestazione;

e) elaborano strategie finalizzate alla sostenibilità finanziaria.

3. La relazione tra l'EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo contrattuale.

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Art. 7

Selezione delle CCI

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. L'EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale, aperta e trasparente. L'EIT adotta e pubblica i criteri dettagliati per la selezione delle CCI, in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione. Alla procedura di selezione partecipano esperti esterni e indipendenti.

1 bis. L'EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI.

2. Conformemente ai principi enunciati al paragrafo 1, i criteri per la selezione di una CCI includono, inter alia:

a) la capacità d'innovazione esistente e potenziale nell'ambito del partenariato, anche in materia di imprenditorialità, nonché la sua eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

b) la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell'ASI e quindi di contribuire all'obiettivo e alle priorità generali di Orizzonte 2020;

c) un approccio multidisciplinare all'innovazione, nel quale rientra l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche;

d) la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell'industria e dei servizi;

e) una partecipazione adeguatamente equilibrata al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

f) la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner;

g) misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario e in particolare le PMI, nonché misure di sostegno all'avviamento di imprese, agli spin-off e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività delle CCI;

h) la disponibilità ad adottare misure concrete per interagire con il settore pubblico e il terzo settore e cooperare con essi, se del caso;

i) la disponibilità a interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le migliori prassi e l'eccellenza;

j) la disponibilità a presentare proposte concrete di sinergie con le iniziative dell'Unione e altre iniziative pertinenti.

3. La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (1)

4. Oltre alle condizioni stabilite al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI sono stabiliti negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore e una società privata fanno parte di ciascuna CIC.

5. L'EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. Essi sono prontamente comunicati alla configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate.

(1)

Regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013.)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 7

Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

L'EIT, sulla base di indicatori di prestazione stabiliti, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ASI, e in collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto di ogni CCI. I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 7

Durata, continuazione e fine di una CCI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. In funzione del risultato del monitoraggio continuo e delle valutazioni periodiche e delle specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni.

2. L'EIT può concludere un accordo quadro di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.

3. Il comitato direttivo può decidere di prorogare l'accordo quadro di partenariato con una CCI oltre il periodo fissato inizialmente, entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato per perseguire gli obiettivi dell'EIT.

4. Se le valutazioni relative ad una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure adeguate, comprese la riduzione, la modifica o il ritiro del sostegno finanziario o la rescissione dell'accordo.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 8

Titoli e diplomi

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti da istituti di istruzione superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. L'accordo stipulato tra l'EIT e le CCI prevede che tali titoli e diplomi possano anche essere assimilati a titoli e diplomi dell'EIT.

2. L'EIT incoraggia gli istituti di istruzione superiore partecipanti:

a) a rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia, essi possono essere rilasciati anche da un singolo istituto di istruzione superiore;

a bis) a diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;

b) a tenere conto:

i) delle azioni intraprese dalla Comunità conformemente agli articoli 149 e 150 del trattato;

ii) delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 9

Indipendenza dell'EIT e coerenza con le azioni comunitarie, nazionali o intergovernative

1. L'EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne.

2. L'attività dell'EIT è coerente con le altre azioni e strumenti da attuare a livello comunitario, in particolare nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

3. L'EIT tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, concetti consolidati e risorse esistenti.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 10

Gestione della proprietà intellettuale

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

[1. L'EIT adotta orientamenti in materia di gestione della proprietà intellettuale basati, tra l'altro, sul regolamento (CE) n. 1906/2006.

2. In base a tali orientamenti, le organizzazioni partner di ciascuna CCI concludono tra loro un accordo sulla gestione e sull'utilizzo della proprietà intellettuale che definisce in particolare il modo in cui si terrà conto dei contributi delle varie organizzazioni partner, comprese le PMI.]

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 11

Status giuridico

1. L'EIT è un organismo comunitario ed ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni materiali o immateriali e stare in giudizio.

2. Si applica all'EIT il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 12

Responsabilità

1. Solo l'EIT risponde delle proprie obbligazioni.

2. La responsabilità contrattuale dell'EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall'EIT.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'EIT risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

4. I pagamenti effettuati dall'EIT con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell'EIT e sono coperti dalle risorse dell'EIT.

5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l'EIT alle condizioni di cui agli articoli 230 e 232 del trattato.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 13

Trasparenza e accesso ai documenti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. L'EIT garantisce che le sue attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l'EIT istituisce un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle attività dell'EIT e delle singole CCI.

2. L'EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all'articolo 7 prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI.

3. L'EIT rende pubblico immediatamente il suo programma di lavoro triennale aperto e la relazione di attività annuale di cui all'articolo 15.

4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l'EIT non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento riservato.

5. I membri degli organi dell'EIT sono soggetti all'obbligo di riservatezza stabilito dall'articolo 287 del trattato.

Le informazioni raccolte dall'EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1).

6. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2), si applica ai documenti detenuti dall'EIT. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell'EIT.

7. I documenti e le pubblicazioni ufficiali dell'EIT sono tradotti a norma del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3). I necessari servizi di traduzione sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/1994 (4).

(1)

GU L 8 del 12.1.2001.

(2)

GU L 145 del 31.5.2001.

(3)

GU 17 del 6.10.1958. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006).

(4)

GU L 314 del 7.12.1994. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 14

Risorse finanziarie

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. L'EIT è finanziato mediante un contributo del bilancio generale dell'Unione europea nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19 e di altre fonti private e pubbliche.

2. Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle seguenti fonti:

a) contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b) contributi volontari degli Stati membri, di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche;

c) contributi di organismi o istituzioni internazionali;

d) ricavi generati dal patrimonio e dalle attività delle CCI e dai canoni per diritti di proprietà intellettuale;

e) dotazioni in capitali, comprese quelle gestite dalla Fondazione EIT;

f) lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;

g) il contributo dell'EIT;

h) strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell'Unione.

I contributi possono essere in natura.

3. Le modalità per accedere ai fondi provenienti dall'EIT sono definite nel regolamento finanziario dell'EIT di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

4. Il contributo dell'EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI.

5. Le CCI o le loro organizzazioni partner possono chiedere un aiuto comunitario, in particolare nell'ambito dei programmi e dei fondi comunitari, conformemente alle rispettive norme e su un piano di parità rispetto ad altre domande. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea.

6. Il contribuito dell'EIT non supera, in media, il 25 % dei finanziamenti complessivi di una CCI.

7. L'EIT istituisce un meccanismo di analisi competitiva per l'assegnazione di una quota adeguata del proprio contributo finanziario alle CCI. Tale meccanismo include una valutazione dei piani e delle prestazioni aziendali, misurati attraverso il monitoraggio continuo.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 15

Programmazione e relazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. L'EIT, una volta istituita, adotta un programma di lavoro triennale aperto, fondato sull'ASI indicante le principali priorità e le iniziative previste dell'EIT e delle CCI, compresa una stima del fabbisogno e delle fonti di finanziamento. Esso contiene indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività delle CCI e dell'EIT sulla base di un approccio orientato ai risultati. Il programma di lavoro triennale aperto preliminare è trasmesso dall'EIT alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno che termina due anni prima dell'entrata in vigore del programma di lavoro triennale in questione (anno N-2).

Entro tre mesi dalla presentazione del programma di lavoro, la Commissione formula il proprio parere in merito agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e alle sue complementarità con le politiche e gli strumenti dell'Unione. L'EIT tiene debitamente conto del parere della Commissione e in caso di disaccordo giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro definitivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Su richiesta, il direttore presenta il programma di lavoro definitivo alla commissione competente del Parlamento europeo.

2. L'EIT adotta una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. L'EIT trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio e li informa almeno una volta all'anno sulle attività dell'EIT e sul suo contributo a Orizzonte 2020 e alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 16

Sorveglianza e valutazione dell'EIT

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. L'EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e sistematica e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire sia risultati della migliore qualità ed eccellenza scientifica sia una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.

2. Entro il giugno 2011 ed ogni tre anni dopo l'entrata in vigore di un nuovo quadro finanziario, la Commissione fornisce una valutazione dell'EIT. Basata su una valutazione esterna indipendente, essa consiste nell'esaminare il modo in cui l'EIT svolge la sua missione; verte su tutte le attività dell'EIT e delle CCI e valuta il valore aggiunto dell'EIT, l'impatto, l'efficacia, la sostenibilità, l'efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e le loro relazioni e/o complementarietà con le politiche nazionali e comunitarie esistenti, per sostenere l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate a livello europeo e nazionale.

2 bis. La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l'assistenza di esperti indipendenti, al fine di esaminare i progressi compiuti dall'EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. In tal modo, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'EIT e sulle CCI.

3. La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente al suo parere e, ove opportuno, a proposte volte a modificare il presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell'EIT.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 17

ASI

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. Entro il 30 giugno 2011 e successivamente ogni sette anni, l'EIT elabora un progetto di ASI della durata di sette anni e la trasmette alla Commissione.

2. L'ASI definisce i settori prioritari e la strategia a lungo termine per l'EIT ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L'ASI tiene conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione dell'EIT di cui all'articolo 16.

2 bis. L'ASI include un'analisi delle potenziali e adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e altre iniziative, strumenti e programmi dell'Unione.

3. L'ASI comprende una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell'EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del quadro finanziario.

4. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l'ASI conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 18

Fase iniziale

1. Entro dodici mesi dalla sua creazione, il comitato direttivo sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il progetto del primo programma di lavoro triennale aperto di cui all'articolo 15, lettera a). Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ciascuno inviare al comitato direttivo un parere su qualsiasi argomento trattato nel progetto entro tre mesi dalla data di ricezione. Quando tali pareri gli sono inviati, il comitato direttivo risponde entro un termine di tre mesi, indicando gli eventuali adeguamenti apportati alle priorità e alle attività previste.

2. Entro un periodo di diciotto mesi dalla data di creazione del comitato direttivo l'EIT seleziona e designa due o tre CCI conformemente ai criteri ed alle procedure di cui all'articolo 7.

3. Entro la fine del 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio la proposta per la prima ASI in base al progetto fornito dall'EIT.

Oltre al contenuto di un'ASI a norma dell'articolo 17, la prima ASI contiene:

a) specifiche dettagliate e mandato relativo al funzionamento dell'EIT;

b) modalità della cooperazione tra il comitato direttivo e le CCI;

c) modalità di finanziamento delle CCI.

4. Dopo l'adozione della prima ASI a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, il comitato direttivo può selezionare e designare ulteriori CCI conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 19

Impegni di bilancio

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. La dotazione finanziaria prevista da Orizzonte 2020 per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 2 711,4 milioni di EUR a prezzi correnti.

2. Tale importo costituisce il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1).

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di tale dotazione finanziaria.

(1)

GU C 373 del 20.12.2013.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 20

Elaborazione e adozione del bilancio annuale

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. Le spese dell'EIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, di infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo.

2. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

3. Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell'EIT per l'esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.

4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno N-2.

6. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

7. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'EIT.

8. Il comitato direttivo adotta il bilancio dell'EIT, che diventa definitivo in seguito all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se opportuno, esso è adeguato di conseguenza.

9. Il comitato direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

10. Qualunque modifica sostanziale del bilancio segue la stessa procedura.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 21

Attuazione e controllo del bilancio

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

1. L'EIT adotta il suo regolamento finanziario conformemente all'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, solo se lo richiedono le sue esigenze specifiche di funzionamento e previo consenso della Commissione. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

1 bis. Il contributo finanziario all'EIT è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 nonché al regolamento (UE) n. 1291/2013.

2. Il direttore esegue il bilancio dell'EIT.

3. La contabilità dell'EIT è consolidata con quella della Commissione.

4. Su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo concede al direttore il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'EIT dell'anno N, prima del 15 maggio dell'anno N + 2.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 22

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte per la lotta antifrode (OLAF) (1), si applica all'EIT nella sua integralità.

2. L'EIT aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (2). Il consiglio di amministrazione formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell'OLAF.

3. L'insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall'EIT dovranno prevedere esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti potranno procedere a ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali.

[4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla fondazione dell'EIT.] (paragrafo soppresso) (3)

(1)

GU L 136 del 31.5.1999.

(2)

GU L 136 del 31.5.1999.

(3)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 22

Scioglimento dell'EIT

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

In caso di scioglimento dell'EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi con le CCI e l'atto istitutivo della Fondazione EIT stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 23

Statuto

E' adottato lo statuto dell'EIT, quale figura in allegato.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/819, a decorrere dal 28 maggio 2021, fatta eccezione per gli articoli 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1, e gli articoli 7, 14, 17 e 19, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO

(sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1292/2013)

Statuto dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

SEZIONE 1

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

1. Il comitato direttivo si compone di membri nominati e di membri rappresentativi.

2. I membri nominati sono dodici. Sono nominati dalla Commissione che garantisce un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. Essi esercitano un mandato avente una durata di quattro anni, non rinnovabile.

Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione una proposta per la nomina di uno o più nuovi membri. Il candidato o i candidati sono scelti sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente, che prevede consultazioni con le parti interessate.

La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese, nonché l'equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione nomina il membro o i membri e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro nominato non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest'ultimo. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore periodo di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

Durante un periodo transitorio, i membri del comitato inizialmente nominati per un periodo di sei anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono diciotto membri nominati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un terzo dei dodici membri nominati nel 2012 è scelto dal comitato direttivo previa approvazione della Commissione per un mandato di due anni, un terzo per un mandato di quattro anni e un terzo per un mandato di sei anni.

In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo al fine di salvaguardare l'integrità del comitato stesso.  

3. Tre membri rappresentativi sono eletti dalle CCI tra le loro organizzazioni partner. Essi esercitano un mandato avente una durata di due anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino la CCI.

Le condizioni e le procedure di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono adottate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione delle CCI.

Durante un periodo transitorio, i membri rappresentativi inizialmente eletti per un periodo di tre anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono quattro membri rappresentativi. 

4. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

SEZIONE 2

RESPONSABILITA' DEL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo adotta le decisioni strategiche necessarie, in particolare:

a) adotta il progetto dell'agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT, il programma di lavoro triennale aperto, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;

b) adotta criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI, sulla base di una proposta del direttore;

c) adotta la procedura di selezione delle CCI;

d) seleziona e designa un partenariato come CCI o revoca la designazione, ove opportuno;

e) garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI;

f) adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo, nonché il regolamento finanziario specifico dell'EIT;

g) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri;

h) adotta una procedura per la selezione del comitato esecutivo e del direttore;

i) nomina e, se necessario, rimuove il direttore ed esercita l'autorità disciplinare su di esso/essa;

j) nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;

k) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

l) crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

m) istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione [1];

n) è abilitato a istituire una fondazione avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT;

o) decide la politica linguistica dell'EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;

p) promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO 

1. Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta. 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, lettere a), b), c), i) e o), e alla presente sezione, paragrafo 1, richiedono una maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. 

3. I membri rappresentativi non possono votare sulle decisioni di cui alla sezione 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) e p). 

4. Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri. 

5. Il comitato direttivo è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo si compone di tre membri nominati e del presidente del comitato direttivo, che presiede anche il comitato esecutivo. I tre membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati del comitato direttivo. Il comitato direttivo può delegare compiti specifici al comitato esecutivo.

SEZIONE 4

IL DIRETTORE 

1. Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'EIT. Il direttore è nominato dal comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per quattro anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'EIT. 

2. Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiane dell'EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'EIT.

3. In particolare, il direttore:

a) organizza e gestisce le attività dell'EIT;

b) sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro, assicura il segretariato delle loro riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

c) elabora un progetto di ASI, un programma preliminare di lavoro triennale aperto, il progetto della relazione annuale e il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

d) prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo;

e) prepara, negozia e conclude accordi contrattuali con le CCI;

f) organizza il forum delle parti interessate, ivi compresa la configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri;

g) garantisce l'attuazione di efficaci procedure di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'EIT conformemente all'articolo 16 del presente regolamento;

h) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'EIT, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

i) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

j) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

k) vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso ha concluso;

l) garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione;

m) agisce nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

SEZIONE 5

PERSONALE DELL'EIT 

1. Il personale dell'EIT si compone di persone impiegate direttamente dall'EIT con contratto a termine. Il direttore e il personale dell'EIT sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. 

2. Si possono distaccare esperti presso l'EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati di lavorare presso l'EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità. 

3. L'EIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con il suo personale.

4. Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'EIT per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione all'esercizio delle medesime.

______________________

[1] Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002).