
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 28 febbraio 2008
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la definizione di attività ed i requisiti basilari di funzionamento dei Centri Antiveleni. (Rep. Atti n. 56)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 28 febbraio 2008:
VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, ed in particolare l'articolo 15 e l'allegato XI, che indicano alcune caratteristiche operative minime dei Centri Antiveleni in Italia per l'accesso alla Banca Dati Preparati Pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità;
VISTO il capitolo 5, paragrafo 5.8 del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, nella parte in cui sottolinea l'importanza di sistemi di sorveglianza sindromica che utilizzano dati prediagnostici tali da indicare gli stadi precoci di situazioni emergenziali, da attivare prioritariamente nei servizi assistenziali di emergenza quali Pronto Soccorso e Centri Antiveleni;
CONSIDERATO che i Centri Antiveleni svolgono funzioni specifiche, non riconducibili ad altre strutture operative;
RITENUTO necessario, ai fini di un corretto funzionamento della rete dei Centri Antiveleni, pervenire ad un accordo per la definizione delle attività assicurate dai Centri Antiveleni, dei requisiti basilari per il loro funzionamento e delle modalità di raccordo per la costituzione della rete;
CONSIDERATO che il Ministero della salute ha attivato, nel gennaio 2007, un gruppo misto Regioni - Ministero al fine di poter pervenire ad un Accordo, da perfezionarsi in questa Conferenza, concernente il funzionamento dei Centri antiveleni ed il loro inserimento nella rete di sorveglianza sindromica come strutture specialistiche che svolgono funzioni non riconducibili ad altre strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale;
CONSIDERATO che il predetto gruppo ha elaborato i seguenti documenti:
- Centri antiveleni (CAV);
- Definizione di un set minimo di dati condiviso dai Centri antiveleni (CAV); - Sindromi tossicologiche da agenti chimici;
VISTA la nota del 19 luglio 2007, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Accordo in oggetto concernente l'approvazione dei citati elaborati;
VISTA la lettera in data 16 novembre 2007, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la definitiva proposta di Accordo in oggetto modificata, rispetto alla precedente versione, con il recepimento delle osservazioni formulate in proposito dal Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTA la nota in data 19 febbraio 2008, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il proprio assenso tecnico;
ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
Si approvano, ai fini della definizione delle regole per il funzionamento dei Centri Antiveleni, anche per il loro riconoscimento nelle sedi istituzionalmente competenti, i documenti di cui agli allegati 1, 2 e 3, parti integranti del presente Accordo, concernenti rispettivamente:
- Centri Antiveleni (CAV): funzioni, ruolo, obiettivi ed attività;
- Definizione di un set minimo di dati condiviso dai CAV;
- Sindromi tossicologiche da agenti chimici o più brevemente "sindromi chimiche" da includere nel pannello delle sindromi da sottoporre a sorveglianza da parte dei CAV.
Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I Centri Antiveleni provvedono alle attività previste dal presente Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il Presidente
LINDA LANZILLOTTA
Il Segretario
GIUSEPPE BUSIA