
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 28 febbraio 2008
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002. (Rep. Atti n. 65)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 28 febbraio 2008:
VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
VISTO l'articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in base al quale il Ministero della salute può stipulare, nell'ambito di programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, Accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati;
VISTO l'Accordo sancito in questa Conferenza in data 19 dicembre 2002 (Rep. atti n. 1587) sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;
VISTO l'articolo 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che prevede nuovi adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture;
VISTA la nota in data 25 febbraio 2008, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto, sulla quale è stato acquisito il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTA la lettera in data 27 febbraio 2008, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso il parere tecnico favorevole;
ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
PREMESSO CHE:
- l'Accordo quadro sancito in questa Conferenza il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale ha istituito la Cabina di Regia, quale organo di coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);
- la Cabina di Regia ha approvato nel settembre 2002 tra gli obiettivi strategici da assumere alla base del NSIS "l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità", al fine di garantire un'efficace politica d'impiego dei fondi pubblici destinati agli investimenti in sanità;
- la Cabina di Regia ha approvato nel giugno 2003 lo studio di fattibilità del sistema "Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità", sulla base del quale è stata realizzata e conclusa la prima fase di sviluppo del sistema, di seguito chiamato "Osservatorio";
- a seguito dell'esperienza maturata dai diversi attori dei programmi di investimento in sanità dall'avvio della seconda fase del programma nazionale previsto dall'articolo 20 della richiamata legge n. 67/1988 ad oggi, è emersa l'esigenza di individuare in maniera univoca e concordemente le procedure per l'attivazione e il monitoraggio dei programmi di investimento in sanità, anche ad integrazione del citato Accordo per la semplificazione delle procedure, sancito il 19 dicembre 2002;
- la legge 27 dicembre 2006, n 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'art. 1, comma 796, lett. n) ha elevato la dotazione di risorse per il programma pluriennale di interventi avviato con l'articolo 20 della L. 67/88 a complessivi 20 miliardi di euro;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", all'art. 1, comma 279, ha elevato la dotazione di risorse per il programma pluriennale di interventi avviato con l'articolo 20 della L. 67/88 a complessivi 23 miliardi di euro;
- è in corso di definizione la proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle ulteriori somme disponibili relative al punto precedente;
- l'effettiva attuale disponibilità delle risorse a carico del bilancio dello stato risulta sufficiente a sostenere la sottoscrizione immediata dei relativi Accordi di programma secondo le modalità e le procedure di cui all'Accordo sancito in data 19 dicembre 2002 e ridefinito complessivamente con il presente;
Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono:
1. sulle modalità e procedure di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Accordo, per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di programma, di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e gli Accordi di programma Quadro di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 6626;
2. sulla conferma dei contenuti dell'Accordo sancito il 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1587) sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;
3. che i contenuti del presente Accordo si applicano, dalla data del recepimento da parte delle Regioni, agli Accordi di programma in corso e a quelli da definirsi; 4. che i contenuti del presente Accordo relativi al sistema "Osservatorio" si applicano anche agli interventi relativi agli altri programmi di investimento in corso e da definirsi (art. 71 L. 448/1998 - D. Lgs 450/1998 convertito dalla L. 39/1999 - D. Lgs. 254/2000 - art. 28 L. 488/1999), di cui sono titolari le Regioni, le Province Autonome e gli Enti (Policlinici universitari a gestione diretta, IRCCS, IZS, ISS, ospedali classificati), compresi quelli inseriti nell'ambito delle Intese Istituzionali di programma, con le specificità proprie di ogni linea di finanziamento.
Il Presidente
LINDA LANZILLOTTA
Il Segretario
GIUSEPPE BUSIA