Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2008, n. 2

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 8 febbraio 2008, n. 7

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 19/2008 e con annotazioni alla data 3 giugno 2009)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2008 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art. 2

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati, nei limiti imposti dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il rispetto del Patto di stabilità sottoscritto dalla Regione ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2008, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 3

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4

Oneri del personale

(modificato dall'art. 2, comma 5, della L.R. 19/2008)

1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quantificati con il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 1.670 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 11.953 migliaia di euro annui, ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi. (1)

2. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, quantificati con il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 4.768 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 36.094 migliaia di euro annui.

3. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono rideterminati per l'anno 2007 in 687 migliaia di euro e per il triennio 2008-2010 in 687 migliaia di euro annui; gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali, in relazione ai biennio economico 2006-2007, sono rideterminati per l'anno 2007 in 2.416 migliaia di euro e per il triennio 2008-2010 in 2.416 migliaia di euro annui.

(1)

Cfr. Circ. Ass. Bilancio 3 giugno 2009, n. 9, su incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale della Regione Siciliana.

Art. 5

Ripartizione Territoriale delle spese in conto capitale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2007, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.

2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

3. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art. 6

Totale generale del bilancio anuuale

1. E' approvato in 24.875.250 migliaia di euro in termini di competenza ed in 19.314.053 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008.

Art. 7

Allegati

1. Per l'anno finanziario 2008 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 8

Bilancio pluriennale

1. E' approvato in 54.310.736 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, nelle risultanze di cui alle Tabelle C e D allegate alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2008-2010 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 9

Quadri

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo de bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2008.

Art. 10

Azienda delle foreste demaniali

1. E' allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzette Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2008.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2008.

LEANZA

LO PORTO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

Allegati - [non disponibili]