
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 4 febbraio 2008
G.U.R.I. 4 giugno 2008, n. 129
Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta "Isole Pelagie".
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto dell'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana datato 16 maggio 1995 di istituzione della Riserva naturale orientata "Isola di Lampedusa";
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonchè in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 ottobre 2002 di istituzione dell'area marina protetta "Isole Pelagie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 marzo 2003, di affidamento in gestione provvisoria dell'area marina protetta "Isole Pelagie" al comune di Lampedusa e Linosa;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Isole Pelagie", formulata e adottata in data 4 luglio 2007 dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualità di ente gestore della medesima area marina protetta;
Vista l'istruttoria sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Isole Pelagie", svolta dalla segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il parere espresso dalla commissione di riserva nella seduta del 9 giugno 2007 sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Isole Pelagie".
Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Isole Pelagie", formulato e adottato dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualità di ente gestore;
Decreta:
Articolo Unico
1. E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Isole Pelagie", formulato e adottato dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualità di ente gestore.
Roma, 4 febbraio 2008
Il Ministro: PECORARO SCANIO
ALLEGATO
(di cui all'art. 1)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE PELAGIE"
(ex art. 28, comma 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Isole Pelagie", nonchè la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo 21 ottobre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) "accesso", l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b) "ancoraggio", l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) "balneazione", l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
d) "campi ormeggio", detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
e) "centri di immersione", le imprese o associazioni che operano nel settore turistico- ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
f) "imbarcazione", qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
g) "immersione subacquea", l'insieme delle attività effettuate in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo, senza la conduzione di guide o istruttori;
h) "locazione di unità navale", il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unità navale, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
i) "misure di premialità ambientale", disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
j) "monitoraggio", la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
k) "natante", qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
l) "nave da diporto", qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) "navigazione", il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
n) "noleggio di unità navale", il contratto con il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere, con una unità navale determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto e dagli usi, secondo quanto previsto all'art. 384 del codice della navigazione;
o) "ormeggio", l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
p) "pesca sportiva", l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
q) "pesca subacquea", l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
r) "pescaturismo", l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
s) "piccola pesca artigianale", la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
t) "transito", il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
u) "trasporto di linea", l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.
v) "trasporto passeggeri" l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
w) "unità navale", qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
x) "visite guidate", le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da istruttori afferenti a centri di immersione o altri operatori del settore o da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
y) "whale-watching", l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
z) "zonazione", la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3
Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta
1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Isole Pelagie" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 21 ottobre 2002.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Art. 4
Gestione dell'area marina protetta
1. La gestione dell'area marina protetta "Isole Pelagie", ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e del decreto 21 marzo 2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è affidata provvisoriamente al comune di Lampedusa e Linosa.
2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
Art. 5
Responsabile dell'Area marina protetta
1. Il responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina del soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile.
4. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;
b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore, con la commissione di riserva e con il comitato tecnico scientifico;
d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
g) qualsiasi altro compito affidato dal Soggetto gestore.
5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.
Art. 6
Commissione di riserva
1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta "Isole Pelagie" con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.
Art. 7
Comitato tecnico scientifico
1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 ottobre 2002, è istituito il comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico-scientifica, al soggetto gestore, al responsabile dell'area marina protetta e alla commissione di riserva.
2. Il comitato è nominato dal soggetto gestore ed è composto da:
a) il responsabile dell'area marina protetta, che lo presiede,
b) un esperto qualificato designato dal soggetto gestore;
c) un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I componenti del comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.
4. Ai componenti del comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Art. 8
Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta
1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Isole Pelagie", di cui all'art. 5 del decreto istitutivo 21 ottobre 2002.
Art. 9
Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio
1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonchè le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.
Art. 10
Disciplina delle attività di ricerca scientifica
1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva ed il comitato tecnico-scientifico.
2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
b) parametri analizzati;
c) piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati, previa comunicazione all'ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 1.
4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, compresi i programmi coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonchè informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta sono tenuti a presentare all'ente gestore una relazione sulle attività eventualmente già svolte e sui risultati della ricerca, con particolare riferimento alle seguenti specie protette:
a) tartaruga marina Caretta caretta;
b) delfinidi e zifidi in genere;
c) misticeti;
d) selachimorpha.
6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data prevista di inizio attività.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 11
Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonchè della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 12
Disciplina dell'attività di balneazione
1. Nelle zone A non è consentita la balneazione.
2. Nella sola zona A del tratto di mare circostante l'Isola dei Conigli a Lampedusa, come delimitata e individuata dall'art. 4 del decreto istitutivo, la balneazione è consentita esclusivamente con accesso da terra, dalle ore 8.00 alle ore 19.30, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'integrità ambientale e della riproduzione della tartaruga marina Caretta caretta.
3. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C.
4. In località spiaggia Cala Pozzolana di Ponente nell'Isola di Linosa, in zona C, per il periodo dal 1° giugno al 30 ottobre non è consentito sostare in spiaggia dalle ore 19.30 alle 08.00, e sono vietate tutte le attività che possono recare disturbo alla nidificazione della tartaruga Caretta caretta per un distanza minima dalla battigia di 300 metri.
5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di balneazione le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 13.
Disciplina delle immersioni subacquee individuali
1. Nelle zone A sono vietate le immersioni subacquee individuali.
2. Nelle zone B e C sono consentite liberamente le immersioni subacquee individuali dei residenti nel comune di Lampedusa e Linosa.
3. Nelle zone B e C le immersioni individuali dei subacquei non residenti sono consentite solo se accompagnati dai diving center autorizzati dall'ente gestore, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
4. E' vietato il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo.
5. L'accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte.
6. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, anche con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee individuali.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 14
Disciplina delle immersioni subacquee guidate svolte da Centri di immersione e altri operatori del settore
2. Nelle zone A sono vietate le immersioni subacquee guidate.
3. Nelle zone B sono consentite le immersioni subacquee guidate svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati aventi sede nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 8/2004 del 3 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 7 maggio 2004), con le seguenti modalità:
a) ogni guida non può condurre nell'immersione più di 6 subacquei simultaneamente;
b) ogni guida deve essere munita di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni, nazionali o internazionali e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto.
4. Nelle zone B sono vietate le attività di didattica subacquea.
5. Nelle zone C sono consentite le immersioni subacquee guidate svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 8/2004 del 3 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 7 maggio 2004), con le modalità di cui al comma 3, lettere a) e b);
6. E' vietato il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo.
7. L'accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte.
8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. La navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d'immersione e degli altri operatori del settore è consentita con le seguenti modalità:
a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
10. L'ormeggio delle unità navali dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
11. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato in doppia copia dall'ente gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore e riconsegnato in copia ogni fine anno.
12. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle immersioni subacquee guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
13. Sulle unità navali adibite alle immersioni subacquee guidate non è consentito il trasporto di passeggeri che non siano subacquei o guide dei centri di immersione appositamente registrati.
14. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 15 le autorizzazioni per i centri d'immersione, rilasciate prioritariamente ai centri d'immersione aventi sede nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, o consorziati con operatori residenti nello stesso comune, fino al raggiungimento del 50% dei permessi, e subordinatamente ai centri d'immersione non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
15. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee guidate nell'area marina protetta Isole Pelagie, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:
a) le domande, corredate dalla documentazione comprovante l'iscrizione ex art. 68 del C.N. e da un elenco delle unità navali utilizzate, devono pervenire all'Ente gestore entro trenta giorni dalla data di inizio prevista per le attività;
b) almeno uno dei soci dei centri di immersione e degli altri operatori del settore deve essere in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
c) all'atto dell'autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 31;
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'ente gestore.
17. Presso l'ente gestore è istituito l'elenco dei centri di immersione e degli altri operatori del settore abilitati ad operare all'interno dell'area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui il possesso di un idoneo brevetto per guide e istruttori rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali, ed un curriculum professionale che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali dell'area marina protetta.
18. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità dì carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.
19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 15
Disciplina della navigazione da diporto
1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Nell'area marina protetta è vietata la navigazione alle navi da diporto.
3. Nell'area marina protetta, dal 1 giugno al 30 ottobre, anche sulla base delle disposizioni dell'Autorità marittima competente, la navigazione da diporto è consentita oltre la distanza di 10 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.
4. Nelle zone A è vietata la navigazione a remi, a vela, a pedali e a motore.
5. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
6. Nelle zone B è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 5 nodi, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, ai natanti e alle imbarcazioni di proprietà di:
a) residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e/o soggetti ad essi equiparati, secondo le modalità previste dal successivo comma 15;
b) non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa, previa autorizzazione dell'ente gestore, rilasciata secondo le modalità previste dal successivo comma 16.
7. Nelle zone C è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore a 10 nodi ed esclusivamente in assetto dislocante, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, ai soggetti e con le modalità di cui al precedente comma 6, lettere a) e b).
8. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di cui ai precedenti commi 6 e 7, l'Ente gestore può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione alla navigazione da diporto, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Per il periodo dal 1 giugno al 30 ottobre, il transito di natanti e imbarcazioni nella zona B circostante l'isola dei Conigli, come individuata all'art. 4, comma 6, lettera b) del decreto istitutivo, è consentito esclusivamente con rotta parallela alla costa.
10. E' consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
11. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
12. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
13. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
14. Ai fini della navigazione nell'area marina protetta, i residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e i soggetti ad essi equiparati devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall'ente gestore.
15.Ai fini della navigazione nell'area marina protetta, sono equiparati ai residenti nel comune di Lampedusa e Linosa i seguenti soggetti:
a) parenti di primo grado di residenti;
b) nativi nello stesso comune;
c) proprietari di abitazioni nello stesso comune;
d) possessori di un posto barca fisso per tutto l'anno, presso strutture portuali autorizzate nello stesso comune, che abbiano affidato l'imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali;
e) coloro che abbiano abituale e comprovabile dimora nello stesso comune per periodi superiori a quindici giorni.
16. Ai fini della navigazione nell'area marina protetta, i non residenti nel comune di La mpedusa e Linosa che non posseggono i requisiti di cui al comma 15 devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione. Per il periodo dal 1° maggio al 30 ottobre, tale autorizzazione è rilasciata a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 19;
c) alla durata del permesso.
17. I corrispettivi per l'autorizzazione alla navigazione nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.
18. I diportisti che posseggono un posto barca presso struttureportuali autorizzate in Lampedusa e Linosa per un periodo minimo di dieci giorni, possono chiedere l'autorizzazione, previa presentazione di dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture portuali, con un pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%.
19. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 14, 15 e 16, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
20. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'Autorità marittima locale, è consentito l'accesso agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza, a Linosa, e in località Cala Creta, a Lampedusa, ai natanti e alle imbarcazioni.
21. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 16
Disciplina dell'attività di ormeggio
1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, esclusivamente nei campi ormeggio predisposti dal medesimo ente gestore.
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
a) non è consentito l'ancoraggio;
b) non è consentito l'ormeggio di più unità al medesimo gavitello;
c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
d) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione).
4. Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio delle unità navali, autorizzate dall'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, per le attività dei centri d'immersione, pesca professionale, pescaturismo, trasporto passeggeri, visite guidate e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente gestore.
5. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di cui ai precedenti commi, l'ente gestore può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività di ormeggio, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.
6. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto e all'installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 4, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e i soggetti ad essi equiparati devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall'ente gestore.
8. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, sono equiparati ai residenti nel comune di Lampedusa e Linosa i seguenti soggetti:
parenti di primo grado di residenti;
nativi nello stesso comune;
proprietari di abitazioni nello stesso comune;
possessori di un posto barca fisso per tutto l'anno, presso strutture portuali autorizzate nello stesso comune, che abbiano affidato l'imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali;
coloro che abbiano abituale e comprovabile dimora nello stesso comune per periodi superiori a quindici giorni.
9. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa che non posseggono i requisiti di cui al precedente comma devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 12;
alla durata del permesso.
10. I corrispettivi per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.
11. I diportisti che posseggono un posto barca presso strutture portuali autorizzate in Lampedusa e Linosa per un periodo minimo di 10 giorni, possono chiedere l'autorizzazione all'ormeggio, previa presentazione di dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture portuali, con un pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%.
12. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
13. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente regolamento attinenti gavitelli singoli di ormeggio e altri spazi per l'ormeggio nell'area marina protetta, dovranno richiedere il rinnovo all'amministrazione competente unitamente alla richiesta di autorizzazione all'ente gestore, comunicando gli estremi della concessione già in loro possesso.
14. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime dovranno essere inoltrate all'amministrazione competente unitamente alla richiesta di autorizzazione all'ente gestore.
15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 17
Disciplina dell'attività di ancoraggio
1. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio libero.
2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.
3. Nelle zone B e C l'ancoraggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di contingentare i flussi turistici, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal medesimo ente gestore, sentita la commissione di riserva.
4. E' vietato l'ancoraggio al di fuori delle zone individuate ai sensi del comma 3, ed in particolare nelle aree dove sono presenti le praterie di Posidonia oceanica ed i fondali rocciosi a coralligeno.
5. Dal 1° giugno al 30 ottobre, nelle zone B l'ancoraggio è consentito esclusivamente dall'alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 20.
6. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio con mazzera (cima e pietra), ai soli residenti nel comune di Lampedusa e Linosa, previa autorizzazione dell'ente gestore, nelle zone individuate di cui al comma 3.
7. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di cui al comma 3, l'ente gestore può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all'attività di ancoraggio, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.
8. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuati nelle zone B e C gli specchi acquei di cui al precedente comma 3 dove è vietato l'ancoraggio ai fini della tutela delle biocenosi sensibili, segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Ai fini dell'ancoraggio nell'area marina protetta, i residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e i soggetti ad essi equiparati devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore.
10. Ai fini dell'ancoraggio nell'area marina protetta, sono equiparati ai residenti nel comune di Lampedusa e Linosa i seguenti soggetti:
a) parenti di primo grado di residenti;
b) nativi nello stesso comune;
c) proprietari di abitazioni nello stesso comune;
d) possessori di un posto barca fisso per tutto l'anno, presso strutture portuali autorizzate nello stesso comune, che abbiano affidato l'imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali;
e) coloro che abbiano abituale e comprovabile dimora nello stesso comune per periodi superiori a quindici giorni.
11. Ai fini dell'ancoraggio nell'area marina protetta, i non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa che non posseggono i requisiti di cui al precedente comma 10 devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione. Per il periodo dal 1° maggio al 30 ottobre, tale autorizzazione è rilasciata a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 14;
c) alla durata del permesso.
12. I corrispettivi per l'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.
13. I diportisti che posseggono un posto barca presso strutture portuali autorizzate in Lampedusa e Linosa per un periodo minimo di dieci giorni, possono chiedere l'autorizzazione all'ancoraggio, previa presentazione di dichiarazione rilasciata dai responsabili delle strutture portuali, con un pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%.
14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ancoraggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 18
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate
1. Nell'area marina protetta, dal 1° giugno al 30 ottobre, anche sulla base delle disposizioni dell'Autorità marittima competente, la navigazione dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità adibite alle visite guidate è consentita oltre la distanza di 100 m dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 m dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.
2. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
3. Nelle zone A è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
4. Nelle zone B, la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alla velocità massima di 5 nodi.
5. In zona C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:
a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa;
b) a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce in un numero massimo di 15 le unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
7. Per il periodo dal 1° giugno al 30 ottobre di ogni anno, il transito dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità adibite alle visite guidate nella zona B circostante l'isola dei Conigli, come individuata all'art. 4, comma 6, lettera b) del decreto istitutivo, è consentito esclusivamente con rotta parallela alla costa.
8. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'Autorità marittima locale, è consentito l'accesso dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità adibite alle visite guidate agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza, a Linosa, e in località Cala Creta, a Lampedusa.
9. E' consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
10. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
11. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
12. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, le unità navali impiegate, a far data dal 1° gennaio 2010, devono:
a) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
b) essere dotate di motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto.
14. Fino alla data indicata al comma precedente, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.
15. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'ente gestore ai seguenti soggetti:
a) persone fisiche comprovanti la residenza nel comune di Lampedusa e Linosa da almeno 5 anni continuativi a far data dal presente regolamento;
b) società, consorzi, e cooperative di capitale che soddisfino i seguenti requisiti:
i) sede sociale nel comune di Lampedusa e Linosa;
ii) capitale sottoscritto, per almeno il 75%, da persone residenti nello stesso comune da almeno 5 anni continuativi;
iii) essere composte da soci residenti da almeno 5 anni continuativi nello stesso comune.
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, i soggetti richiedenti devono:
a) presentare copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
b) presentare copia del certificato di residenza del proprietario dell'unità;
c) presentare copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria.
d) essere in regola con i pagamenti dovuti all'ente gestore per lo svolgimento delle attività negli anni precedenti;
e) formulare contestuale accettazione scritta del presente regolamento.
17. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 13 e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
18. Ogni sostituzione dei mezzi autorizzati al trasporto passeggeri e alle visite guidate comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
19. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
20. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonchè di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
21. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
22. I corrispettivi per l'autorizzazione alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.
23. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 19
Disciplina dell'attività di scuola di vela
1. Nell'area marina protetta, dal 1° giugno al 30 ottobre, anche sulla base delle disposizioni dell'Autorità marittima competente, le attività di scuola di vela è consentita oltre la distanza di 100 m dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 m dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.
2. Nelle zone A è vietata l'attività di scuola di vela.
3. Nelle zone B e C, l'attività di scuola di vela è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 15.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di scuola di vela è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'ente gestore agli istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia e dettati dalle disposizioni emanate dall'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa;
7. Il corrispettivo per l'autorizzazione all'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto secondo le modalità di cui al successivo art. 31.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di scuola di vela le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 20
Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto
1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 15.
2. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 30 le autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
3. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, le unità navali impiegate, a far data dal 1° gennaio 2012, devono
a) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
b) essere dotate di motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto.
4. Fino alla data indicata al comma precedente, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni annuali, da parte dell'Ente gestore, fino al raggiungimento del 75% del numero di autorizzazioni, ai seguenti soggetti:
a) persone fisiche comprovanti la residenza nel comune di Lampedusa e Linosa da almeno 5 anni continuativi a far data dal presente regolamento;
b) società, consorzi, e cooperative di capitale che soddisfino i seguenti requisiti:
i) sede sociale nel comune di Lampedusa e Linosa;
ii) capitale sottoscritto, per almeno il 75%, da persone residenti nello stesso comune da almeno 5 anni continuativi;
iii) essere composte da soci residenti da almeno 5 anni continuativi nello stesso comune.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni annuali da parte dell'ente gestore, per una quota non inferiore al 25% del numero di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nei requisiti di cui al precedente comma, con priorità ai soggetti già in possesso di autorizzazione per la precedente annualità.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 3 e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi, i soggetti richiedenti devono:
a) essere iscritti alla Camera di commercio di Agrigento;
b) fornire dettagliata lista dei mezzi nautici utilizzati, vidimata dalla Capitaneria di Porto di Lampedusa, che ne attesta l'eventuale iscrizione ex art. 68 C.N., nei casi previsti;
c) presentare copia del certificato di residenza del proprietario dell'unità;
d) presentare copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria.
e) essere in regola con i pagamenti dovuti all'ente gestore per lo svolgimento delle attività negli anni precedenti;
f) formulare contestuale accettazione scritta del presente regolamento;
g) far pervenire le istanze di autorizzazione all'ente gestore almeno sessanta giorni prima della data prevista di inizio attività.
9. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente regolamento.
11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonchè di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
12. I corrispettivi per l'autorizzazione alle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 21
Disciplina del trasporto marittimo di linea
1. Nell'area marina protetta, coerentemente con le disposizioni del decreto istitutivo, è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea.
2. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'autorità marittima locale, è consentito l'accesso agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza, a Linosa, e in località Cala Creta, a Lampedusa, ai mezzi che effettuano collegamenti marittimi.
Art. 22
Disciplina delle attività di whale-watching
1. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
2. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;
c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
d) non è consentito stazionare più di trenta minuti nella fascia di osservazione;
e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di cinque nodi;
f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a cinque nodi, senza effettuare cambi di direzione;
l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di whale-watching le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 23
Disciplina dell'attività di pesca professionale
1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca a strascico, a circuizione e con reti derivanti (tipo cianciolo).
2. Nell'area marina protetta è vietato il prelievo delle seguenti specie:
a) Cernia (Ephinepleus Sp.);
b) Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c) Corvina (Sciaena umbra);
d) Nacchera (Pinna nobilis);
e) Patella Ferruginea.
3. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.
4. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata alle unità della piccola pesca iscritte nei registri del circondario marittimo di Lampedusa e alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite da soci residenti nel medesimo comune, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi:
a) reti da posta, calate perpendicolarmente alla linea di costa;
b) palangari o palamiti, come previsto dalla normativa vigente.
5. Nella zona C dell'isolotto di Lampione, come individuata all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto istitutivo, è vietato il prelievo e la cattura di squali di qualsiasi genere e specie, nonché l'utilizzo dei seguenti attrezzi da pesca che potrebbero, anche incidentalmente, provocare la cattura di squali di qualsiasi genere e specie:
a) ami dal numero 1 al numero 15;
b) terminali d'acciaio;
c) palangari;
d) reti da posta.
6. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di pesca professionale è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attività.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:
a) Aragosta rossa (Palinurus elephas);
b) Astice (Homarus gammarus);
c) Cicala (Scyllarus arctus);
d) Magnosa (Scyllarides latus).
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 24
Disciplina dell'attività di pescaturismo
1. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate alle unità della piccola pesca iscritte nei registri del circondario marittimo di Lampedusa e alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite da soci residenti nel medesimo comune, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attività.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
6. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di pescaturismo è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
Art. 25
Disciplina dell'attività di pesca sportiva
1. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all'interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi.
3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.
4. Nell'area marina protetta è vietato il prelievo delle seguenti specie:
a) Cernia (Ephinepleus Sp.);
b) Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c) Corvina (Sciaena umbra);
d) Nacchera (Pinna nobilis);
e) Patella Ferruginea.
5. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
6. Nella zona C dell'isolotto di Lampione, come individuata all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto istitutivo, è vietato il prelievo e la cattura di squali di qualsiasi genere e specie, nonché l'utilizzo dei seguenti attrezzi da pesca che potrebbero, anche incidentalmente, provocare la cattura di squali di qualsiasi genere e specie:
a) ami dal numero 1 al numero 15;
b) terminali d'acciaio;
c) palangari.
7. Nelle zone B la pesca sportiva è consentita, con gli attrezzi indicati al successivo comma 9, esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) residenti nel comune di Lampedusa e Linosa,
b) parenti di primo grado di residenti nello stesso comune;
c) nativi nello stesso comune.
8. Nelle zone C la pesca sportiva è consentita, con gli attrezzi indicati al successivo comma 9, ai soggetti di cui al precedente comma, nonchè, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa.
9. Nelle zone B e C la pesca sportiva può essere praticata esclusivamente con i seguenti attrezzi:
a) con bolentino anche con canna e mulinello, a non più di due ami;
b) con 2 canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di due ami;
c) con quattro canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di un amo;
d) con lenza a trama a non più di due trame ad unità navale;
e) con lenza per cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura (polpara, totanara o seppiolara) a persona.
10. La quantità del prodotto pescato non può superare i cinque chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
11. Il prelievo giornaliero di ricci (Paracentrotus lividus) non può eccedere il numero di venticinque esemplari a persona.
12. Nei periodi di fermo biologico stabiliti dalla Regione siciliana, la pesca sportiva può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite dall'Assessorato regionale competente.
13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
14. Il transito di unità navali all'interno dell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai residenti nel comune di Lampedusa e Linosa, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all'interno di appositi contenitori.
15. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:
a) Aragosta rossa (Palinurus elephas);
b) Astice (Homarus gammarus);
c) Cicala (Scyllarus arctus);
d) Magnosa (Scyllarides latus).
16. I corrispettivi per l'autorizzazione ai non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 31.
17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta Isole Pelagie.
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE PELAGIE"
Art. 26
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto 21 ottobre 2002 di istituzione dell'area marina protetta "Isole Pelagie".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
Art. 27
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a) le generalità del richiedente;
b) l'oggetto;
c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Isole Pelagie".
6. E' facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
Art. 28
Documentazione da allegare
1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29
Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 27 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 27 e dei criteri di cui al successivo art. 30.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Art. 30
Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione
1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune di Lampedusa e Linosa.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con l'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge n. 394/1991.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonchè le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento;
c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 31.
Art. 31
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria
1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione e agli altri operatori del settore per lo svolgimento di immersioni subacquee guidate nell'area marina protetta è disposto su base annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto su base annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale, per le sole unità dotate di motore ausiliario.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti nel comune di Lampedusa e Linosa per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca (a bordo di unità navali o da terra).
9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti in misura del 50% per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 20.
10. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità:
a) con versamento sul c/c postale n. 11445921, intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Isole Pelagie", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore;
c) direttamente a bordo delle unità navali, ad opera del personale incaricato a tale scopo dall'ente gestore.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
Monitoraggio e aggiornamento
1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonchè le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.
Art. 33
Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 7 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
Art. 34
Pubblicità
1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonchè nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonchè presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.
Art. 35
Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.