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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2008

G.U.R.I. 12 febbraio 2008, n. 36

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. (Rep. Atti n. 6/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 55 del Regolamento 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede che la commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e gli stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Visto l'art. 13 del Regolamento 29 aprile 2004 - 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prescrive l'obbligo per gli stati membri di elaborare piani operativi di emergenza volti a stabilire le misure da attuarsi allorchè risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;

Vista la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi del citato art. 55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso regolamento;

Vista la nota del 24 ottobre 2007, con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni comunitarie, ha trasmesso una proposta di intesa per l'attuazione del piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Vista la nota in data 27 novembre 2007, con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole;

Considerato che il punto è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 6 dicembre 2007, che non ha avuto luogo, e all'ordine del giorno di questa Conferenza del 20 dicembre 2007, nel corso della quale è stato rinviato su richiesta delle regioni per ulteriori approfondimenti;

Vista la nota del 16 gennaio 2008, con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha confermato l'avviso tecnico favorevole;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Premesso che:

la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso regolamento;

la sezione 2.1 dell'allegato alla predetta decisione per l'insediamento dell'unità di crisi comunitaria e l'attuazione del "Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi" da parte di tutte le parti interessate (commissione, autorità, stati membri), individua i seguenti fattori critici:

a) situazioni implicanti seri rischi, diretti o indiretti, per la salute umana e/o percepiti come tali;

b) diffusione o possibile diffusione del rischio attraverso una parte considerevole della catena alimentare;

c) potenziale ampiezza del rischio per più stati membri o Paesi terzi;

l'art. 13 del Regolamento (CE) 882/2004 prescrive l'obbligo per gli stati membri di elaborare piani operativi di emergenza, in cui si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio allorchè risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;

sussiste l'esigenza che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;

si rende necessario:

a) creare procedure operative appropriate ed uniformi per la gestione delle emergenze, garantendo la salute pubblica;

b) migliorare le procedure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di emergenze dovute all'immissione in commercio di alimenti dannosi per la salute pubblica;

occorre considerare:

a) il principio di precauzione che viene applicato quando sussiste una incertezza o quando non esistono informazioni scientifiche complete sul rischio potenziale;

b) la necessità di intervenire rapidamente adottando tutte le misure necessarie allorquando esista anche la sola possibilità che un alimento possa produrre effetti nocivi sulla salute;

c) l'esigenza che le misure siano adeguate al rischio, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi.

Il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convengono che:

Art. 1

Attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

1. In attuazione dell'art. 13 del Regolamento (CE) 882/2004, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano di attuare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi di cui all'Allegato I, parte integrante del presente atto, in concordanza con il piano generale comunitario secondo le procedure di cui all'Allegato II, parte integrante del presente atto.

2. Il piano nazionale può essere attivato anche dal Ministero della salute sulla base di particolari situazioni di rischio, in attesa di misure eventualmente da intraprendere a livello comunitario.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del piano di cui alla presente intesa non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

ALLEGATO I

PIANO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

Art. 1

Autorità amministrative

Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e gli enti locali preposti, si avvalgono di unità appositamente istituite a livello centrale, regionale e periferico, di seguito descritte:

Unità di crisi nazionale;

Unità di crisi regionale e province autonome;

Unità di crisi periferica o locale.

Art. 2

Composizione

a) Unità di crisi nazionale:

direttore generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Responsabile unità di crisi nazionale) o suo sostituto;

direttore generale del segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare (o suo sostituto);

direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario (o suo sostituto);

coordinatore di crisi o suo sostituto (come identificato a livello nazionale dalla decisione della commissione europea del 29 aprile 2004);

un esperto in materia di sicurezza alimentare nominato dal Ministro della salute;

direttore Ufficio VIII della direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione o suo sostituto;

direttori di altri settori o dirigenti di altri uffici del Ministero della salute eventualmente coinvolti dall'emergenza;

rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

responsabile/i delle unità di crisi regionali e delle province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i;

direttore/i degli istituti zooprofilattici sperimentali e agenzie regionali protezione ambientale territorialmente competenti (o sostituti);

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'unità di crisi nazionale può essere integrata con:

comandante del comando Carabinieri per la tutela della salute (o suo sostituto);

rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolti nell'emergenza a vario titolo;

esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal mondo accademico e/o scientifico;

qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare.

L'unità di crisi nazionale è ubicata fisicamente presso un ufficio dedicato nella direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, cellulare, telefax, fotocopiatrice, computer e stampante, scanner, collegamento internet, software gestionali, database con gli elenchi delle unità di crisi regionali delle province autonome e locali, delle forze pubbliche, delle associazioni di categoria ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

L'amministrazione assicurerà la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria ecc.).

b) unità di crisi regionale:

dirigente del settore veterinario regionale e dirigente del settore igiene alimenti e nutrizione - regionale, ciascuno per le rispettive competenze (responsabili dell'unità di crisi) o loro sostituti;

direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale o suo sostituto;

dirigenti dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. del territorio coinvolte o loro sostituti;

rappresentante dell'Agenzia regionale protezione ambientale, ove coinvolta o loro sostituti;

qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare.

c) unità di crisi delle province autonome di Trento e Bolzano;

responsabile dell'unità di crisi individuato tra i membri dell'Unità stessa;

dirigente del servizio veterinario provinciale di Bolzano;

dirigente dell'Ufficio provinciale di igiene e salute pubblica di Bolzano;

direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale o suo sostituto;

rappresentante della Agenzia provinciale protezione ambientale, ove coinvolta.

E' prevista la presenza di una unità di crisi per ciascuna regione italiana, e per le province autonome di Trento e Bolzano.

L'unità di crisi regionale è ubicata fisicamente presso un ufficio degli assessorati alla sanità regionali. L'unità di crisi delle province autonome di Trento e Bolzano è ubicata fisicamente presso un ufficio individuato dall'unità stessa. L'ufficio deve essere chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, che può essere la linea per l'allerta, cellulare, telefax, fotocopiatrice, computer e stampante, collegamento internet, scanner, software gestionali, database con gli elenchi delle altre unità di crisi regionali e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche, della protezione civile localmente competente, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

d) unità di crisi locale:

direttore sanitario (responsabile unità di crisi locale) o suo delegato;

dirigente veterinario e dirigente medico dei rispettivi Settori/Servizi/Aree che si occupano di igiene degli alimenti.

L'unità di crisi locale è ubicata presso una sede designata dalla A.S.L. competente per territorio, che assicura anche l'adeguato supporto tecnico e gestionale, compresi i database con gli elenchi delle unità di crisi regionali, delle province autonome e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

Art. 3

Funzioni

a) Unità di crisi nazionale:

L'Unità di crisi nazionale si attiva, in concordanza con l'unità di crisi comunitaria o su segnalazione nazionale, in seguito al verificarsi di situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivati da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 del Reg. 178/2002/CE.

Essa stabilisce le modalità operative per garantire un rapido passaggio all'azione; in particolare:

individua, valuta e coordina le strategie operative da attuarsi sul territorio nazionale in caso di emergenza, e le aggiorna sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili e/o dell'evolversi della situazione;

controlla la reale operatività delle unità di crisi istituite, anche attraverso l'attuazione di piani di simulazione;

svolge anche un ruolo di informazione per l'opinione pubblica, riguardo i rischi in questione e le misure prese a riguardo;

promuove l'organizzazione di corsi di formazione e addestramento per il personale dei servizi veterinari, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dell'agenzie regionali protezione ambientale in collaborazione con l'unità di crisi regionale e delle province autonome.

Il Responsabile dell'unità di crisi nazionale ha il compito di:

convocare le riunioni dell'unità di crisi nazionale ed eventualmente il gruppo di esperti;

autorizzare i provvedimenti necessari per attuare le strategie nazionali per una rapida gestione dell'emergenza.

Il coordinatore di crisi (identificato a livello nazionale nell'ambito dell'unità di crisi comunitaria) ha il ruolo di:

garantire la cooperazione tra l'unità di crisi nazionale e quella comunitaria, favorendo la raccolta e la diffusione delle informazioni.

b) unità di crisi regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano:

coordina e verifica le attività previste sul territorio;

assicura l'invio tempestivo, per via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza;

promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento per il personale dei servizi veterinari, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell'agenzie regionali protezione ambientale in collaborazione con l'unità di crisi centrale;

in particolare il responsabile dell'unità di crisi regionale e delle province autonome ha il ruolo di garantire la cooperazione con l'unità di crisi nazionale.

c) Unità di crisi locale:

individua i punti di contatto, da comunicare alle unità di crisi nazionale e regionale e delle province autonome, che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la corretta attivazione del flusso operativo;

verifica che i database inerenti i punti di contatto siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente, e segnatamente in caso di variazioni;

attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale;

si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite.

fornisce per il tramite dell'unità di crisi regionale e delle province autonome il debito informativo definito in ambito di unità di crisi nazionale;

in particolare, il responsabile dell'unità di crisi locale, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio veterinario dell'ASL e del Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione.

Art. 4

Laboratori

I laboratori coinvolti nel Piano di emergenza sono:

Istituto superiore di sanità;

Istituti zooprofilattici sperimentali;

Agenzie regionali protezione ambientale;

Ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere.

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la corretta attuazione del piano, e li comunica alle unità di crisi regionali e delle province autonome.

L'unità di crisi centrale può, in corso di emergenza, diramare informative ritenute utili a favorire l'operatività dei laboratori.

Art. 5

Aggiornamento professionale

L'unità di crisi nazionale e l'unità di crisi regionale e delle province autonome, con la collaborazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle agenzie regionali protezione ambientale, delle università, degli ordini professionali e di altre associazioni di categoria, indirizzano le attività di formazione e/o aggiornamento professionale destinate a medici veterinari, medici ed altre figure professionali operanti nel settore della sicurezza alimentare, tenendo anche conto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e di "eventuali nuove acquisizioni scientifiche che possono avere impatto sulla salute pubblica".

Tali corsi riguarderanno, fra l'altro, l'epidemiologia, la diagnosi e strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, la gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche.

Art. 6

Comunicazione

L'unità di crisi nazionale, fermo restando un eventuale e giustificato trattamento riservato dei dati, nel rispetto del principio di trasparenza richiamato dagli art. 9 e 10 del Reg. CE 178/2002, assicura una corretta informazione dei cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio. Ciò viene attuato in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministero della salute e comunicato agli uffici stampa delle regioni e province autonome, che hanno il compito di gestire i rapporti con la stampa e con i media.

Art. 7

Punti di contatto

Presso ciascuna unità di crisi e laboratorio coinvolto vengono identificati i "punti di contatto", che hanno la responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile, secondo le procedure operative descritte nell'allegato II.

In particolare, per l'unità di crisi nazionale, regionale e delle province autonome il punto di contatto è individuato nel responsabile, mentre l'unità di crisi locale provvede ad individuarli come previsto all'art. 3 lettera c), dello stesso piano.

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascuna unità di crisi locale predispone l'elenco con l'organigramma dell'unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili, e lo trasmette a quella regionale. Ogni unità di crisi regionale e delle province autonome raccoglie gli elenchi delle unità di crisi locali del suo territorio, e trasmette il proprio all'unità di crisi nazionale. Analogamente l'unità di crisi nazionale predispone il suo elenco e lo trasmette a tutte le unità di crisi regionali e delle province autonome.

Tali elenchi devono essere aggiornati e ridistribuiti periodicamente (almeno una volta l'anno), e segnatamente in caso di variazioni.

Art. 8

Termine della crisi

Quando l'unità di crisi nazionale, sulla base dei dati forniti dalle unità di crisi regionali, delle province autonome e locali, ed eventualmente in concordanza con l'unità di crisi comunitaria, ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, può dichiarare terminata la crisi.

A questo punto può procedere ad una valutazione post-crisi, con la partecipazione dei principali soggetti in causa, allo scopo di migliorare eventualmente le procedure operative messe in campo nella gestione della crisi, sulla base delle esperienze effettuate.

ALLEGATO II

PROCEDURE OPERATIVE

Attivazione Piano nazionale in concordanza con il Piano generale dell'unità di crisi comunitaria:

il coordinatore nazionale, membro dell'unità di crisi comunitaria, avvisa immediatamente il responsabile dell'unità di crisi nazionale;

il responsabile dell'unità di crisi nazionale, tramite la segreteria, informa i punti di contatto regionali e delle province autonome al più presto e comunque non oltre le 24 ore;

in contemporanea, il responsabile dell'unità di crisi nazionale convoca la prima riunione dell'unità di crisi, con la quale l'unità diventa effettivamente operativa, al più presto e comunque entro le 24 ore.

Attivazione Piano nazionale sulla base di segnalazione locale:

qualora a livello locale le A.S.L. riscontrino una situazione di serio rischio, oltre ad attivare il sistema di allerta informano i punti di contatto locale;

i punti di contatto locale, se del caso, avvisano al più presto e comunque non oltre le 24 ore, il responsabile dell'unità di crisi regionale e delle province autonome;

l'unità di crisi regionale e delle province autonome provvede ad una valutazione della situazione, al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione degli art. 50, 53 e 54 del Regolamento (CE) 178/2002, oppure avvisare il punto di contatto nazionale;

il responsabile dell'unità di crisi nazionale, se del caso, convoca immediatamente la riunione dell'unità di crisi nazionale, per valutare la situazione ed eventualmente ufficializzare lo stato di crisi, attivando le procedure previste dal piano. Se necessario, tramite il coordinatore di crisi si interfaccia con l'unità di crisi comunitaria;

in alternativa, l'unità di crisi nazionale, può ritenere che la situazione non richieda l'attuazione del Piano di emergenza, ma possa essere gestita in maniera adeguata secondo la normativa vigente.

In entrambi i casi si ribadisce che tutte le comunicazioni fra i soggetti in causa dovrebbero avvenire, per quanto possibile, a mezzo posta elettronica, fax o/e telefono cellulare. Per garantire la massima rapidità di comunicazione, si prevede l'istituzione di un sistema di pronta reperibilità.