
DECISIONE N. 2009/121/CE DEL CONSIGLIO, 18 dicembre 2008
G.U.U.E. 13 febbraio 2009, n. L 42
Decisione che respinge la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle sostanze antimicrobiche per la decontaminazione superficiale delle carcasse di pollame, presentata dalla Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda l'uso delle sostanze antimicrobiche per la decontaminazione superficiale delle carcasse di pollame, presentata dalla Commissione,
vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Esso dispone che gli operatori di tale settore non utilizzino sostanze diverse dall'acqua per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l'uso di siffatte sostanze sia stato approvato in conformità del regolamento stesso.
2) Nel realizzare le politiche comunitarie dovrebbe essere assicurato un elevato grado di tutela della salute umana. Le misure adottate dalla Comunità per disciplinare i settori degli alimenti e dei mangimi devono essere fondate su un'appropriata valutazione degli eventuali rischi per la salute umana e per quella degli animali e, tenuto conto delle prove scientifiche esistenti, preservare o, se scientificamente giustificato, elevare il grado di tutela della salute umana e di quella degli animali assicurato a livello comunitario. Nella Comunità è assolutamente prioritario adottare norme elevate in materia di igiene nell'intera catena di produzione alimentare, nonché evitare o vietare l'impiego di sostanze che possono potenzialmente camuffare pratiche di scarsa igiene.
3) Nel realizzare le politiche comunitarie si dovrebbe inoltre assicurare un elevato grado di tutela dell'ambiente sia mediante atti di politica ambientale vera e propria, sia integrando i requisiti della politica ambientale nella definizione e nell'attuazione di altre politiche ed attività comunitarie.
4) La proposta della Commissione sottolinea che varie sostanze antimicrobiche, quali il biossido di cloro, il cloruro di sodio acidificato, il fosfato trisodico o i perossiacidi, utilizzate per eliminare la contaminazione superficiale dalle carcasse di pollame, possono rappresentare un rischio per l'ambiente acquatico, la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e il funzionamento e le prestazioni dei sistemi di smaltimento e/o degli impianti di trattamento delle acque reflue. L'impiego di sostanze antimicrobiche contenenti cloro può inoltre condurre alla formazione di composti clororganici, molti dei quali sono persistenti, bioaccumulabili o cancerogeni. I composti del fosforo rappresentano inoltre una delle cause dell'eutrofizzazione dei mari regionali europei, che provoca una massiccia proliferazione di alghe ed altre sgradite interferenze nell'ambiente acquatico.
5) Il 30 ottobre 1998 il Comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica (CSMVSP) ha pubblicato una relazione sui vantaggi e i limiti dei trattamenti antimicrobici per le carcasse di pollame ed ha raccomandato di effettuare una valutazione esauriente prima di autorizzare l'impiego di un composto decontaminante o il ricorso ad una tecnica di decontaminazione.
6) Il 14 e 15 dicembre 2005 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico relativo alla valutazione dell'efficacia dei perossiacidi come sostanze antimicrobiche applicate a carcasse di pollame, in cui concludeva che l'efficacia dei perossiacidi era difficile da valutare in quanto i protocolli trasmessi non sempre erano chiaramente descritti e, anche se lo fossero stati, non sarebbero stati sufficienti a dimostrare l'efficacia dei perossiacidi utilizzati in condizioni commerciali.
7) Il 6 marzo 2008 l'EFSA ha adottato un parere scientifico relativo alla valutazione degli eventuali effetti di biossido di cloro, cloruro di sodio acidificato, fosfato trisodico e perossiacidi sull'insorgenza di una resistenza antimicrobica. Le risultanze hanno indotto l'EFSA a caldeggiare l'approfondimento della ricerca sulla probabilità dell'insorgenza di una sensibilità ridotta acquisita a questi tipi di sostanze e sulla possibilità di una resistenza a terapie antibiotiche e ad altri agenti antimicrobici.
8) Rispettivamente il 18 marzo e il 2 aprile 2008 il Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) hanno adottato un parere scientifico comune sull'impatto ambientale delle quattro sostanze utilizzate per eliminare la contaminazione di superficie delle carcasse di pollame e sul loro effetto sulla resistenza antimicrobica. Essi hanno dichiarato che in quel momento le conoscenze sui potenziali effetti negativi dell'impiego di diversi biocidi erano insufficienti ed hanno concluso che le informazioni disponibili non erano sufficienti per poter realizzare valutazioni quantitative esaurienti. Sussistevano timori di natura ambientale quanto alla possibilità di diffondere o selezionare ceppi più resistenti e in relazione ai residui potenziali nelle carcasse di pollame.
9) Tenuto conto delle informazioni scientifiche disponibili, non si può escludere che l'approvazione di tali sostanze possa sfociare in un'accresciuta resistenza agli antimicrobici negli esseri umani.
10) L'insorgenza della resistenza agli antimicrobici è parimenti una costante fonte di grave preoccupazione per gli organismi internazionali che si occupano di medicina umana. La Commissione ha assunto varie importanti iniziative normative intese a ridurre la resistenza agli antimicrobici collegata ai mangimi, al trattamento veterinario degli animali ed agli alimenti.
11) Analogamente, nella sessione del 9 e 10 giugno 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni del Consiglio sulla resistenza agli antimicrobici in cui sottolinea che la resistenza gli antimicrobici costituisce ancora un problema sanitario in crescita a livello europeo e mondiale.
12) Nella risoluzione del 19 giugno 2008 il Parlamento europeo ha espresso la sua disapprovazione nei confronti della proposta della Commissione per i suddetti motivi ed ha invitato il Consiglio a respingere la proposta della Commissione.
13) L'assenza di dati scientifici riguardo ai rischi connessi all'uso delle sostanze in questione induce ad applicare il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3). Secondo il suddetto principio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
14) Dovrebbero pertanto essere incoraggiati il rilevamento di dati da parte degli operatori del settore alimentare e i programmi di ricerca in modo da poter valutare appieno sia l'efficacia delle sostanze in questione che lo sviluppo di resistenze agli antimicrobici, nonché il possibile impatto ambientale. A tal fine l'EFSA ha pubblicato un documento comune di orientamento, elaborato dai gruppi di esperti scientifici BIOHAZ e AFC (4), sulla presentazione dei dati per la valutazione della sicurezza e dell'efficacia delle sostanze destinate ad eliminare la contaminazione microbica di superficie negli alimenti di origine animale. In attesa del rilevamento e della valutazione dei dati, il Consiglio ritiene necessario attenderne l'esito e respingere, nel frattempo, la proposta della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 139 del 30.4.2004.
GU L 184 del 17.7.1999.
GU L 31 dell'1.2.2002.
Gazzetta EFSA (2006) 3888.
La proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle sostanze antimicrobiche per la decontaminazione superficiale delle carcasse di pollame, presentata dalla Commissione, è respinta.