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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2008

G.U.R.I. 23 dicembre 2008, n. 299

Attuazione dell'articolo 50, comma 5-ter della legge n. 326 del 2003, concernente la definizione del contributo procapite annuo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 11 giugno 2009)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

Visto il comma 5-ter del citato art. 50, il quale prevede che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis del medesimo art. 50, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro;

Considerato di poter riconoscere il contributo di cui al comma 5-ter del citato art. 50, ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, appartenenti alle regioni presso le quali è stato convenuto uno specifico accordo per l'avvio sperimentale, a partire dal 2008, dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, a fronte della prima trasmissione telematica dei dati delle ricette secondo le modalità di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e nel rispetto della tempistica definita nell'ambito dei predetti accordi regionali;

Visto lo specifico accordo convenuto nel corso della riunione tenutasi il 18 novembre 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Sogei e la regione Campania, relativo al piano dettagliato delle attività per l'avvio sperimentale nell'anno 2008 dell'applicazione presso la regione Campania delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

Visto lo specifico accordo convenuto nel corso della riunione tenutasi il 18 novembre 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Sogei e la regione Piemonte, relativo al piano dettagliato delle attività per l'avvio sperimentale nell'anno 2008 dell'applicazione presso la regione Piemonte delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il quale prevede che le regioni possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze le proprie richieste di adesione totale o parziale al comma 11 del citato art. 50, relativamente alla trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

Ritenuto di procedere all'erogazione del contributo di cui al comma 5-ter del citato art. 50 secondo le medesime modalità di cui all'Accordo tra Stato e regioni e province autonome, sancito il 15 marzo 2007, concernente le modalità erogative del contributo per le strutture di erogazione dei servizi sanitari, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 50;

Decreta:

Art. 1

Contributo per i medici prescrittori convenzionati SSN

(integrato dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 11 giugno 2009)

1. Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, ai singoli medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, è riconosciuto, per l'anno 2008, un contributo pari a 152 euro, a fronte del primo invio telematico dei dati delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché a fronte del prelevamento degli elenchi informatici dei propri assistiti e dei propri ricettari assegnati, valutati dal Ministero dell'economia e delle finanze conformi alle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e alla tempistica definita nell'ambito degli accordi regionali concernenti l'avvio sperimentale dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

2. Il contributo unitario di cui al comma 1 è determinato sulla base del numero di medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ripartito per regione, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

2-bis. In alternativa al contributo unitario di cui al comma 1, la regione in fase di avvio sperimentale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, la rimodulazione a livello regionale di tale contributo unitario, destinando:

a) ai medici sperimentatori regionali, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2-ter, il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) ai restanti medici convenzionati regionali, il restante cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2-ter. I medici sperimentatori sono individuati a livello regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) il loro numero deve essere non inferiore al tre per cento e non superiore al dieci per cento del totale del medici prescrittori convenzionati regionali, come comunicati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi del comma 9, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) il criterio di scelta è quello dell'anzianità di informatizzazione e, a parità di quest'ultima, quello dell'anzianità di convenzionamento con il SSN;

c) l'anzianità di informatizzazione di cui alla lettera b), è quella determinabile in base ai documenti amministrativi e contabili delle ASL attestanti l'erogazione dell'indennità di informatizzazione prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

d) l'individuazione avviene previa esplicita adesione alla sperimentazione da parte del medico convenzionato.

2-quater. A fronte della espressa specifica richiesta regionale di cui al comma 2-bis, la quale deve specificare la percentuale prescelta del numero dei medici sperimentatori, con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stabilito il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori e ai restanti medici regionali convenzionati, nei limiti dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2

Modalità erogative del contributo

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti delle verifiche di cui all'art. 1, comma 1, semestralmente, entro sessanta giorni dal semestre di riferimento, trasmette un prospetto riepilogativo degli importi da anticipare ad ogni medico prescrittore convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, distinto per azienda sanitaria competente.

2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, autorizzano le proprie aziende sanitarie al pagamento, ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale degli importi del prospetto riepilogativo di cui al comma 1.

3. Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le somme effettivamente anticipate di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento alle regioni e province autonome interessate, a titolo di rimborso, delle somme effettivamente anticipate dalle stesse ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 3.

5. Le regioni autorizzate all'invio diretto dei dati delle ricette ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze il rimborso dell'eventuale contributo regionale erogato direttamente, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 1. La relativa erogazione è subordinata al procedimento di verifica, da stabilire con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la conformità del contributo regionale a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

CANZIO

Il capo Dipartimento della qualità del Ministero del lavoro, della salute delle politiche sociali

DE GIULI

ALLEGATO 1

Numero medici prescrittori convenzionati con il SSN

Regione

Medici di medicina generale (MMG)

Pediatri di libera scelta (PLS)

010 - Piemonte

3.590

465

020 - Val d'Aosta

94

18

030 - Lombardia

10.749

1.842

041 - Bolzano - P.A.

277

55

042 - Trento - P.A.

1.998

110

050 - Veneto

3.599

589

060 - Friuli Venezia Giulia

1.055

135

070 - Liguria

3.737

208

080 - Emilia Romagna

3.610

624

090 - Toscana

3.116

449

100 - Umbria

781

133

110 - Marche

1.366

197

120 - Lazio

5.297

843

130 - Abruzzo

1.177

187

140 - Molise

251

29

150 - Campania

5.019

863

160 - Puglia

3.326

585

170 - Basilicata

523

65

180 - Calabria

1.610

287

190 - Sicilia

4.607

835

200 - Sardegna

1.412

229

Totale

57.194

8.748

Totale medici MMG e PLS

65.942

 

Fonte: Sistema Tessera Sanitaria (attuativo dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003), sulla base dei dati trasmessi (ai sensi del decreto attuativo del comma 9 del predetto articolo 50) dalle ASL e dalle regioni. Dati aggiornati al 1° dicembre 2008.