
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 18, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 marzo 2023.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2008
G.U.R.I. 27 dicembre 2008, n. 301
Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.
TESTO COORDINATO (al D. MIPAAF 4 agosto 2010)
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 18, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 marzo 2023.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modifiche, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino ed in particolare l'art. 14 concernente la detenzione di vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, che contiene disposizioni in applicazione della normativa comunitaria in materia di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta di registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, concernente la disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore;
Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2004 recante misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcool etilico di origine agricola;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2005 contenente le norme per i riconoscimenti delle imprese che procedono alla trasformazione dell'alcool in bioetanolo da destinare alla carburazione;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, e n. 555/2008 per quanto riguarda l'eliminazione dei sottoprodotti stessi;
Vista la nota della Commissione U.E. n. D/23810 del 3 ottobre 2008 che consente l'entrata in applicazione del programma nazionale di sostegno;
Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VI, sezione D, del citato regolamento (CE) n. 479/2008 e della sezione 7 del citato regolamento (CE) n. 555/2008;
Considerata, altresì, l'opportunità di rivedere, sulla base dell'esperienza acquisita, le modalità per il ritiro sotto controllo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2008;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 18, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 marzo 2023.
Norme generali
1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 16 e dall'allegato VI, lettera D), del regolamento (CE) n. 479/08, nonchè dagli articoli 21 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 in materia dì eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
"Ministero" il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
"ICQ" l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
"produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;
"distillatori": i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.
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Soggetti interessati
1. In conformità all'allegato VI, lettera D, del regolamento (CE) n. 479/2008 è vietata la sovrappressione delle uve nonchè la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione del vinello.
2. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati al successivo art. 5, al ritiro sotto controllo.
3. Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:
a) che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl;
b) di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.
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Termini
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D. MIPAAF 17 giugno 2009)
1. La consegna ai distillatori o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 5 del presente decreto, è effettuata:
per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e province autonome;
per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.
In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE 884/2001, nel registro tenuto in conformità al medesimo regolamento ed al decreto ministeriale n. 768/1994, le fecce e le vinacce sono prese in carico il giorno stesso della loro separazione dai mosti e dai vini.
2. La consegna del vino, a completamento dell'obbligo, ai distillatori o agli acetifici è effettuata entro il 31 agosto. I prodotti ottenuti dalla distillazione del vino non beneficiano di aiuti comunitari.
3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere l'alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno. Tuttavia, per le vinacce e le fecce non distillate alla data del 20 giugno, è consentita la distillazione entro il 31 luglio.
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Caratteristiche
1. I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo devono avere le seguenti caratteristiche minime:
a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
b) fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità. Le fecce devono essere denaturate secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31 luglio 2006.
2. La quantità di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino è almeno pari al:
10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve,
7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP,
5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.
3. L'aumento di volume del vino ottenuto dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolometrico del vino e per la sua edulcorazione non è preso in conto ai fini del calcolo di detta percentuale del 10%.
4. Per determinare il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:
a) 9,0% per la zona C I;
b) 9,5% per la zona C II;
c) 10,0% per la zona C III.
5. Qualora le percentuali indicate al punto 2 non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione tale da garantire il rispetto delle stesse. Il vino deve essere denaturato a norma del decreto ministeriale 11 aprile 2001.
L'obbligo può essere assolto consegnando vino di produzione propria all'industria dell'aceto, senza procedere alla denaturazione. In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato a questo scopo è detratto del quantitativo di alcool contenuto nel vino che deve essere avviato alla distillazione.
6. In applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, del regolamento (CE) n. 884/2001, il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce verso una distilleria è scortato da una bolletta di consegna conforme: agli allegati A e B al decreto ministeriale 29 novembre 1978, compilati nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001, sia dal decreto ministeriale n. 768/1994,
oppure,
all'allegato III al regolamento (CE) n. 884/2001, compilato nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001 sia dal decreto ministeriale n. 768/1994, con esclusione delle rispettive disposizioni concernenti la convalida.
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Ritiro sotto controllo
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 4 agosto 2010)
1. I produttori che, in applicazione degli articoli 22 e seguenti del regolamento CE n. 555/2008 della Commissione, sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:
a) uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;
b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
c) uso energetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;
d) uso farmaceutico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;
e) uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici.
2. Le vinacce destinate all'estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari di cui all'allegato 2 del presente decreto, sono considerate come utilizzate per uso alternativo. L'utilizzo delle vinacce per la produzione di ulteriori prodotti agroalimentari è autorizzata dalla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato su richiesta delle regioni e delle province autonome.
3. I sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino in prodotti diversi dal mosto e dal vino sono sottoposti al ritiro sotto controllo; in tal caso non si applica l'art. 4 del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento e, stabiliscono, altresì, le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli di cui al comma 1, prevedendo esclusioni e limitazioni in relazione a specifiche normative regionali.
5. I produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi, effettuano la comunicazione compilando il modello allegato 2-bis al presente decreto e lo trasmettono, per fax o posta elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro, all'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, salvo quanto previsto all'art. 15. Tale comunicazione deve contenere almeno:
a) la natura e la quantità dei sottoprodotti;
b) il luogo in cui sono depositati;
c) il tipo di destinazione;
d) il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti. Qualora l'eliminazione dei sottoprodotti avvenga in piu' giorni, deve essere indicato altresì il piano del ritiro/consegna dei sottoprodotti;
e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l'impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali;
f) nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devono essere indicati altresì il nome o la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della ditta destinataria, nonchè il relativo indirizzo.
6. In applicazione dell'art. 47, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore è annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate al ritiro sotto controllo o ad usi alternativi, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa; nella colonna "descrizione" è riportato, tra l'altro, il riferimento alla comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.
7. Le comunicazioni di cui al comma 5 recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito dall'ICQRF. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
8. Restano valide le deroghe e le autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto.
9. Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.
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Acetifici
1. Gli acetifici che ricevono il vino da parte dei produttori i quali intendono con detta consegna avvalersi della facoltà di cui all'art. 23, paragrafo 2 del regolamento CE 555/08 rilasciano, entro dieci giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno gli elementi di cui al modello A) allegato n. 3 al presente decreto da compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nella note in calce al modello stesso.
2. La consegna del vino in acetificio avviene secondo le disposizioni previste all'art. 10 del regolamento CE n. 884/2001.
3. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento dell'obbligo di cui al precedente art. 4 avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello dell'ottenimento delle uve.
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Verifiche
1. Il titolo alcolometrico, determinato per la distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio o agli usi previsti all'art. 5 del presente decreto, viene stabilito per grado/100 chilogrammi, per le vinacce e le fecce, o grado/ettolitro per il vino.
2. I distillatori o gli altri soggetti autorizzati, secondo l'art. 5, a ricevere le fecce e le vinacce accertano all'atto dell'introduzione, per ciascun fornitore e per ogni consegna, che la materia prima introdotta abbia almeno i requisiti minimi previsti all'art. 4 del presente decreto.
3. Il trasporto dei sottoprodotti effettuato in comune da parte di più produttori è consentito purchè avvenga in contenitori separati.
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Prodotti ottenuti dalla distillazione
1. Dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione si può ottenere:
a) alcool etilico di origine agricola aventi le caratteristiche di cui all'allegato 1 del regolamento CE n. 110/08;
b) distillato di origine agricola, secondo quanto previsto all'allegato 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 110/08;
c) acquavite di vinaccia rispondente alle definizioni all'allegato 2, paragrafo 6 del regolamento CE n. 110/08;
d) grappa rispondente alla definizione ed alle caratteristiche di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997;
e) alcool grezzo avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92% vol.
2. Qualora i distillatori intendano commercializzare le grappe previste all'art. 16 ed all'art. 18, comma 2, lettere a), b), e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, il documento di accompagnamento delle vinacce contiene le indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varietà, all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti. In caso di trasporto congiunto di più partite di vinaccia contenute in recipienti separati, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, è consentito l'utilizzo di un unico documento di accompagnamento contenente le indicazioni di cui al presente paragrafo per ciascuna partita trasportata. I distillatori riportano le indicazioni di cui al presente paragrafo nel registro tenuto in conformità alle disposizioni del regolamento CE n. 884/2001.
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Obblighi
1. Il distillatore e i soggetti autorizzati ad utilizzare le fecce e le vinacce ai sensi del precedente art. 5 forniscono al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna entro 20 giorni dall'ultima consegna, entro, comunque, il 30 settembre un attestato riepilogativo indicante almeno la natura, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato e le date della consegna.
2. Per la consegna del vino a completamento dell'obbligo della campagna precedente è rilasciato un distinto attestato entro il termine di quarantacinque giorni dall'introduzione del vino in distilleria.
3. L'attestato contiene almeno gli elementi di cui al modello B allegato n. 4 al presente decreto da compilare in tre esemplari da destinare, come indicato nelle note in calce al modello stesso. I dati riportati nell'attestato corrispondono a quelli riportati nei registri tenuti in distilleria in conformità del regolamento CE n. 884/2001.
4. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore che è allo stesso tempo produttore l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'Ufficio ICQ territorialmente competente.
5. I distillatori sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori. Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore è obbligato a ricevere i sottoprodotti.
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Alcool grezzo
1. I distillatori possono beneficiare dell'aiuto per il prodotto di cui al primo comma, lettera e) del precedente art. 8 esclusivamente qualora l'alcool sia utilizzato per fini industriali o energetici.
2. L'aiuto, in % vol. del titolo alcolometrico, è erogato nel limite massimo del 10% rispetto ai volume di alcool contenuto nel vino prodotto.
3. L'aiuto è pari a:
euro 1,100 hl %/vol se ottenuto da vinaccia;
euro 0,500 hl %/vol se ottenuto da feccia.
4. L'aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore è tenuto a riconoscere al produttore detto importo. Il distillatore fonirà l'elenco dei conferenti completo della fatturazione relativa al trasporto dei sottoprodotti emessa dal produttore.
5. Sono considerati usi industriali, ai fini del presente decreto, le destinazioni dell'alcool per lo smaltimento dei prodotti ottenuti dalle distillazioni comunitarie di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento CE n. 1493/99 ed agli articoli 35, 37 e 39 del regolamento CE n. 822/87, nonchè quelli per i quali è prevista la denaturazione dell'alcool ai sensi delle vigenti normative fiscali, in particolare del decreto ministeriale n. 524 del 9 luglio 1996.
6. Nuovi usi industriali, diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, sono autorizzati con provvedimenti direttoriali dal Ministero, d'intesa con l'Agenzia delle dogane, su domanda dei distillatori.
7. L'alcool grezzo, destinato ad essere utilizzato sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, è ceduto alle imprese riconosciute dal Ministero con provvedimento direttoriale, ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 2005.
8. Sono considerate riconosciute ai fini del presente decreto le imprese che figurano nell'allegato n. 5 del presente decreto.
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Controllo delle operazioni di distillazione
1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, in particolare, del quantitativo e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base:
a) del documento previsto all'art. 4 del presente decreto, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto;
b) da un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria mediante sondaggio rappresentativo sotto la sorveglianza dell'Agea - organismo pagatore che si avvale, per il controllo, dell'Agenzia delle dogane. Il prelievo è effettuato a sondaggio con un campione ogni 1000 tonnellate di sottoprodotti introdotti. Qualora il distillatore produca alcool grezzo di cui all'art. 8, par. 1, lettera e), del presente decreto, il prelievo è effettuato ogni 500 tonnellate dei sottoprodotti introdotti e la dimensione del campione corrisponde, almeno, al 5% delle domande di aiuto. Tuttavia, il numero dei campioni deve rappresentare almeno il 5% dell'importo delle domande di aiuto.
2. Il controllo si effettua per sondaggio, in conformità al paragrafo 1, relativamente:
a) alla consegna dei sottoprodotti in distilleria:
sulle caratteristiche dei sottoprodotti e sull'eventuale vino conferito in completamento d'obbligo;
sulla quantità del conferimento;
sulla corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato previsto all'art. 9, par. 3 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria;
b) alla produzione: mediante la certificazione delle caratteristiche quali-quantitative dell'alcool grezzo prodotto e la data della distillazione;
c) alla destinazione, in conformità ai successivi articoli 12 e 13.
3. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, il titolo alcolometrico sarà determinato dal laboratorio dell'Agenzia delle dogane o dagli Uffici ICQ competenti per territorio. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.
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Controllo della destinazione dell'alcool
1. Al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche volte a garantire che l'alcool sia utilizzato per usi industriali o energetici prescritti, i distillatori comunicano all'AGEA-organismo pagatore entro i termini prescritti dalla stessa prima della cessione dell'alcool grezzo, o prima della denaturazione il piano di consegna/denaturazione dell'alcool, l'utilizzatore e la destinazione. Le verifiche effettuate dall'Agenzia delle dogane secondo le vigenti disposizioni concernono i seguenti aspetti:
a) il quantitativo di alcool trasportato;
b) la contabilità dei registri e dei processi di utilizzazione.
Qualora l'alcol grezzo non sia denaturato o trasformato in bioetanolo, l'Agea-organismo pagatore concorda con l'Agenzia delle dogane, le modalità di verifica dell'utilizzazione dell'alcol, utilizzando i dati a disposizione dell'Agenzia stessa.
2. La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool.
3. L'Agea-organismo pagatore stabilisce, se del caso, l'istituzione di registri e ulteriori documenti giustificativi o informazioni che debbano fornire i distillatori e coloro che utilizzano l'alcool, previa intesa con l'Agenzia delle dogane.
4. Per lo smaltimento dell'alcool da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità, l'Ageaorganismo pagatore acquisisce dall'Agenzia delle dogane la documentazione dell'avvenuta trasformazione. Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, il distillatore acquisisce la documentazione equivalente presso l'autorità nazionale competente.
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Domanda di liquidazione dell'aiuto
(modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del D. MIPAAF 17 giugno 2009)
1. Il distillatore, per beneficiare dell'aiuto, presenta all'Organismo pagatore Agea, entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto. Nella stessa domanda deve essere precisato se sarà presentata un'ulteriore domanda per le fecce e le vinacce non ancora distillate alla data del 20 giugno ed i quantitativi di alcool grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la predetta data del 31 luglio. Per le domande presentate tra il 1° ed il 20 giugno, la dichiarazione di cui alla lettera a), sub c), ove non ancora resa disponibile dall'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane, potrà essere allegata alla domanda anche in un momento successivo e, comunque, entro trenta giorni dalla data ultima di distillazione, fermo restando che nessun aiuto verrà erogato prima dell'acquisizione di detta dichiarazione.
A) La domanda contiene almeno:
a) per quanto riguarda le fecce e le vinacce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:
la natura, la quantità ed il titolo alcolometrico volumico;
il numero del documento di cui al precedente art. 4;
l'elenco nominativo completo dei produttori;
b) la prova di aver corrisposto il pagamento delle spese di trasporto se lo stesso è stato effettuato a carico dei produttori con l'elenco delle fatture di trasporto emesse dai produttori stessi;
c) una dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante:
i quantitativi di alcool grezzo ottenuti;
la data di fabbricazione;
Gli elenchi di cui alla lettera a) riguardano tutti i produttori.
B) Se la distillazione è effettuata dallo stesso produttore, il documento di cui alla lettera A) è sostituito da una dichiarazione, vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante come minimo:
a) la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare;
b) i quantitativi di alcool grezzo ottenuto e le date di fabbricazione.
C) Per quanto riguarda la prova che l'alcool è stato utilizzato secondo gli usi prescritti è fornita la documentazione prevista al precedente art. 12.
2. L'Agea-organismo pagatore mette a disposizione degli organismi competenti a svolgere i controlli gli elenchi previsti alla precedente lettera A).
3. Per l'alcool grezzo prodotto posteriormente al 20 giugno, la domanda è presentata entro il 5 agosto.
4. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento CE n. 555/2008, il distillatore, qualora non possa fornire la prova prevista al precedente punto C), chiede l'anticipo dell'aiuto costituendo una cauzione, secondo modalità che saranno stabilite da Agea-organismo pagatore. L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un'intera campagna, abbia fornito la prova dell'effettiva destinazione dell'alcool prodotto.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 18, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 marzo 2023.
Sanzioni
1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto determina la revoca delle autorizzazioni per i distillatori e per gli altri soggetti autorizzati.
2. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e dalla legge n. 82 del 2006.
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Controlli
(modificato dall'art. 2, comma 1, del D. MIPAAF 4 agosto 2010)
1. I controlli sono svolti da:
ICQRF, per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale nonchè, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, per gli usi alternativi di cui all' art. 5, commi 1 e 2. Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del regolamento (CE) n. 555/2008;
regione, o da un organismo da essa individuato, qualora emanino disposizioni di controllo per i casi di ritiro sotto controllo previsti dall'art.5, comma 1, lettere a) e c), e comma 4 del presente decreto, informandone l'ICQRF. In tal caso la comunicazione di cui all'art. 5, comma 5, è trasmessa anche alla regione o all'organismo di controllo da essa individuato. Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del regolamento (CE) n. 555/2008;
uffici competenti dell'Agenzia delle dogane presso i distillatori e gli utilizzatori di alcool grezzo, per garantire il rispetto dell'art. 77 del regolamento (CE) n. 555/2008, d'intesa con Agea-organismo pagatore.
2. Gli altri organi di controllo individuati ai sensi dell'art. 5 verificano il rispetto del divieto di sovrappressione delle uve, le caratteristiche dei sottoprodotti e la destinazione degli stessi al fine di garantire il rispetto dell'art. 79 del regolamento CE 555/2008.
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Procedure e termini
1. I distillatori, entro il 31 gennaio, inviano al Ministero, in occasione della comunicazione prevista all'art. 2, paragrafo 3 del decreto ministeriale 11 giugno 2004, le stime della produzione di alcool grezzo, ottenuto dalle fecce e dalle vinacce, relativamente a ciascuna campagna.
2. AGEA-organismo pagatore comunica tempestivamente al Ministero, comunque entro il 25 giugno, l'importo totale degli aiuti chiesto dai distillatori suddiviso per alcool grezzo già prodotto e quello per il quale sarà presentata la domanda entro il 5 agosto.
3. Qualora i fondi assegnati, di cui alla tabella allegato n. 6 al presente decreto non siano sufficienti a liquidare tutte le domande presentate, il Ministero, se del caso, assegna ulteriori fondi alla misura in questione.
4. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili, AGEA-organismo pagatore liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun richiedente.
5. L'aiuto è corrisposto da AGEA-organismo pagatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, nei limiti indicati al precedente paragrafo 3.
6. Modifiche al presente decreto che non riguardano l'art. 5 nonchè le modifiche agli allegati sono adottate dal Ministero senza l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
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Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 14 settembre 2001, e successive modificazioni, è abrogato.
Roma, 27 novembre 2008
Il Ministro: ZAIA
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 172
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ALLEGATO 1
(sostituito dall'art. 2 del D. MIPAAF 21 aprile 2009)
Elenco delle produzioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera d del decreto ministeriale 27 novembre 2008:
Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona;
Colli Bolognesi Pignoletto Passito.
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ALLEGATO 2
Elenco prodotti agroalimentari di cui all'art. 5, par. 5, lettera b):
prodotti ortofrutticoli;
formaggi;
prodotti da forno.
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Allegato introdotto dal D. MIPAAF 4 agosto 2010, pubblicato nella G.U.R.I. 10 settembre 2009, n. 212.
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Allegato sostituito dall'articolo unico, comma 2, del D. MIPAAF 23 febbraio 2009 e successivamente dall'Allegato 1, del D. MIPAAF 4 giugno 2009.
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