
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2008 DELLA COMMISSIONE, 24 novembre 2008
G.U.U.E. 12 dicembre 2008, n. L 334
Regolamento concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/1701)
Titolo sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° gennaio 2009
Applicabile dal: 1° gennaio 2010
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 1,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) L'impianto normativo comunitario concernente le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio è stabilito dal regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro (3) e dal regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio. (3) Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione dei due citati regolamenti è opportuno provvederne il riesame al fine di stabilire un quadro giuridico più semplice e dotato di maggiore chiarezza e flessibilità, che garantisca nel contempo il medesimo livello di tutela della salute pubblica e animale.
2) E' pertanto opportuno modificare le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1084/2003 e al regolamento (CE) n. 1085/2003, mantenendo tuttavia i principi generali già istituiti che disciplinano tali procedure. Per ragioni di proporzionalità, occorre mantenere l'esclusione dal campo di applicazione del presente regolamento dei medicinali omeopatici e dei medicinali tradizionali a base di piante per i quali non è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio ma che sono soggetti a una procedura semplificata di registrazione.
3) Le variazioni apportate a un medicinale possono essere classificate in diverse categorie in funzione del livello di rischio per la salute pubblica o animale e dell'impatto sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia del medicinale in questione. Occorre pertanto definire ciascuna di dette categorie. Ai fini di una maggiore prevedibilità, gli orientamenti relativi ai particolari delle varie categorie di variazioni vanno stabiliti e aggiornati regolarmente alla luce del progresso scientifico e tecnologico, tenendo conto in particolare degli sviluppi riguardanti l'armonizzazione a livello internazionale. E' opportuno inoltre conferire all'Agenzia europea per i medicinali (di seguito "l'Agenzia") e agli Stati membri la competenza di formulare raccomandazioni sulla classificazione di variazioni non previste.
4) Occorre chiarire che determinate modifiche aventi il massimo impatto potenziale su qualità, sicurezza o efficacia dei medicinali richiedono una valutazione scientifica completa alla stregua delle valutazioni relative alle nuove domande di autorizzazione all'immissione sul mercato.
5) Al fine di ridurre ulteriormente il numero globale di procedure relative alle variazioni e di consentire alle autorità competenti di concentrarsi su quelle variazioni che hanno un impatto effettivo su qualità, sicurezza ed efficacia, è opportuno istituire un sistema di relazioni annuali relativamente ad alcune variazioni minori. Tali variazioni non richiedono alcuna approvazione preventiva e vanno notificate entro dodici mesi dall'attuazione. Altri tipi di variazioni minori per le quali è necessaria la notifica immediata ai fini di un controllo continuo del medicinale interessato non sono tuttavia soggette al sistema di relazioni annuali.
6) Ogni variazione va presentata separatamente. In alcuni casi, tuttavia, deve essere consentito il raggruppamento di variazioni al fine di facilitare il riesame delle modifiche e di ridurre gli oneri amministrativi. Occorre autorizzare il raggruppamento delle variazioni dei termini di diverse autorizzazioni all'immissione in commercio di uno stesso titolare soltanto qualora tali autorizzazioni siano tutte interessate da un identico insieme di variazioni.
7) Allo scopo di evitare la duplicazione del lavoro nella valutazione delle variazioni dei termini di diverse autorizzazioni all'immissione in commercio, occorre istituire una procedura di condivisione del lavoro in base alla quale le variazioni siano esaminate da un'autorità scelta fra le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia per conto delle altre autorità interessate.
8) Occorre stabilire disposizioni in linea con quanto previsto dalle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE relativamente al ruolo dei gruppi di coordinamento istituiti a norma dell'articolo 31 della direttiva 2001/82/CE e dell'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE al fine di rafforzare la cooperazione fra Stati membri e di consentire la composizione delle controversie riguardanti la valutazione di determinate variazioni.
9) Il presente regolamento deve chiarire i casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è autorizzato ad attuare una determinata variazione, essendo tale chiarimento essenziale per gli operatori economici.
10) Occorre stabilire un periodo transitorio per dare a tutte le parti interessate, in particolare alle autorità e all'industria degli Stati membri, il tempo di adattarsi al nuovo quadro giuridico.
11) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano e del comitato permanente per i medicinali veterinari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Oggetto e campo di applicazione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni concernenti l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 o della direttiva 2001/83/CE.
2. Il presente regolamento non si applica per i trasferimenti di un'autorizzazione all'immissione in commercio da un titolare (di seguito il "titolare") a un altro.
3. Il capo II si applica soltanto alle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in conformità del capo 4 della direttiva 2001/83/CE.
3 bis. Il capo II bis si applica solo alle variazioni dei termini di autorizzazioni all'immissione in commercio meramente nazionali.
4. Il capo III si applica soltanto a variazioni dei termini di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 (di seguito "autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate").
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
[1) Per "variazione dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio" o "variazione" si intende una modifica:
a) delle informazioni figuranti dall'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 14 e nell'allegato I della direttiva 2001/82/CE, nell'articolo 8, paragrafo 3, e nell'allegato I della direttiva 2001/83/CE, nell'articolo 6, paragrafo 2, e nell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 o nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1394/2007;
b) dei termini della decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano, compreso il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed eventuali condizioni, obblighi o restrizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, o le modifiche dell'etichettatura o del foglietto illustrativo connesse a modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto;
c) dei termini della decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario, compreso il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed eventuali condizioni, obblighi o restrizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, o le modifiche dell'etichettatura o del foglietto illustrativo connesse a modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto.] (paragrafo soppresso) (1)
2) per "variazione minore di tipo IA" si intende una modifica avente soltanto un impatto minimo o nullo sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia dei medicinali interessati;
3) per "variazione maggiore di tipo II" si intende una modifica che non costituisce un'estensione e che può avere un impatto significativo sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia dei medicinali interessati;
4) per "estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio" o "estensione" si intende una modifica di cui all'allegato I, purché siano rispettate le condizioni elencate nel suddetto allegato;
5) per "variazione minore di tipo IB" si intende una modifica diversa da una variazione minore di tipo IA, da una variazione maggiore di tipo II e da un'estensione;
6) per "Stato membro interessato" si intende uno Stato membro la cui autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio relativamente al medicinale in questione;
6 bis) per "autorità di riferimento" si intende:
a) l'Agenzia, qualora almeno una delle autorizzazioni all'immissione in commercio in questione sia un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata;
b) l'autorità competente dello Stato membro scelta dal titolare, e che accetta di agire in qualità di autorità di riferimento, o scelta dal gruppo di coordinamento di cui all'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE se nessuna delle autorità competenti degli Stati membri accetta di agire in qualità di autorità di riferimento, negli altri casi;
7) per "autorità pertinente" si intende:
a) l'autorità competente dello Stato membro interessato;
b) nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata, l'Agenzia;
8. per "provvedimento restrittivo urgente per motivi di sicurezza" si intende una modifica provvisoria dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio in seguito a nuove informazioni rilevanti per l'impiego sicuro del medicinale.
9. per "autorizzazione all'immissione in commercio meramente nazionale" si intende un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione dell'Unione ma non secondo la procedura di mutuo riconoscimento reciproco o la procedura decentrata e che non sia stata oggetto di un'armonizzazione completa in seguito a una procedura di deferimento.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Classificazione delle variazioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. In relazione a qualsiasi variazione che non sia un'estensione si applica la classificazione di cui all'allegato II.
2. Una variazione che non sia un'estensione e la cui classificazione sia indeterminata successivamente all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto degli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e, all'occorrenza, delle raccomandazioni a norma dell'articolo 5, è considerata automaticamente una variazione minore di tipo IB.
3. In deroga al paragrafo 2, una variazione che non sia un'estensione e la cui classificazione sia indeterminata successivamente all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è considerata una variazione maggiore di tipo II nei casi seguenti:
a) su richiesta del titolare, alla presentazione della variazione;
b) qualora l'autorità competente dello Stato membro di riferimento di cui all'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE ("Stato membro di riferimento"), consultati gli altri Stati membri interessati, o l'Agenzia nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata, o l'autorità competente nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio meramente nazionale, ritenga, in base alla valutazione della validità di una notifica conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 13 ter, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento, e tenuto conto delle raccomandazioni fornite a norma dell'articolo 5, che la variazione possa avere un impatto significativo sulla qualità, sulla sicurezza o sull'efficacia del medicinale in questione.
Orientamenti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e dell'Agenzia, elabora orientamenti sui particolari relativi alle diverse categorie di variazioni, sull'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV del presente regolamento, nonché sulla documentazione da presentare conformemente a tali procedure.
2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 sono regolarmente aggiornati.
L'Agenzia, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, riferisce annualmente alla Commissione in merito alle raccomandazioni sulle variazioni non previste di cui all'articolo 5 che comportano una nuova classificazione delle variazioni e fornisce informazioni sui necessari aggiornamenti da includere negli orientamenti di cui al paragrafo 1.
La Commissione esamina senza indebito ritardo le informazioni ricevute e integra la nuova classificazione delle variazioni e i necessari aggiornamenti degli orientamenti.
3. La Commissione può pubblicare la versione elettronica degli orientamenti sul proprio sito web. Tale versione elettronica può includere una nuova classificazione delle variazioni e i necessari aggiornamenti degli orientamenti prima dell'aggiornamento a cadenza regolare a norma del paragrafo 2.
Raccomandazioni riguardo alle variazioni non previste
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Prima della presentazione di una variazione la cui classificazione non è prevista dal presente regolamento, il titolare può chiedere di formulare una raccomandazione in merito alla classificazione della variazione:
a) all'Agenzia, se la variazione si riferisce a un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 726/2004;
b) all'autorità competente dello Stato membro interessato, se la variazione si riferisce a un'autorizzazione all'immissione in commercio meramente nazionale;
c) all'autorità competente dello Stato membro di riferimento, negli altri casi.
Qualora sia richiesta una raccomandazione all'Agenzia, come illustrato al primo comma, lettera a), quest'ultima consulta il gruppo di coordinamento se si prevede che la raccomandazione comporti una nuova classificazione della variazione.
Qualora sia richiesta una raccomandazione all'autorità competente dello Stato membro interessato o dello Stato membro di riferimento, come illustrato al primo comma, lettere b) e c), l'autorità pertinente consulta il gruppo di coordinamento e l'Agenzia, se si prevede che la raccomandazione comporti una nuova classificazione della variazione.
Le raccomandazioni sono coerenti con gli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Esse sono formulate entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e trasmesse al titolare, all'Agenzia e al gruppo di coordinamento.
1 bis. Prima dell'esame di una variazione la cui classificazione non è prevista dal presente regolamento, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere al gruppo di coordinamento di formulare una raccomandazione in merito alla classificazione della variazione.
La raccomandazione di cui al primo comma è coerente con gli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Essa è formulata entro 60 giorni dal ricevimento della domanda ed è trasmessa al titolare, all'Agenzia e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
2. L'Agenzia e i due gruppi di coordinamento di cui al paragrafo 1 cooperano al fine di garantire la coerenza delle raccomandazioni formulate in conformità del medesimo paragrafo e pubblicano tali raccomandazioni dopo aver eliminato tutte le informazioni di natura commerciale riservata.
3. La raccomandazione di cui al paragrafo 1 che comporta una nuova classificazione della variazione è regolarmente integrata negli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma.
Variazioni che comportano la revisione delle informazioni inerenti al prodotto
Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo, tale revisione è considerata parte della variazione.
Ulteriori strumenti normativi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Per talune modifiche delle informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche di un medicinale, il titolare può basarsi su una serie di parametri di processo, attributi di qualità, protocolli o documenti di sintesi, previo accordo dell'autorità pertinente e fatte salve le condizioni indicate negli allegati e negli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda lo specifico strumento normativo.
Raggruppamento delle variazioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Qualora siano notificate o richieste diverse variazioni, per ogni variazione richiesta è presentata una notifica o una domanda separata, in conformità ai capi II, III o all'articolo 19, secondo i casi.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) se variazioni minori di tipo IA dei termini della stessa autorizzazione all'immissione in commercio sono notificate contemporaneamente, queste variazioni possono essere incluse tutte in un'unica notifica di cui all'articolo 8 o all'articolo 14;
b) se diverse variazioni dei termini della stessa autorizzazione all'immissione in commercio sono presentate contemporaneamente, queste variazioni possono essere oggetto di una presentazione unica, a condizione che rientrino tra i casi indicati nell'allegato III;
c) se diverse variazioni dei termini di una stessa autorizzazione all'immissione in commercio sono presentate contemporaneamente e non rientrano tra i casi indicati nell'allegato III, queste variazioni possono essere oggetto di una presentazione unica, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di riferimento, in consultazione con le autorità competenti degli Stati membri interessati o, nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata, con l'Agenzia, accetti tale presentazione.
La presentazione di cui alle lettere b) e c) è effettuata contemporaneamente a tutte le autorità pertinenti mediante:
i) un'unica notifica in conformità agli articoli 9 o 15, se almeno una delle variazioni è una variazione minore di tipo IB e le altre variazioni sono variazioni minori;
ii) un'unica domanda in conformità agli articoli 10 o 16, se almeno una delle variazioni è una variazione maggiore di tipo II e nessuna delle variazioni è un'estensione;
iii) un'unica domanda in conformità all'articolo 19, se almeno una delle variazioni è un'estensione.
Superraggruppamento di variazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. In deroga agli articoli 7 e 13 quinquies, il titolare può presentare un'unica notifica delle variazioni dei termini di più di un'autorizzazione all'immissione in commercio di cui ai capi II, II bis e III di proprietà dello stesso titolare se le stesse o più variazioni minori di tipo IA di cui all'articolo 8, all'articolo 13 bis o all'articolo 14 sono notificate contemporaneamente e rientrano in uno dei casi di superraggruppamento di variazioni elencati negli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 («superraggruppamento»).
2. La notifica unica di cui al paragrafo 1 è effettuata simultaneamente all'autorità di riferimento e a tutte le autorità pertinenti.
CAPO II
VARIAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO RILASCIATE IN CONFORMITA' DEL CAPO 4 DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IA
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Laddove sia apportata una variazione minore di tipo IA, il titolare presenta contemporaneamente a tutte le autorità pertinenti una notifica contenente gli elementi di cui all'allegato IV. Tale notifica è presentata entro 12 mesi dall'attuazione della variazione come aggiornamento annuale per tutte le variazioni minori di tipo IA o come parte di un raggruppamento di variazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), o come parte di un superraggruppamento di variazioni a norma dell'articolo 7 bis.
La notifica è presentata immediatamente dopo l'attuazione della variazione nel caso di variazioni minori che necessitano di una notifica immediata ai fini di un controllo continuo del medicinale interessato.
In deroga al primo comma, in casi giustificati, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può accettare la presentazione immediata della notifica dopo l'attuazione della variazione.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 11.
Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IB
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
1. Il titolare presenta contemporaneamente a tutte le autorità pertinenti una notifica contenente gli elementi di cui all'allegato IV.
Se la notifica soddisfa i requisiti del primo comma, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento, consultati gli altri Stati membri interessati, conferma il ricevimento di una notifica valida.
2. Se entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di una notifica valida l'autorità competente dello Stato membro di riferimento non ha inviato al titolare un parere negativo, la variazione notificata si ritiene approvata da tutte le autorità pertinenti.
Qualora la notifica sia accolta dall'autorità competente dello Stato membro di riferimento si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 11.
3. Qualora l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ritenga che non sia possibile accettare la notifica, essa informa il titolare che ha presentato la notifica e le altre autorità pertinenti, motivando il proprio parere negativo.
Entro 30 giorni dal ricevimento del parere negativo il titolare può presentare a tutte le autorità pertinenti una notifica modificata in modo da tenere debito conto degli elementi indicati nel parere.
Se il titolare non modifica la notifica conformemente al secondo comma, la richiesta si considera respinta da tutte le autorità pertinenti e si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 11.
4. Laddove sia presentata una notifica modificata, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima l'autorità competente dello Stato membro di riferimento la esamina e si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 11.
5. Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo IB è presentata in un raggruppamento comprendente una variazione di tipo II e non contiene un'estensione. In tal caso si applica la procedura di approvazione preventiva di cui all'articolo 10.
Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo IB è presentata in un raggruppamento comprendente un'estensione. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 19.
Procedura di "approvazione preventiva" delle variazioni maggiori di tipo II
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il titolare presenta contemporaneamente a tutte le autorità pertinenti una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato IV.
Se la domanda soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento conferma il ricevimento di una domanda valida e informa il titolare e le altre autorità pertinenti dell'avvio della procedura a far data da tale conferma.
2. Entro 60 giorni dalla conferma del ricevimento di una domanda valida, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento redige una relazione di valutazione e una decisione relativa alla richiesta da trasmettere alle altre autorità pertinenti.
L'autorità competente dello Stato membro di riferimento può ridurre il periodo di cui al primo comma in funzione dell'urgenza della questione o estenderlo a 90 giorni per le variazioni indicate nell'allegato V o per i raggruppamenti di variazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera c).
[Il periodo di cui al primo comma è di 90 giorni per le variazioni elencate nella parte 2 dell'allegato V.] (comma soppresso) (1)
3. Entro il periodo di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può richiedere al titolare di presentare informazioni supplementari entro un limite di tempo stabilito dall'autorità stessa. In questo caso:
a) l'autorità competente dello Stato membro di riferimento informa le altre autorità competenti interessate della sua richiesta di informazioni supplementari;
b) la procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari richieste;
c) l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può prorogare il periodo di cui al paragrafo 2.
4. Fatto salvo l'articolo 13 ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione e della relazione di valutazione di cui al paragrafo 2, le autorità pertinenti riconoscono la decisione e informano al riguardo le autorità competenti dello Stato membro di riferimento.
Qualora, entro il periodo di cui al primo comma, un'autorità pertinente non abbia espresso il proprio disaccordo conformemente all'articolo 13, la decisione si considera riconosciuta da parte dell'autorità pertinente.
5. Laddove la decisione di cui al paragrafo 2 sia riconosciuta da tutte le autorità pertinenti conformemente al paragrafo 4, si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 11.
6. Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo II è presentata in un raggruppamento comprendente un'estensione. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 19.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Provvedimenti per la chiusura delle procedure di cui agli articoli da 8 a 10
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento adotta i seguenti provvedimenti:
a) informa il titolare e le altre autorità pertinenti circa l'accettazione o il rifiuto della variazione;
b) se una variazione è respinta, informa il titolare e le altre autorità pertinenti delle motivazioni del rifiuto;
c) comunica al titolare e alle altre autorità pertinenti se la variazione impone modifiche della decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, ogni autorità pertinente modifica, se del caso ed entro i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, la decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente alla variazione che è stata accettata.
Vaccini antinfluenzali per uso umano
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
1. In deroga all'articolo 10, la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 si applica per l'esame di variazioni riguardanti modifiche apportate annualmente alla sostanza attiva per l'adeguamento dei vaccini antinfluenzali per uso umano.
2. Il titolare presenta contemporaneamente a tutte le autorità pertinenti una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato IV.
Se la domanda soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento conferma il ricevimento di una notifica valida e informa il titolare e le altre autorità pertinenti dell'avvio della procedura a far data dalla conferma.
3. L'autorità competente dello Stato membro di riferimento valuta la domanda presentata. Se lo ritiene necessario, può chiedere al titolare dati supplementari per completare la sua valutazione.
4. L'autorità competente prepara una decisione e una relazione di valutazione entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda valida. Il periodo di 45 giorni di cui al primo comma è sospeso dal momento della richiesta di dati supplementari di cui al paragrafo 3 fino al momento in cui tali dati sono forniti.
5. Entro 12 giorni dal ricevimento della decisione e della relazione di valutazione dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento, le autorità pertinenti adottano una decisione e informano l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e il titolare.
[6. Qualora richiesto dall'autorità competente dello Stato membro di riferimento, i dati clinici e i dati relativi alla stabilità del medicinale sono presentati dal titolare a tutte le autorità pertinenti entro i 12 giorni successivi al termine di cui al paragrafo 5.
L'autorità competente dello Stato membro di riferimento valuta i dati di cui al primo comma e propone una decisione finale entro 7 giorni dal ricevimento dei dati. Le altre autorità pertinenti riconoscono la decisione finale entro 7 giorni dal ricevimento della medesima e adottano una decisione in conformità della decisione finale.] (paragrafo soppresso)
Gruppo di coordinamento e arbitrato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Qualora il riconoscimento di una decisione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, o l'approvazione di un parere a norma dell'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), non sia possibile a causa di un potenziale grave rischio per la salute pubblica, un'autorità pertinente chiede che la questione controversa sia immediatamente deferita al gruppo di coordinamento.
La parte in disaccordo fornisce una dichiarazione dettagliata degli elementi che motivano la propria posizione a tutti gli Stati membri interessati e al titolare.
2. In caso di questione controversa di cui al paragrafo 1 si applica l'articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2001/83/CE.
CAPO II bis
VARIAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO MERAMENTE NAZIONALI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IA
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Quando viene effettuata una variazione minore di tipo IA, il titolare presenta all'autorità competente una notifica contenente gli elementi di cui all'allegato IV. Tale notifica è presentata entro 12 mesi dall'attuazione della variazione come aggiornamento annuale per tutte le variazioni minori di tipo IA o come parte di un raggruppamento a norma dell'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), o come parte di un superraggruppamento di variazioni a norma dell'articolo 7 bis.
La notifica è presentata immediatamente dopo l'attuazione della variazione nel caso di variazioni minori che necessitano di una notifica immediata ai fini di un controllo continuo del medicinale interessato.
In deroga al primo comma, in casi giustificati, l'autorità competente dello Stato membro può accettare la presentazione immediata della notifica dopo l'attuazione della variazione.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 13 sexies.
Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IB
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
1. Il titolare presenta all'autorità competente una notifica contenente gli elementi di cui all'allegato IV. Se la notifica soddisfa i requisiti indicati nel primo comma, l'autorità competente conferma il ricevimento di una notifica valida.
2. Qualora entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di una notifica valida l'autorità competente non abbia inviato al titolare un parere negativo, la notifica è considerata accettata dall'autorità competente.
Se la notifica è accettata dall'autorità competente, sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 13 sexies.
3. Se l'autorità competente è del parere che la notifica non può essere accettata, ne informa il titolare indicando i motivi del suo parere negativo.
Entro 30 giorni dal ricevimento del parere negativo il titolare può presentare all'autorità competente una notifica modificata tenendo in debito conto i motivi indicati in tale parere.
Se il titolare non modifica la notifica conformemente al secondo comma, essa è considerata respinta.
4. Se è stata presentata una notifica modificata, l'autorità competente la esamina entro 30 giorni dal suo ricevimento e sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 13 sexies.
5. Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo IB è presentata in un raggruppamento che comprende una variazione di tipo II e non contiene un'estensione. In tal caso si applica la procedura di approvazione preventiva di cui all'articolo 13 quater.
Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo IB è presentata in un raggruppamento comprendente un'estensione. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 19.
Procedura di "approvazione preventiva" delle variazioni maggiori di tipo II
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il titolare presenta all'autorità competente una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato IV.
Se la domanda soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'autorità competente conferma il ricevimento di una domanda valida.
2. Entro 60 giorni dalla conferma del ricevimento di una domanda valida, l'autorità competente conclude la sua valutazione.
L'autorità competente può ridurre il periodo di cui al primo comma in funzione dell'urgenza della questione o estenderlo a 90 giorni per le variazioni indicate nell'allegato V o per i raggruppamenti di variazioni di cui all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, primo comma, lettera c).
[Il periodo di cui al primo comma è di 90 giorni per le variazioni indicate nell'allegato V, parte 2.] (comma soppresso) (1)
3. Entro i termini di cui al paragrafo 2, l'autorità competente può chiedere al titolare di fornire informazioni supplementari entro un termine stabilito dall'autorità competente.
In tal caso la procedura è sospesa fino a quando sono fornite le informazioni supplementari e l'autorità competente può prorogare il periodo di cui al paragrafo 2.
4. Entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 13 sexies.
5. Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo II è presentata in un raggruppamento comprendente un'estensione. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 19.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Raggruppamento di variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio meramente nazionali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
1. Quando vengono notificate o richieste più variazioni, per ogni variazione richiesta è presentata all'autorità competente una notifica o una domanda separata, in conformità agli articoli 13 bis, 13 ter, 13 quater o 19, secondo i casi.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) se le stesse variazioni minori di tipo IA dei termini di una o più autorizzazioni all'immissione in commercio appartenenti allo stesso titolare sono notificate contemporaneamente alla stessa autorità competente, queste variazioni possono essere incluse tutte in un'unica notifica, in conformità all'articolo 13 bis;
b) se più variazioni dei termini della stessa autorizzazione all'immissione in commercio sono presentate contemporaneamente alla stessa autorità competente, queste variazioni possono essere oggetto di una presentazione unica, a condizione che rientrino tra i casi indicati all'allegato III;
c) se le stesse variazioni dei termini di una o più autorizzazioni all'immissione in commercio appartenenti allo stesso titolare sono presentate contemporaneamente alla stessa autorità competente e non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), queste variazioni possono essere oggetto di una presentazione unica, a condizione che l'autorità competente accetti tale presentazione.
La presentazione di cui alle lettere b) e c) è effettuata mediante:
i) un'unica notifica in conformità all'articolo 13 ter, se almeno una delle variazioni è una variazione minore di tipo IB e le altre variazioni sono variazioni minori;
ii) un'unica domanda in conformità all'articolo 13 quater, se almeno una delle variazioni è una variazione maggiore di tipo II e nessuna delle variazioni è un'estensione;
iii) un'unica domanda in conformità all'articolo 19, se almeno una delle variazioni è un'estensione.
Provvedimenti di chiusura delle procedure di cui agli articoli da 13 bis a 13 quater
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, l'autorità competente adotta i seguenti provvedimenti:
a) informa il titolare dell'accettazione o del rifiuto della variazione;
b) se la variazione è respinta, informa il titolare dei motivi del rifiuto;
c) se del caso, modifica la decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente alla variazione accettata entro il termine di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
Vaccini antinfluenzali per uso umano
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
1. In deroga all'articolo 13 quater, la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applica per l'esame delle variazioni riguardanti le modifiche apportate annualmente al principio attivo ai fini dell'aggiornamento dei vaccini antinfluenzali per uso umano.
2. Il titolare presenta all'autorità competente una domanda contenente gli elementi indicati all'allegato IV.
Se la domanda soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'autorità competente conferma il ricevimento di una domanda valida.
3. L'autorità competente valuta la domanda presentata. Se lo ritiene necessario, può chiedere al titolare dati supplementari per completare la sua valutazione.
4. L'autorità competente adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda valida ed adotta i provvedimenti di cui all'articolo 13 sexies.
Il periodo di 45 giorni di cui al primo comma è sospeso dal momento della richiesta di dati supplementari di cui al paragrafo 3 fino al momento in cui tali dati sono forniti.
Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IA
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Laddove sia apportata una variazione minore di tipo IA, il titolare presenta all'Agenzia una notifica contenente gli elementi di cui all'allegato IV. Tale notifica è presentata entro 12 mesi dall'attuazione della variazione come aggiornamento annuale per tutte le variazioni minori di tipo IA o come parte di un raggruppamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), o come parte di un superraggruppamento di variazioni a norma dell'articolo 7 bis.
La notifica è presentata immediatamente dopo l'attuazione della variazione nel caso di variazioni minori che necessitano di una notifica immediata ai fini di un controllo continuo del medicinale interessato.
In deroga al primo comma, in casi giustificati, l'Agenzia può accettare la presentazione immediata della notifica della variazione.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 17.
Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IB
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
1. Il titolare presenta all'Agenzia una notifica contenente gli elementi di cui all'allegato IV.
Se la notifica soddisfa i requisiti del primo comma, l'Agenzia conferma il ricevimento di una notifica valida.
2. Se entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di una notifica valida l'Agenzia non ha inviato al titolare un parere negativo, si ritiene che il suo parere sia favorevole.
In caso di parere favorevole da parte dell'Agenzia relativamente alla notifica si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 17.
3. Qualora l'Agenzia sia del parere che la notifica non possa essere accettata, ne informa il titolare comunicando le motivazioni alla base del proprio parere negativo.
Entro 30 giorni dal ricevimento del parere negativo il titolare può presentare all'Agenzia una notifica modificata in modo da tenere debito conto degli elementi indicati nel parere.
Se il titolare non modifica la notifica in conformità al secondo comma, essa è considerata respinta.
4. Qualora sia presentata una notifica modificata, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima l'Agenzia la esamina e si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 17.
5. Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo IB è presentata in un raggruppamento che comprende una variazione di tipo II e non contiene un'estensione. In tal caso si applica la procedura di approvazione preventiva di cui all'articolo 16.
Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo IB è presentata in un raggruppamento comprendente un'estensione. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 19.
Procedura di "approvazione preventiva" delle variazioni maggiori di tipo II
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il titolare presenta all'Agenzia una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato IV.
Se la domanda soddisfa i requisiti del primo comma, l'Agenzia conferma il ricevimento di una domanda valida.
2. L'Agenzia formula un parere sulla domanda valida di cui al paragrafo 1 entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.
L'Agenzia può ridurre il periodo di cui al primo comma in funzione dell'urgenza della questione o estenderlo a 90 giorni per le variazioni indicate nell'allegato V o per i raggruppamenti di variazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera c).
[Il periodo di cui al primo comma è di 90 giorni per le variazioni elencate nella parte 2 dell'allegato V.] (comma soppresso) (1)
3. Entro il termine di cui al paragrafo 2 l'Agenzia può richiedere al titolare di fornire informazioni supplementari entro un limite di tempo stabilito dall'Agenzia stessa. La procedura è sospesa fino a quando non siano fornite le informazioni supplementari richieste. In tal caso l'Agenzia può prorogare il periodo di cui al paragrafo 2.
4. Al parere relativo alla domanda valida si applica l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.
Entro 15 giorni dall'adozione del parere finale relativo alla domanda valida si adottano i provvedimenti di cui all'articolo 17.
5. Il presente articolo non si applica quando una domanda di variazione di tipo II è presentata in un raggruppamento comprendente un'estensione. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 19.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Provvedimenti di chiusura delle procedure di cui agli articoli da 14 a 16
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, l'Agenzia adotta i seguenti provvedimenti:
a) informa il titolare del risultato della valutazione;
b) se la variazione è respinta, informa il titolare dei motivi del rifiuto;
c) se il risultato della valutazione è favorevole e la variazione incide sui termini della decisione della Commissione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, l'Agenzia trasmette alla Commissione il suo parere, i motivi del parere e le versioni rivedute dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Nei casi indicati al paragrafo 1, lettera c), la Commissione, tenendo conto del parere dell'Agenzia ed entro i termini previsti all'articolo 23, paragrafo 1 bis, modifica se necessario la decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il registro dell'Unione dei medicinali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 è aggiornato di conseguenza.
Vaccini antinfluenzali per uso umano e contro il coronavirus per uso umano
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. In deroga all'articolo 16, la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo si applica per l'esame delle variazioni riguardanti le modifiche apportate al principio attivo ai fini dell'aggiornamento annuale dei vaccini antinfluenzali per uso umano o dei vaccini contro il coronavirus per uso umano.
Per gli aggiornamenti annuali dei vaccini contro il coronavirus per uso umano tale procedura si applica solo dopo un annuncio pubblico dell'Agenzia. L'annuncio è pubblicato sul portale web dell'Agenzia e include il calendario di applicazione.
2. Il titolare presenta all'Agenzia una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato IV.
Se la domanda soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'Agenzia conferma il ricevimento di una domanda valida e informa il titolare dell'avvio della procedura a far data da tale conferma.
3. L'Agenzia valuta la domanda presentata. Se lo ritiene necessario, essa può chiedere dati supplementari per completare la sua valutazione.
4. Entro 55 giorni dal ricevimento di una domanda valida, l'Agenzia adotta un parere al riguardo. Il parere dell'Agenzia sulla domanda è trasmesso al titolare. Se il parere è favorevole, l'Agenzia lo trasmette anche alla Commissione, insieme ai motivi del parere e alle versioni rivedute dei documenti indicati all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004.
5. Il periodo di 55 giorni di cui al paragrafo 4 è sospeso dal momento della richiesta di dati supplementari di cui al paragrafo 3 fino al momento in cui tali dati sono forniti.
6. Tenendo conto del parere favorevole dell'Agenzia, la Commissione modifica se necessario la decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il registro dell'Unione dei medicinali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 è aggiornato di conseguenza.
[7. La Commissione modifica, se del caso e in base al parere definitivo dell'Agenzia, la decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e aggiorna di conseguenza il registro comunitario dei medicinali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004.] (paragrafo soppresso)
Estensione di autorizzazioni all'immissione in commercio
1. Una domanda di estensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio è valutata conformemente alla stessa procedura applicata alla relativa autorizzazione all'immissione in commercio iniziale.
2. Un'estensione è concessa tramite un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in conformità della stessa procedura applicata per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio iniziale o è inclusa nell'autorizzazione all'immissione in commercio esistente.
Procedura di condivisione del lavoro
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, e agli articoli 9, 10, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies, 15 e 16, il titolare segue la procedura di condivisione del lavoro di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo nei seguenti casi:
a) per le autorizzazioni all'immissione in commercio di cui ai capitoli II e III, qualora una variazione minore di tipo IB, una variazione maggiore di tipo II o un raggruppamento di variazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) o c), non contenente estensioni si riferisca a più autorizzazioni all'immissione in commercio appartenenti allo stesso titolare;
b) per le autorizzazioni all'immissione in commercio meramente nazionali di cui al capo II bis, qualora una variazione minore di tipo IB, una variazione maggiore di tipo II o un raggruppamento di variazioni di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera b) o c), non contenente estensioni si riferisca a più autorizzazioni all'immissione in commercio appartenenti allo stesso titolare;
c) per le autorizzazioni all'immissione in commercio meramente nazionali di cui al capo II bis, qualora una variazione minore di tipo IB, una variazione maggiore di tipo II o un raggruppamento di variazioni di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera b) o c), non contenente estensioni si riferisca a un'autorizzazione all'immissione in commercio appartenente allo stesso titolare in più di uno Stato membro.
Le variazioni di cui alle lettere a), b) o c) possono essere oggetto della stessa procedura di condivisione del lavoro.
L'autorità di riferimento o, nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio meramente nazionali, l'autorità competente, può rifiutare di trattare una pratica presentata con la procedura di condivisione del lavoro qualora le stesse modifiche a diverse autorizzazioni all'immissione in commercio richiedano la presentazione di dati di supporto individuali per ogni medicinale interessato o una valutazione specifica e separata per ciascun medicinale.
[2. Ai fini del presente articolo, per "autorità di riferimento" si intende una delle seguenti:
a) L'Agenzia, qualora almeno una delle autorizzazioni all'immissione in commercio di cui al paragrafo 1 sia un'autorizzazone all'immissione in commercio centralizzata;
b) l'autorità competente di uno Stato membro interessato scelto dal gruppo di coordinamento tenendo conto di una raccomandazione del titolare, negli altri casi.] (paragrafo soppresso) (1)
3. Il titolare presenta a tutte le autorità pertinenti una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato IV e l'indicazione dell'autorità di riferimento preferita. Il gruppo di coordinamento sceglie un'autorità di riferimento.
Se la domanda soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'autorità di riferimento conferma il ricevimento di una domanda valida.
Qualora l'autorità di riferimento scelta sia l'autorità competente di uno Stato membro che non ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio relativa a tutti i medicinali interessati dalla domanda, il gruppo di coordinamento può richiedere che un'altra autorità pertinente assista l'autorità di riferimento nella valutazione della domanda.
4. L'autorità di riferimento formula un parere su una domanda valida di cui al paragrafo 3 entro un periodo corrispondente al periodo di valutazione del tipo di variazione più elevato incluso in seguito alla conferma del ricevimento di una domanda valida nel caso di variazioni minori di tipo IB o variazioni maggiori di tipo II.
5. L'autorità di riferimento può ridurre il periodo di cui al paragrafo 4 in funzione dell'urgenza della questione o estenderlo a 90 giorni per le variazioni di cui all'allegato V o per i raggruppamenti di variazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera c), o all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, primo comma, lettera c).
6. Entro il termine di cui al paragrafo 4, l'autorità di riferimento può richiedere al titolare di fornire informazioni supplementari, entro un limite di tempo stabilito dall'autorità di riferimento stessa. In questo caso:
a) l'autorità di riferimento informa le altre autorità pertinenti della sua richiesta di informazioni supplementari;
b) la procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari richieste;
c) l'autorità di riferimento può prorogare a 90 giorni il periodo di cui al paragrafo 4.
7. Se l'autorità di riferimento è l'Agenzia, al parere di cui al paragrafo 4 si applica l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.
Il parere dell'Agenzia relativo alla domanda è trasmesso al titolare e agli Stati membri, insieme alla relazione di valutazione. Se il risultato della valutazione è favorevole e la variazione incide sui termini di una decisione della Commissione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, l'Agenzia trasmette anche alla Commissione il suo parere, i motivi del parere e le versioni rivedute dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004.
Se l'Agenzia formula un parere favorevole, si applica quanto segue:
a) se il parere raccomanda la variazione dei termini di una decisione della Commissione relativa al rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio, la Commissione modifica di conseguenza la decisione tenendo conto del parere definitivo ed entro i termini previsti all'articolo 23, paragrafo 1 bis, a condizione che siano state ricevute le versioni rivedute dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004. Il registro dell'Unione dei medicinali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 è aggiornato di conseguenza;
b) gli Stati membri interessati approvano il parere definitivo dell'Agenzia entro 60 giorni dal suo ricevimento, ne informano l'Agenzia e, se necessario, modificano di conseguenza le relative autorizzazioni all'immissione in commercio, a condizione che siano stati trasmessi agli Stati membri interessati i documenti necessari alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
8. Se l'autorità di riferimento è l'autorità competente di uno Stato membro:
a) essa trasmette il suo parere al titolare e a tutte le autorità pertinenti;
b) fatto salvo l'articolo 13 ed entro 30 giorni dal ricevimento del parere, le autorità pertinenti approvano tale parere e ne informano l'autorità di riferimento;
c) le autorizzazioni all'immissione in commercio interessate sono modificate di conseguenza entro i 30 giorni seguenti l'approvazione del parere, a condizione che siano stati trasmessi agli Stati membri interessati i documenti necessari alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
9. Su richiesta dell'autorità di riferimento, lo Stato membro interessato fornisce informazioni sulle autorizzazioni all'immissione in commercio sulle quali incide la variazione allo scopo di verificare la validità della domanda e di formulare il parere relativo all'applicazione valida.
10. Qualora l'armonizzazione di una sezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto di un'autorizzazione all'immissione in commercio meramente nazionale sia stata raggiunta mediante una procedura di condivisione del lavoro, qualsiasi successiva variazione riguardante la sezione armonizzata è trasmessa simultaneamente a tutti gli Stati membri interessati.
11. In casi giustificati, conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, previa approvazione delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia, il titolare può scegliere di seguire la procedura di condivisione del lavoro di cui ai paragrafi da 3 a 9 per le autorizzazioni all'immissione in commercio di cui ai capi II, II bis e III, se una variazione minore di tipo IB, una variazione maggiore di tipo II, o un gruppo di variazioni in cui almeno una delle variazioni è una variazione minore di tipo IB o una variazione maggiore di tipo II che non contiene alcuna estensione, si riferisce a più autorizzazioni all'immissione in commercio di proprietà di più titolari in più di uno Stato membro.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Emergenze di sanità pubblica
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/756 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. In deroga ai capi I, II, II bis e III, se un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione è riconosciuta dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le autorità pertinenti o, nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate, la Commissione possono, in assenza di alcuni dati farmaceutici, non clinici o clinici, accettare in via eccezionale e provvisoria una variazione dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino per uso umano relativo all'agente patogeno all'origine dell'emergenza di sanità pubblica.
2. L'autorità pertinente può chiedere al titolare di presentare informazioni supplementari per completare la propria valutazione entro un termine da essa stabilito.
3. Le variazioni possono essere approvate a norma del paragrafo 1 solo se il rapporto rischio/beneficio del medicinale è favorevole.
4. Se una variazione è approvata a norma del paragrafo 1, il titolare presenta i dati farmaceutici, clinici e non clinici mancanti entro un termine stabilito dall'autorità pertinente.
5. Nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate, i dati mancanti e il termine per la presentazione o il termine di adempimento sono precisati nelle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio sia stata rilasciata conformemente all'articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004, ciò può avvenire nell'ambito degli obblighi specifici di cui al paragrafo 4 di detto articolo.
Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj).
Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Se, nel caso di un rischio per la salute pubblica presentato da medicinali, il titolare adotta di propria iniziativa provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza, ne informa al più presto tutte le autorità pertinenti e, nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata, l'Agenzia.
Se l'autorità pertinente o, nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata, l'Agenzia, non sollevano obiezioni entro 24 ore dal ricevimento dell'informazione, i provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza si considerano accettati.
2. Qualora si presenti un rischio per la salute pubblica nel caso di medicinali, le autorità pertinenti o, relativamente alle autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate, la Commissione possono imporre al titolare provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza.
3. Qualora il titolare adotti un provvedimento restrittivo urgente o questo venga imposto da un'autorità pertinente o dalla Commissione, il titolare presenta la relativa domanda di variazione entro 15 giorni dall'entrata in vigore di detto provvedimento.
SEZIONE 2
Modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e attuazione
Modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/756 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Le modifiche alla decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio risultanti dalle procedure di cui ai capi II e II bis sono apportate: a) nel caso di variazioni maggiori di tipo II, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 13 sexies, lettera a), a condizione che siano stati trasmessi agli Stati membri interessati i documenti necessari alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
b) negli altri casi, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 13 sexies, lettera a), a condizione che siano stati trasmessi agli Stati membri interessati i documenti necessari alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
1 bis. Le modifiche alla decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio risultanti dalle procedure di cui al capo III sono apportate:
a) entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), per le seguenti variazioni:
i) variazioni riguardanti l'aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o la modifica di un'indicazione esistente;
ii) variazioni riguardanti l'aggiunta di una nuova controindicazione;
iii) variazioni riguardanti un cambiamento della posologia;
[iv) variazioni riguardanti l'aggiunta di una specie non destinata alla produzione alimentare o la modifica di una specie esistente per i medicinali veterinari;] (punto soppresso) (1)
[v) variazioni riguardanti la sostituzione o l'aggiunta di un sierotipo, ceppo, antigene o una combinazione di sierotipi, ceppi o antigeni per un vaccino veterinario;] (punto soppresso) (1)
vi) variazioni riguardanti le modifiche del principio attivo di un vaccino antinfluenzale stagionale per uso umano, prepandemico o pandemico;
[vii) variazioni riguardanti le modifiche del periodo di sospensione per un medicinale veterinario;] (punto soppresso) (1)
viii) altre variazioni di tipo II destinate ad apportare modifiche alla decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovute a una significativa preoccupazione per la salute pubblica;
ix) variazioni riguardanti modifiche del principio attivo di un vaccino contro il coronavirus per uso umano, compresa la sostituzione o l'aggiunta di un sierotipo, un ceppo, un antigene o una sequenza codificante o di una combinazione di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti;
x) le variazioni relative alla sostituzione o all'aggiunta di un sierotipo, un ceppo, un antigene o una sequenza codificante o di una combinazione di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti di un vaccino per uso umano che ha il potenziale per affrontare emergenze di sanità pubblica;
b) entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), negli altri casi.
L'Agenzia stabilisce le variazioni di cui alla lettera a), punto viii), spiegandone i motivi.
2. Se la decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata in seguito a una delle procedure di cui ai capi II, II bis, III, e IV, l'autorità pertinente o, nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate, la Commissione, notificano al più presto la decisione modificata al titolare.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Conformità al piano di indagine pediatrica
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
La dichiarazione indicante la conformità al piano d'indagine pediatrica approvato e completato di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1901/2006 è inclusa nel fascicolo tecnico dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
L'autorità pertinente fornisce al titolare una conferma dell'inclusione della dichiarazione nel fascicolo tecnico entro i 30 giorni seguenti la conclusione della relativa valutazione.
Attuazione delle variazioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Le variazioni minori di tipo IA possono essere attuate in qualsiasi momento prima del completamento delle procedure di cui agli articoli 8, 13 bis e 14.
Se una notifica riguardante una o diverse variazioni minori di tipo IA viene respinta, il titolare cessa l'applicazione delle variazioni in questione immediatamente dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 13 sexies, lettera a) e all'articolo 17, paragrafo 1), lettera a).
2. Le variazioni minori di tipo IB possono essere attuate solo nei seguenti casi:
a) per le variazioni presentate conformemente alle procedure di cui al capo II, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di riferimento abbia informato il titolare di aver accettato la notifica in conformità dell'articolo 9 o dopo che la notifica sia stata considerata accettata in conformità all'articolo 9, paragrafo 2;
b) per le variazioni presentate conformemente alle procedure di cui al capo II bis, dopo che l'autorità pertinente abbia informato il titolare di aver accettato la notifica in conformità all'articolo 13 ter o dopo che la notifica sia stata considerata accettata in conformità all'articolo 13 ter, paragrafo 2;
c) per le variazioni presentate conformemente alle procedure di cui al capo III, dopo che l'Agenzia abbia informato il titolare che il suo parere di cui all'articolo 15 è favorevole o dopo che il parere sia stato considerato favorevole in conformità all'articolo 15, paragrafo 2;
d) per le variazioni presentate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, dopo che l'autorità di riferimento abbia informato il titolare che il suo parere è favorevole.
3. Le variazioni maggiori di tipo II possono essere attuate solo nei seguenti casi:
a) per le variazioni presentate conformemente alle procedure di cui al capo II, 30 giorni dopo che l'autorità competente dello Stato membro di riferimento abbia informato il titolare di aver accettato la variazione in conformità all'articolo 10, a condizione che i documenti necessari alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio siano stati forniti allo Stato membro interessato.
Qualora sia stata avviata una procedura di arbitrato in conformità all'articolo 13, il titolare non attua la variazione finché tale procedura non abbia concluso che la variazione è accettata;
b) per le variazioni presentate conformemente alle procedure di cui al capo II bis, dopo che l'autorità competente abbia informato il titolare di aver accettato la variazione in conformità all'articolo 13 quater;
c) per le variazioni presentate conformemente alle procedure di cui al capo III, dopo che l'Agenzia abbia informato il titolare che il suo parere di cui all'articolo 16 è favorevole, se la variazione non è fra quelle indicate all'articolo 23, paragrafo 1 bis, lettera a).
Le variazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 bis, lettera a), possono essere attuate solo dopo che la Commissione abbia modificato la decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e ne abbia informato il titolare;
d) per le variazioni presentate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, 30 giorni dopo che l'autorità di riferimento abbia informato il titolare che il suo parere è favorevole, a condizione che i documenti necessari alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio siano stati forniti allo Stato membro interessato; se non è stata avviata una procedura di arbitrato in conformità all'articolo 13 o se la procedura non riguarda una variazione di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata di cui all'articolo 23, paragrafo 1 bis, lettera a).
Se è stata avviata una procedura di arbitrato in conformità all'articolo 13 e se la procedura di condivisione del lavoro riguarda una variazione di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata di cui all'articolo 23, paragrafo 1 bis, lettera a), il titolare non attua la variazione finché la procedura di arbitrato non abbia concluso che la variazione è accettata o finché non sia stata adottata la decisione della Commissione relativa alla decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. Un'estensione può essere attuata solo dopo che l'autorità pertinente o, nel caso di estensioni di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata, la Commissione abbiano modificato la decisione di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e ne abbia informato il titolare.
5. I provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza e le variazioni che sono in relazione a questioni di sicurezza sono attuate entro un termine concordato dal titolare e dall'autorità pertinente e, nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata, dall'Agenzia.
In deroga al primo comma, i provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza e le variazioni che sono in relazione a questioni di sicurezza riguardanti autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del capo 4 della direttiva 2001/83/CE sono attuate entro un termine concordato dal titolare e dall'autorità competente dello Stato membro di riferimento, in consultazione con le altre autorità pertinenti.
Applicazione delle disposizioni nazionali sulle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio meramente nazionali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012)
Gli Stati membri che, in conformità all'articolo 23 ter, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE, possono continuare ad applicare le loro disposizioni nazionali sulle variazioni di alcune autorizzazioni all'immissione in commercio meramente nazionali figurano nell'allegato VI del presente regolamento.
Controllo continuo
Qualora richiesto da un'autorità pertinente, il titolare fornisce senza indugio tutte le informazioni relative all'attuazione di una determinata variazione.
Riesame
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
[Entro due anni dalla data di cui all'articolo 28, secondo comma, i servizi della Commissione valutano l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la classificazione delle variazioni, in vista della proposta delle modifiche eventualmente necessarie ad adeguare gli allegati I, II e V al progresso scientifico e tecnico.]
Abrogazione e disposizione transitoria
1. I regolamenti (CE) n. 1084/2003 e (CE) n. 1085/2003 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 1084/2003 e il regolamento (CE) n. 1085/2003 continuano a essere d'applicazione per le notifiche valide o per le domande di variazioni pendenti alla data di cui al secondo comma dell'articolo 28.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
In deroga al secondo comma le raccomandazioni riguardanti variazioni non previste di cui all'articolo 5 possono essere richieste, formulate e pubblicate a partire dalla data di entrata in vigore di cui al primo comma.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/756 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Estensioni di autorizzazioni all'immissione in commercio
1. Modifiche dei principi attivi:
a) sostituzione di un principio attivo con un derivato o un complesso diverso a base di sali o esteri (con la stessa azione terapeutica), qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;
b) sostituzione di una miscela con un isomero diverso, una diversa miscela di isomeri o un isomero isolato (ad es. di una miscela racemica con un unico enanziomero), qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;
c) sostituzione di una sostanza biologica attiva con una avente struttura molecolare leggermente differente, qualora le caratteristiche di efficacia o di sicurezza non siano significativamente diverse, ad eccezione di:
- modifiche del principio attivo di un vaccino stagionale, prepandemico o pandemico contro l'influenza umana;
- sostituzione o, previo accordo delle autorità pertinenti, aggiunta di un sierotipo, un ceppo, un antigene o una sequenza codificante o di una combinazione di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti per un vaccino contro il coronavirus per uso umano;
- sostituzione o, previo accordo delle autorità pertinenti, aggiunta di un sierotipo, un ceppo, un antigene o una sequenza codificante o di una combinazione di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti per un vaccino per uso umano diverso dal vaccino antinfluenzale per uso umano o dal vaccino contro il coronavirus per uso umano che ha il potenziale per affrontare un'emergenza di sanità pubblica nell'Unione;
d) modifica del vettore utilizzato per produrre l'antigene o il materiale di origine, ivi compresa una banca di cellule di fonte differente, qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;
e) un nuovo meccanismo legante o di accoppiamento per i radiofarmaci, qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;
f) modifica del solvente di estrazione o del rapporto tra medicinale a base di erbe e preparato medicinale a base di erbe, qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse.
2. Modifica relativa al dosaggio, alla forma farmaceutica e alla via di somministrazione:
a) modifica della biodisponibilità;
b) modifica della farmacocinetica, ad esempio cambiamento della velocità di rilascio;
c) modifica o aggiunta di un nuovo dosaggio;
d) modifica o aggiunta di una nuova forma farmaceutica;
e) modifica o aggiunta di una nuova via di somministrazione (*1).
[3. Altre modifiche specifiche per i medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare: modifica o aggiunta delle specie cui è destinato il medicinale.] (punto soppresso) (1)
_______________
(*1) Per la somministrazione parenterale è necessario distinguere tra intrarteriosa, endovenosa, intramuscolare, subcutanea e altre vie di somministrazione.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ALLEGATO II
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/756 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Classificazione delle variazioni
1. Le seguenti variazioni sono classificate come variazioni minori di tipo IA:
a) le variazioni di natura puramente amministrativa relative all'identità e al recapito:
- del titolare,
- del fabbricante o del fornitore di qualsiasi materia prima, reagente, sostanza intermedia, principio attivo utilizzati nel processo di fabbricazione o per il prodotto finito;
b) le variazioni relative alla soppressione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto intermedio o finito, imballaggio, produttore responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti);
c) le variazioni relative a modifiche minori apportate a un metodo di prova fisico-chimico riconosciuto, qualora il metodo aggiornato si dimostri almeno equivalente al precedente metodo di prova, siano stati condotti appropriati studi di validazione in base ai quali il metodo di prova aggiornato risulti almeno equivalente al precedente;
d) le variazioni relative a modifiche delle specifiche del principio attivo o di un eccipiente ai fini di un aggiornamento della monografia specifica della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro, qualora la modifica sia apportata esclusivamente per ottemperare alla farmacopea e le specifiche delle proprietà inerenti al prodotto restino invariate;
e) le variazioni relative alle modifiche del materiale per il confezionamento non in contatto con il prodotto finito, che non incidono sulla somministrazione, sull'impiego, sulla sicurezza o sulla stabilità del medicinale;
f) le variazioni relative all'inasprimento dei limiti delle specifiche, qualora la modifica non sia una conseguenza di un impegno preso nelle valutazioni precedenti di rivedere i limiti delle specifiche e non sia il risultato di eventi non previsti che si sono verificati durante la produzione;
g) le variazioni relative a modifiche di dispositivi medici che costituiscono parte integrante del medicinale o da utilizzare esclusivamente con il medicinale che non hanno alcun impatto sulla qualità, sulla sicurezza o sull'efficacia del medicinale.
2. Le seguenti variazioni sono classificate come variazioni maggiori di tipo II:
a) le variazioni relative all'aggiunta di un'indicazione terapeutica o alla modifica di un'indicazione esistente;
b) le variazioni relative a modifiche rilevanti apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto dovute in particolare a nuovi dati clinici o preclinici o in tema di qualità o di farmacovigilanza;
c) le variazioni relative alle modifiche che esulano dalle specifiche, dai limiti o dai criteri di accettazione approvati;
d) le variazioni relative a modifiche sostanziali del processo di produzione, della formulazione, delle specifiche o del profilo di impurezza del principio attivo o del medicinale finito che può avere un impatto significativo sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia del medicinale;
[e) le variazioni relative a modifiche del processo o dei siti di produzione della sostanza attiva di un medicinale biologico;] (lettera soppressa) (1)
f) le variazioni relative all'adozione di nuovi parametri di processo, qualora i parametri di processo siano stati definiti in conformità dei pertinenti orientamenti scientifici a livello europeo e internazionale;
f bis) le variazioni relative all'adozione di un nuovo protocollo di gestione delle modifiche approvato a posteriori, qualora il protocollo sia stato definito in conformità dei pertinenti orientamenti scientifici a livello europeo e internazionale;
[g) le variazioni riguardanti la modifica o l'aggiunta di specie di destinazione non interessate dalla produzione di alimenti;] (lettera soppressa) (1)
[h) le variazioni riguardanti la sostituzione o l'aggiunta di un sierotipo, ceppo, antigene o una combinazione di sierotipi, ceppi o antigeni per un vaccino veterinario contro l'influenza aviaria, l'afta epizootica o la febbre catarrale degli ovini;] (lettera soppressa) (1)
[i) le variazioni riguardanti la sostituzione di un ceppo per un vaccino veterinario contro l'influenza equina;] (lettera soppressa) (1)
j) le variazioni riguardanti le modifiche del principio attivo di un vaccino stagionale, prepandemico o pandemico contro l'influenza umana;
[k) le variazioni riguardanti le modifiche del periodo di attesa relativo a un medicinale veterinario;] (lettera soppressa) (1)
l) le variazioni relative alla sostituzione o, previo accordo delle autorità pertinenti, all'aggiunta di un sierotipo, un ceppo, un antigene o una sequenza codificante o di una combinazione di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti per un vaccino contro il coronavirus per uso umano;
m) le variazioni relative alla sostituzione o, previo accordo delle autorità pertinenti, all'aggiunta di un sierotipo, un ceppo, un antigene o una sequenza codificante o di una combinazione di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti di un vaccino per uso umano che ha il potenziale per affrontare un'emergenza di sanità pubblica;
n) le variazioni relative a modifiche di dispositivi medici che costituiscono parte integrante del medicinale o da utilizzare esclusivamente con il medicinale che possono avere un impatto significativo sulla qualità, sulla sicurezza o sull'efficacia del medicinale.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ALLEGATO III
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 712/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Casi ai quali si applica il raggruppamento di variazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 13 quinquies, pragrafo 2, lettera b)
1. All'interno del raggruppamento, una variazione è costituita da un'estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
2. All'interno del raggruppamento, una variazione è costituita da una variazione maggiore di tipo II; tutte le altre variazioni del raggruppamento sono variazioni conseguenti a detta variazione maggiore di tipo II.
3. All'interno del raggruppamento, una variazione è costituita da una variazione minore di tipo IB; tutte le altre variazioni del raggruppamento sono variazioni minori conseguenti a detta variazione minore di tipo IB.
4. Tutte le variazioni del raggruppamento si riferiscono esclusivamente a modifiche di natura amministrativa apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, all'etichettatura e al foglietto illustrativo.
5. Tutte le variazioni del raggruppamento corrispondono a modifiche del master file del principio attivo, del master file dell'antigene del vaccino o del master file del plasma.
6. Tutte le variazioni del raggruppamento si riferiscono a un progetto inteso a migliorare il processo di produzione e la qualità del medicinale in questione o i suoi principi attivi, comprese le relative modifiche di natura amministrativa.
7. Tutte le variazioni del raggruppamento sono costituite da modifiche che incidono sulla qualità del vaccino antinfluenzale per uso umano o del vaccino contro il coronavirus per uso umano.
8. Tutte le variazioni del raggruppamento sono costituite da modifiche del sistema di farmacovigilanza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera i bis), della direttiva 2001/83/CE.
9. Tutte le variazioni del raggruppamento sono conseguenti a un determinato provvedimento restrittivo urgente e presentate in conformità dell'articolo 22.
10. Tutte le variazioni del raggruppamento si riferiscono alla realizzazione dell'etichettatura di una determinata categoria.
11. Tutte le variazioni del raggruppamento sono conseguenti alla valutazione di una determinata relazione di aggiornamento periodico sulla sicurezza.
12. Tutte le variazioni del raggruppamento sono conseguenti a un determinato studio successivo all'autorizzazione condotto con la supervisione del titolare.
[13. Tutte le variazioni del raggruppamento sono conseguenti a un obbligo specifico ottemperato a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 726/2004.] (punto soppresso) (1)
14. Tutte le variazioni del raggruppamento sono conseguenti a una procedura specifica o a una condizione espletata a norma dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 726/2004 o dell'articolo 22 della direttiva 2001/83/CE.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ALLEGATO IV
Elementi da presentare
1. Un elenco di tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio interessate dalla notifica o dalla domanda.
2. Una descrizione di tutte le variazioni presentate che comprenda:
a) nel caso di variazioni minori di tipo IA, la data di attuazione relativa a ogni variazione descritta;
b) nel caso di variazioni minori di tipo IA che non necessitano di una notifica immediata, una descrizione di tutte le variazioni minori di tipo IA apportate negli ultimi dodici mesi ai termini delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio e che non sono ancora state notificate.
3. Tutti i documenti necessari elencati negli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
4. Qualora una variazione comporti o sia una conseguenza di altre variazioni ai termini della stessa autorizzazione all'immissione in commercio, una descrizione della relazione fra dette variazioni.
5. Nel caso di variazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate, i diritti corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 297/95 [1].
6. Nel caso di variazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri:
a) un elenco di tali Stati membri comprensivo dell'indicazione, all'occorrenza, dello Stato membro di riferimento;
b) i diritti corrispondenti previsti dalla normativa nazionale applicabile negli Stati membri interessati.
______________
[1] GU L 35 del 15.2.1995.
ALLEGATO V
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1701, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Variazioni riguardanti modifiche o aggiunte alle indicazioni terapeutiche.