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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2008

G.U.R.I. 6 marzo 2009, n. 54

Costituzione dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'art. 1, comma 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, che ha costituito l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, e successive modificazioni, che ha costituito il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;

Considerato il diverso assetto di attribuzioni in materia di semplificazione normativa venutosi a determinare con la costituzione del nuovo Governo, in particolare ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge n. 85 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rideterminazione della composizione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Decreta:

Art. 1

Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di seguito denominata "Unità".

Art. 2

Composizione

1. L'Unità è presieduta dal Ministro per la semplificazione normativa.

2. L'Unità è composta da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, individuati con separato decreto del Ministro per la semplificazione normativa. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.

3. Coordinatore dell'Unità è il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può delegare il Vice Segretario generale. Dell'Unità fa parte il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'Unità è articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca, può essere istituito un comitato scientifico. I provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente dell'Unità.

5. I compensi dei componenti di cui al comma 2 sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Ministro per la semplificazione normativa.

Art. 3

Compiti e funzioni

1. L'Unità fornisce il supporto per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività normativa del Governo e degli enti pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire supporto generale al Ministro per la semplificazione normativa e al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato "Comitato", anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni;

b) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti della funzione pubblica e per le innovazioni e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè il disegno di legge annuale di semplificazione;

c) collaborare con la struttura di missione di supporto al Ministro per la semplificazione normativa, con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione alla supervisione di ogni altra iniziativa normativa con prevalente finalità di semplificazione;

d) coordinare, riferendone al Ministro per la semplificazione normativa, le iniziative specifiche e i gruppi di lavoro costituiti da singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione e la qualità della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di componenti dell'Unità e invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unità;

e) coordinare la ricognizione da parte delle singole amministrazioni dei settori e delle materie in cui sia costituzionalmente legittimo l'intervento in via regolamentare dello Stato e svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e ove necessario impulso dell'attività di semplificazione normativa tramite fonti secondarie nelle materie di competenza statale;

f) coordinare l'attuazione normativa della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle altre leggi generali riguardanti l'attività amministrativa per i profili riguardanti la semplificazione e la qualità della regolazione;

g) formulare proposte per la definizione di indirizzi e criteri generali per il riordino normativo e la codificazione e sovrintendere alle conseguenti iniziative delle singole amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

h) definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e verificare preventivamente l'impatto sulla semplificazione e sulla qualità della regolazione dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti di iniziativa governativa;

i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo.

3. L'Unità promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione da parte degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Partecipa, altresì, ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualità della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.

Art. 4

Forme di consultazione

1. L'Unità svolge funzioni di supporto tecnico alle attività del tavolo permanente per la semplificazione istituito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle altre attività di consultazione, individuate dal Ministro per la semplificazione normativa.

2. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, l'Unità svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni, delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori e istituisce gruppi e altre forme di consultazione settoriale.

Art. 5

Segreteria tecnica

1. L'Unità si avvale della struttura di missione denominata segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2008.

Art. 6

Forme di collaborazione

1. L'Unità assicura lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione ed assistenza con le amministrazioni statali, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione.

2. Ulteriori forme di collaborazione e di intesa possono essere definite con protocolli d'intesa separati, ovvero con il decreto di riordino delle strutture della Presidenza, previsto dall'art. 1, comma 22-bis, terzultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Unità e della segreteria tecnica si provvede nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

Art. 8

Efficacia

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 12 settembre 2008.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio 12 settembre 2006, di costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 278