
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 21 marzo 2013, con la decorrenza indicata nel medesimo art. 4.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 ottobre 2008
G.U.R.I. 11 dicembre 2008, n. 289
Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonchè ai titoli di proprietà industriale concessi.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 21 marzo 2013, con la decorrenza indicata nel medesimo art. 4.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 171, relativo al regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali, prevede, all'art. 1, che le domande, redatte in conformità ai moduli disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attività produttive, siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina;
Vista la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive con la quale è stato precisato che la compilazione a macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche;
Vista la convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministero delle attività produttive e l'Unioncamere, che, in collaborazione con la società di informatica delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (InfoCamere s.c.p.a.), si impegna a sviluppare una procedura informatica che consenta, per via telematica, il deposito degli atti brevettuali, dei relativi seguiti nonchè la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, utilizzando, per svolgimento di tali attività la firma digitale;
Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle attività produttive recante le disposizioni in materia di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, successivamente indicato come codice ed in particolare l'art. 147, comma 1;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata e il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280;
Visto l'art. 1, comma 352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006, recante le norme per il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità nonchè di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;
Ritenuto opportuno dare attuazione alla procedura di deposito, per via telematica, delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonchè ai titoli di proprietà industriale concessi;
Preso atto che la trasmissione dei documenti all'Ufficio italiano brevetti e marchi avviene mediante l'utilizzo della firma digitale secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, per la garanzia e la certezza dell'origine e della non alterabilità;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 21 marzo 2013, con la decorrenza indicata nel medesimo art. 4.
Deposito telematico
1. Il deposito delle istanze, in formato non cartaceo, connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonchè ai titoli di proprietà industriale concessi, può essere effettuato, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, per via telematica mediante il collegamento al sito web telemaco.infocamere.it con le modalità di cui al successivo art. 2.
2. Il deposito delle istanze di cui al comma 1 in formato cartaceo, al quale si continua ad applicare la normativa vigente, deve essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. L'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvede alla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti.
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Effetti e modalità di effettuazione del deposito telematico
1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti di cui al precedente art. 1, comma 2, se eseguito con le modalità tecniche di cui all'allegato 1.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo gli importi e le modalità indicati al comma 1-quater, art. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, così come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, fermo restando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. La gestione dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria, connessi alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuata utilizzando il servizio di rete predisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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Orario
1. Il deposito telematico può essere svolto dall'utente anche fuori dell'orario di sportello degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
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Compiti dell'ufficio ricevente
1. L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la procedura di verifica del corretto invio del deposito nonchè del relativo ricevimento e comunica al depositante l'avvenuta ricezione notificando, altresì, il numero di protocollo informatico.
2. L'ufficiale rogante redige il verbale, nel rispetto della normativa vigente, assegnando il numero e la data di deposito, coincidente con quella di ricezione, ed apponendo la propria firma digitale; comunica, altresì, al depositante il numero e la data di deposito nonchè invia copia del verbale, se questa è richiesta.
3. L'ufficio ricevente invia la domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Roma, 24 ottobre 2008
Il Ministro: SCAJOLA
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ALLEGATO 1
La procedura di deposito telematico, che può essere eseguita esclusivamente da chi preventivamente si è registrato mediante collegamento al sito "webtelemaco.infocamere.it", prevede le fasi che di seguito vengono descritte:
fase 1 - predisposizione della/e istanza/e:
a) redazione del modulo dell'istanza in formato elettronico conforme allo "Schema XML" (W3C XML Schema 1.0) che definisce la struttura del documento in formato XML ed è disponibile sul sito internet: www.uibm.gov.it;
b) redazione della documentazione, prevista dalla normativa vigente, prodotta fin dall'origine elettronicamente in formato elettronico PDF o trasformata elettronicamente tramite scansione in formato PDF contenente le immagini in bianco e nero o a colori con risoluzione di 300 dpi;
c) apposizione della propria firma digitale su ciascun documento;
fase 2 - deposito dell'istanza:
a) collegamento al sito di cui sopra;
b) apertura di una sessione di deposito per ciascuna istanza;
c) allegazione del modulo XML e della documentazione precedentemente predisposta;
d) selezione di uno degli uffici on line indicati nel sito;
e) invio della istanza completa di allegati.