
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2008
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 236 G.U.R.I. 25 ottobre 2008, n. 251
Disciplina per la tenuta dei Registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 27).
N.d.R.: Il presente entra in vigore il 1° luglio 2009, per effetto dell'art. 43, comma 1, del medesimo regolamento.
TESTO COORDINATO (al Provv. IVASS 6 giugno 2016, n. 24)
L'ISVAP
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254 recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il provvedimento ISVAP 10 novembre 2006, n. 2472, recante disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Visto il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2006, n. 2495, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali. Registri assicurativi, moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio ed alla relazione semestrale. Comunicazioni alla banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;
adotta il seguente:
REGOLAMENTO
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 42, comma 3, e 101, commi 4 e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) "CARD": la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
b) "CARD-CID": la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
c) "CARD-CTT": la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
d) "coperture provvisorie": i contratti di breve durata che consentono di beneficiare delle prestazioni assicurative prima della emissione della polizza e del suo perfezionamento;
e) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
f) "diritto di recesso": il diritto del contraente di recedere da un contratto di assicurazione che, per i contratti di assicurazione sulla vita, è regolato dall'articolo 177 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
g) "forfait debitrice": i forfait e i rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;
h) "forfait gestionaria": i forfait e i rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestionaria per conto di altre imprese;
i) "forme pensionistiche individuali": le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
j) "principio IFRS 4": il principio contabile internazionale adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo ai contratti di assicurazione;
k) "impresa debitrice": l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;
l) "impresa designata": l'impresa designata alla liquidazione dei danni ai sensi del Titolo XVII, Capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e relative disposizioni attuative;
m) "impresa gestionaria": l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;
n) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
o) "partita di danno": l'insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o assicurato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di gestione;
p) "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
q) "richiesta di riscatto del contratto": la richiesta del contraente di ottenere il rimborso anticipato del capitale maturato relativo ad un contratto sulla vita ai sensi dell'articolo 1925 del codice civile;
r) "richiesta di riscatto del sinistro": la richiesta dell'assicurato civilmente responsabile di rimborsare le somme risarcite prevista da contratti caratterizzati da formule tariffarie con variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri;
s) "risarcimento diretto": la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
t) "sinistri CARD": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici). Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
u) "sinistri NO CARD": i sinistri e/o le partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi fino al 31 dicembre 2008;
v) "spese dirette": le spese sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile e le eventuali spese di salvataggio;
w) "Stanza di Compensazione": il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD;
x) "trasformazione": l'operazione, in qualunque forma realizzata, che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto di assicurazione originario attraverso l'emissione di un nuovo contratto;
y) "trattato": il contratto che sancisce condizioni e termini del rapporto di riassicurazione intercorrente tra impresa cedente e riassicuratore.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano:
a) alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
b) alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
c) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
d) alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
Art. 4
Compilazione dei registri assicurativi
1. I registri assicurativi di cui all'articolo 101 del decreto sono formati su supporti cartacei messi in uso secondo le disposizioni dell'articolo 2421, comma 3, del codice civile, ovvero su supporti informatici, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle relative norme di attuazione, nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.
2. Le annotazioni nei registri sono eseguite non oltre sessanta giorni dalla data delle operazioni cui si riferiscono.
3. Le imprese compilano registri assicurativi distinti per la gestione vita e per la gestione danni.
4. Le imprese compilano registri assicurativi distinti per l'assicurazione diretta e per la riassicurazione. In deroga al comma 3, è facoltà delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività di riassicurazione congiuntamente nei rami vita e nei rami danni compilare registri assicurativi unici per entrambe le gestioni.
5. Fermi restando i limiti di cui ai commi 3 e 4, è facoltà delle imprese riunire in un unico registro le annotazioni relative a più registri assicurativi a condizione che sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione di tutti gli elementi da riportare per ciascun ramo e in ciascun registro.
6. Nel caso di contratti che prevedono garanzie relative a più rami, le imprese annotano nei registri assicurativi le informazioni relative ai contratti e ai sinistri distintamente per ciascun ramo interessato secondo la classificazione prevista dall'articolo 2 del decreto.
7. Le annotazioni riportano il contenuto informativo minimo previsto dal presente Regolamento per ciascun registro assicurativo e secondo le istruzioni applicative di cui all'allegato 1. E' facoltà delle imprese aggiungere ulteriori informazioni purché sia salvaguardata la chiarezza del registro.
8. Le imprese adottano procedure e sistemi amministrativi e informatici che consentano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui all'allegato 1 e gli importi indicati in bilancio e nella documentazione di vigilanza secondo le istruzioni dettate nell'allegato stesso. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
9. Nel caso di contratti che prevedono garanzie relative a più rami, le imprese, ai fini della totalizzazione del numero complessivo dei contratti o delle quietanze, attribuiscono il contratto o la quietanza al ramo principale in termini di premio.
10. E' consentito lo storno di registrazioni effettuate solo nei casi di erronea annotazione. In tal caso nel registro sono riportate sequenzialmente l'annotazione stornata e l'eventuale registrazione sostitutiva.
Art. 5
Modalità di conservazione dei registri assicurativi
1. Le imprese di cui all'articolo 3, lettere a) e c), conservano i registri assicurativi presso la sede legale. Le imprese di cui all'articolo 3, lettere b) e d), conservano i registri assicurativi presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana.
2. Le imprese possono trasferire e conservare i registri assicurativi in luoghi diversi dalla sede legale o dalla sede secondaria purché siano situati nel territorio della Repubblica e siano garantite la possibilità di accesso nei locali da parte dell'ISVAP, direttamente o tramite soggetti incaricati dall'Autorità, l'affidabilità dei sistemi di archiviazione e la rapidità di reperimento dei documenti.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'elenco dei registri che intendono trasferire ai sensi del comma 2 con l'indicazione del periodo a cui si riferiscono, del nuovo indirizzo e delle motivazioni del trasferimento. Le imprese possono procedere al trasferimento dei registri assicurativi decorsi sessanta giorni dalla data in cui l'ISVAP ha ricevuto la comunicazione, qualora l'Autorità, nello stesso termine, non disponga altrimenti.
4. La conservazione dei registri formati su supporti informatici e la conservazione digitale sostitutiva dei registri formati su supporti cartacei avviene nel rispetto delle regole stabilite per la conservazione dei documenti originali dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative disposizioni di attuazione. La conservazione dei registri formati su supporti informatici o la stampa dei registri formati su supporto cartaceo è effettuata alla chiusura di ciascun trimestre.
5. Le imprese conservano i registri assicurativi per il termine di cui all'articolo 2220, comma 1, del codice civile dalla data dell'ultima registrazione. Le imprese conservano il registro dei contratti emessi nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, per venti anni dalla data dell'ultima registrazione.
6. Le imprese rendono disponibili le informazioni contenute nei registri assicurativi in basi di dati, conservate fino al termine di cui al comma 5, che consentano l'estrazione e l'elaborazione elettronica delle informazioni relative anche a più registri.
7. La comunicazione di cui al comma 3 è dovuta, ove ne sia consentito per legge il trasferimento, anche per i libri e registri prescritti dal codice civile, da leggi tributarie o da altre leggi speciali, diversi dai registri assicurativi.
8. I registri assicurativi sono resi leggibili e, a richiesta dell'ISVAP, disponibili su supporto cartaceo presso il luogo di conservazione dei registri nel caso di verifiche, controlli o ispezioni.
Art. 6
Coassicurazione
1. I contratti e i sinistri in coassicurazione sono registrati sia dall'impresa delegataria che dall'impresa delegante per la rispettiva quota.
2. Fermo restando il termine per la registrazione dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, i termini di cui all'articolo 4, comma 2, per la repertoriazione da parte dell'impresa delegante delle movimentazioni dei contratti e dei sinistri in delega altrui decorrono dalla data di ricezione delle comunicazioni trasmesse dalle imprese delegatarie, le quali sono tenute a trasmettere le informazioni entro sessanta giorni dalla data delle relative operazioni.
Art. 7
Contratti collettivi, convenzioni e contratti generali di riassicurazione
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del Provv. ISVAP 16 aprile 2010, n. 2796)
1. Nel caso di contratti collettivi, di convenzioni o di contratti generali di riassicurazione, le imprese riportano nei registri assicurativi le annotazioni con riferimento anche alle singole posizioni o applicazioni o ai singoli rapporti di riassicurazione stipulati in esecuzione dei contratti generali. In caso di contratti collettivi o di convenzioni assunti in coassicurazione, le registrazioni delle singole posizioni o applicazioni sono effettuate dall'impresa delegataria.
2. Con riferimento alle singole posizioni o applicazioni o ai singoli rapporti di riassicurazione, i registri assicurativi riportano almeno le informazioni di cui all'allegato 1.
3. Con riferimento al registro dei contratti emessi dalle imprese autorizzate all'attività di assicurazione nei rami danni, per le singole posizioni o applicazioni il cui premio unitario non è superiore a euro 100 e la copertura assicurativa è accessoria alla vendita di un prodotto o alla prestazione di un servizio, le imprese, in deroga al comma 1 e al comma 2, forniscono evidenza di tali posizioni o applicazioni in separati elenchi che:
1) riportano, in sostituzione dei dati di cui al comma 2, le informazioni che consentono di individuare in modo univoco l'unità di rischio posta in copertura e il periodo della copertura; l'ISVAP si riserva di verificare che i dati sostitutivi raggiungano i medesimi obiettivi di informativa dei dati sostituiti;
2) sono aggiornati con le informazioni o i dati di cui al punto 1) non oltre novanta giorni dalla data della singola adesione o inclusione;
3) sono formati come documenti informatici e conservati in maniera digitale alla chiusura di ciascun trimestre nel rispetto delle regole stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative disposizioni di attuazione, per il termine di cui all'art. 2220, comma 1, del codice civile dalla data dell'ultima annotazione. Si applica l'art. 5, comma 8.
4. Con riferimento alle singole posizioni o applicazioni di cui al comma 3 le imprese individuano, sulla base di criteri previamente formalizzati che tengano conto delle caratteristiche della copertura e delle modalità di identificazione dell'assicurato, i contratti collettivi o le convenzioni per le quali le informazioni sulle singole posizioni o applicazioni previste dal comma 3 sono disponibili solo al momento del sinistro. In tali casi le singole posizioni o applicazioni non sono oggetto di registrazione ai sensi del presente articolo. Le imprese conservano evidenza dell'elenco di tali contratti e convenzioni e dei criteri utilizzati per la loro individuazione.
Art. 8
Modalità di conservazione dei documenti
1. Le imprese conservano le proposte di assicurazione, i contratti di assicurazione, i trattati, i certificati medici, i fascicoli di sinistro, le comunicazioni delle imprese delegatarie, delle imprese cedenti e delle imprese gestionarie e, in genere, la documentazione di supporto per le annotazioni nei registri assicurativi, per il termine di cui all'articolo 2220, comma 1, del codice civile. Le imprese conservano presso la sede legale o presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica l'evidenza aggiornata dei luoghi di conservazione dei predetti documenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
2. Le imprese conservano, anche oltre il termine previsto dall'articolo 2220, comma 1, del codice civile:
a) gli originali dei contratti di assicurazione emessi e sottoscritti dal contraente e la documentazione connessa, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto;
b) i fascicoli di sinistro dei rami danni, per cinque anni dalla data della eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette.
3. Le imprese possono effettuare la conservazione digitale sostitutiva dei documenti di cui al comma 1 secondo le disposizioni di cui all'articolo 2220 del codice civile, e per i contratti di assicurazione e i contratti generali di riassicurazione, nel rispetto delle regole stabilite per la conservazione dei documenti originali unici dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. Le imprese adottano procedure idonee a documentare in modo certo la data di pervenimento presso l'impresa o altro soggetto legittimato a riceverli dei documenti rilevanti ai fini della tenuta dei registri assicurativi.
5. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni conservano, nel fascicolo di sinistro, i diari di trattazione relativi ai sinistri per i quali debba essere utilizzato il metodo dell'inventario ai sensi del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, secondo le istruzioni di cui all'allegato 1.
Titolo II
Registri delle imprese autorizzate all'attività di assicurazione vita
Art. 9
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che sono autorizzate ad esercitare l'attività di assicurazione nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto.
Art. 10
Registro dei contratti emessi
1. Nel registro dei contratti emessi le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di emissione, i dati relativi:
a) ai contratti emessi, ivi comprese le coperture provvisorie;
b) ai contratti acquisiti tramite trasferimenti di portafoglio;
c) ai contratti derivanti da trasformazione;
d) alle appendici di polizza che incidono sugli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'articolo 1325 del codice civile.
2. Il registro, ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 5, è suddiviso in due sezioni:
a) la prima sezione, contenente i dati relativi ai contratti di nuova emissione, a quelli acquisiti tramite trasferimenti di portafoglio, a quelli derivanti da trasformazione e alle appendici di polizza;
b) la seconda sezione, contenente i dati relativi ai contratti già emessi.
3. Nella prima sezione del registro le imprese indicano:
a) la data di emissione del contratto;
b) il numero del contratto;
c) il codice tariffa assegnato dall'impresa;
d) la data di pervenimento della proposta di assicurazione;
e) il numero della proposta di assicurazione nel caso in cui non si tratti di proposta/ polizza;
f) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del contraente;
g) il codice fiscale del contraente;
h) la periodicità dei pagamenti;
i) il frazionamento del premio annuo in termini di numero di date;
j) la data di decorrenza del contratto;
k) la data di scadenza del contratto;
l) la durata del contratto;
m) il premio unico o di prima annualità, o la prima rata di premio in caso di frazionamento;
n) il ramo interessato;
o) il codice identificativo della modalità di assunzione in portafoglio;
p) il codice identificativo dell'intermediario;
q) che si tratta di un forma pensionistica individuale;
r) qualora l'impresa sia tenuta alla redazione del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali o rientri nell'area di consolidamento di una impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, se il contratto non rientra nell'ambito di applicazione del principio IFRS 4.
4. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nella prima sezione del registro il numero complessivo dei contratti e l'importo totale dei relativi premi, distinti per ramo e per anno di decorrenza, separatamente per i contratti di nuova emissione, per quelli acquisiti tramite trasferimenti di portafoglio, per quelli derivanti da trasformazione e per le appendici di polizza.
5. Nella seconda sezione del registro le imprese indicano:
a) la data di emissione della quietanza di premio;
b) il numero del contratto;
c) la periodicità dei pagamenti;
d) il frazionamento del premio annuo;
e) il numero d'ordine del premio annuo, del premio unico ricorrente, dei versamenti aggiuntivi o della rata in caso di frazionamento;
f) la data di scadenza nel caso di premi annui o di premi unici ricorrenti o la data di pagamento nel caso di versamenti aggiuntivi;
g) il premio di annualità successive, il versamento aggiuntivo o la rata di premio successiva alla prima come risultanti dalla quietanza;
h) il ramo interessato.
6. Nella seconda sezione del registro le imprese riportano altresì le quietanze di premio stornate, in ordine cronologico di storno, e in particolare le quietanze precedentemente iscritte nella predetta sezione e non pagate o relative a contratti oggetto di trasferimento di portafoglio. Le imprese indicano, oltre alle informazioni di cui al comma 5, anche la data dello storno.
7. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nella seconda sezione del registro l'importo totale dei premi, distinti per ramo e per anno di scadenza, e l'importo totale dei premi relativi a quietanze di premio non pagate o trasferite, distinte per ramo e per anno di scadenza.
Art. 11
Registro dei contratti stornati
1. Nel registro dei contratti stornati le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di storno, i contratti stornati a seguito di risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, comma 2, del codice civile, di mancato perfezionamento, di esercizio del diritto di recesso o per altra causa e i contratti ceduti tramite trasferimento di portafoglio.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di effetto dello storno;
b) il numero del contratto;
c) la data di decorrenza del contratto;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del contraente;
e) il codice fiscale del contraente;
f) il premio, unico o di prima annualità, o la prima rata di premio, in caso di frazionamento, relativi a contratti di nuova emissione eventualmente stornati;
g) il ramo interessato;
h) un codice identificativo della causale dello storno del contratto.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei contratti e l'importo totale dei premi stornati, distinti per ramo e per anno di decorrenza del contratto.
Art. 12
Registro dei contratti scaduti
1. Nel registro dei contratti scaduti le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di scadenza, i contratti giunti a scadenza.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data in cui il contratto è scaduto;
b) il numero del contratto;
c) la data di decorrenza del contratto;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del contraente;
e) il codice fiscale del contraente;
f) l'importo della prestazione;
g) un codice identificativo della prestazione;
h) il ramo interessato.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei contratti scaduti e l'importo totale delle somme, distinti per ramo.
Art. 13
Registro dei contratti riscattati
1. Nel registro dei contratti riscattati le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di pervenimento della richiesta, i contratti per i quali sia stato esercitato il diritto di riscatto.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di pervenimento della richiesta del riscatto del contratto;
b) il numero del contratto;
c) la data di decorrenza del contratto;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del contraente;
e) il codice fiscale del contraente;
f) il valore di riscatto;
g) il ramo interessato;
h) un codice che individui le richieste di riscatto del contratto parziale o totale.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro, separatamente per i riscatti parziali e per quelli totali, il numero complessivo dei contratti riscattati e l'importo totale delle somme da pagare, distinti per ramo.
Art. 14
Registro dei contratti trasformati
1. Nel registro dei contratti trasformati le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di pervenimento dell'atto con il quale il contraente manifesta la propria volontà, i contratti emessi che siano stati trasformati in altre forme contrattuali.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di pervenimento dell'atto con il quale il contraente manifesta la propria volontà di trasformare il contratto;
b) il numero del contratto trasformato;
c) la data di decorrenza del contratto trasformato;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del contraente;
e) il codice fiscale del contraente;
f) un codice che individui le trasformazioni realizzate attraverso il riscatto del precedente contratto;
g) la riserva matematica maturata o il valore di riscatto del contratto trasformato;
h) il ramo interessato per il contratto trasformato;
i) il numero del nuovo contratto;
j) il ramo interessato per il nuovo contratto.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei contratti trasformati, distinti per ramo di provenienza, dando separata evidenza del numero delle trasformazioni realizzate attraverso il riscatto del contratto.
Art. 15
Registro dei sinistri denunciati
1. Nel registro dei sinistri denunciati le imprese riportano analiticamente i sinistri secondo l'ordine cronologico di pervenimento delle relative denunce.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di pervenimento della denuncia;
b) il numero del contratto;
c) la data di decorrenza del contratto;
d) la data di accadimento del sinistro;
e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale dell'assicurato;
f) il ramo interessato.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei sinistri denunciati, distinti per ramo.
Art. 16
Registro dei sinistri pagati
1. Nel registro dei sinistri pagati le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di pagamento, le somme pagate a titolo di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di pagamento delle somme;
b) il numero del contratto;
c) la data di decorrenza del contratto;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del beneficiario risultanti dal mezzo di pagamento utilizzato;
e) l'importo pagato;
f) il ramo interessato;
g) la causale del pagamento.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri pagati, distinti per ramo e per causale di pagamento.
Art. 17
Registro dei reclami
1. Nel registro dei reclami le imprese riportano i prospetti statistici trimestrali, il prospetto riepilogativo annuale e le relative relazioni predisposte dal responsabile dell'Internal Auditing di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
Art. 18
Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche vita
(sostituito dall'art. 29, comma 1, del Provv. IVASS 6 giugno 2016, n. 24)
1. Nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche vita di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Codice, le imprese riportano l'elenco analitico e la situazione riepilogativa delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche alla fine di ciascun mese.
2. Il registro è suddiviso in tre sezioni:
a) la prima sezione riporta le attività a copertura delle riserve tecniche vita di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Codice, diverse da quelle relative a contratti direttamente collegati a indici o a quote di OICR o derivanti dalla gestione dei fondi pensione, e delle riserve tecniche da costituirsi in relazione ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2 nei casi previsti dal comma 4 dello stesso articolo;
b) la seconda sezione riporta le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Codice relative a contratti direttamente collegati a indici o a quote di OICR di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del Codice;
c) la terza sezione riporta le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Codice derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
3. In ciascuna sezione del registro sono annotati mensilmente i movimenti in entrata o in uscita delle singole attività e, in deroga all'art. 4, comma 2, non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.
4. Tra i movimenti sono riportate le variazioni in aumento o in diminuzione degli attivi e l'iscrizione di nuove attività, registrando in uscita l'intero importo precedente e in entrata l'intero nuovo importo della medesima attività. Per ciascun movimento sono annotati la data di registrazione, la descrizione dell'attività, il relativo codice, la quantità e l'importo. Per i depositi bancari, i crediti e gli altri attivi si fa riferimento alle variazioni complessive degli stessi risultanti dai saldi mensili.
5. Le attività a copertura delle riserve tecniche di cui alla prima sezione sono iscritte nel registro sulla base dell'importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
6. Abrogato.
7. Le attività a copertura delle riserve relative ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del Codice e derivanti dalla gestione dei fondi pensione sono iscritte nel registro sulla base del valore corrente alla data di riferimento secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
8. Al termine di ogni mese, le imprese riportano in ciascuna sezione del registro l'elenco analitico delle attività a copertura delle riserve tecniche.
9. Al termine di ciascun mese, le imprese evidenziano in ciascuna sezione del registro l'importo complessivo delle riserve tecniche da coprire e l'importo totale delle attività a copertura delle riserve tecniche, distinto per codice, fatto salvo l'obbligo di procedervi tempestivamente qualora si verifichino eventi o circostanze che ne modifichino in modo significativo il valore o la composizione del portafoglio.
10. Per ciascuna sezione le imprese determinano, alla fine di ciascun trimestre, l'importo complessivo delle riserve tecniche relative ai contratti in vigore alla data di riferimento. Entro il mese successivo a quello di riferimento le imprese riportano nel registro l'importo aggiornato delle riserve tecniche, tenuto conto di quanto indicato nel regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016, fatto salvo l'obbligo di procedervi tempestivamente qualora si verifichino eventi o circostanze che ne modifichino in modo significativo il valore o la composizione del portafoglio.
11. Abrogato.
12. Per le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le imprese annotano distintamente, all'interno di ciascuna delle prime due sezioni del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche vita, i movimenti in entrata e in uscita delle singole attività a copertura, l'elenco analitico delle attività e l'importo delle riserve tecniche secondo le disposizioni dei commi da 3 a 9. Ai fini della determinazione del valore degli attivi a copertura delle forme pensionistiche individuali da iscrivere nel registro, si considera il costo relativo all'insieme delle attività acquisite dall'impresa.
Titolo III
Registri delle imprese autorizzate all'attività di assicurazione danni
Capo I
Registri delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile autoveicoli e natanti
Art. 19
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che sono autorizzate ad esercitare l'attività di assicurazione nei rami danni 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.
2. Le imprese designate sono tenute alla compilazione dei registri assicurativi, ad eccezione del registro dei contratti emessi, secondo le modalità previste dal presente Capo. I registri tenuti in qualità di impresa designata sono distinti da quelli relativi alla propria gestione.
Art. 20
Principi di redazione
1. Per i registri assicurativi attinenti alla movimentazione dei sinistri, le imprese distinguono le registrazioni e le totalizzazioni finali secondo le seguenti tipologie di gestione:
a) partite di danno NO CARD;
b) partite di danno CARD trattate dall'impresa in qualità di gestionaria e i relativi forfait;
c) partite di danno CARD trattate, per conto dell'impresa (debitrice), da altre imprese in qualità di gestionarie.
2. E' facoltà delle imprese compilare registri unici distinguendo le scritture mensili per tipologia di gestione. In tal caso l'ordine delle annotazioni è riferito alle registrazioni relative al stessa tipologia di gestione.
3. In deroga all'articolo 4, comma 2, è facoltà delle imprese riportare le movimentazioni relative alla modifica della tipologia di gestione o del tipo di pagamento, parziale o totale, solo in occasione della chiusura della partita di danno o alla chiusura dell'esercizio affinché la sequenza delle registrazioni dimostri il raggiungimento dello stato finale del sinistro.
4. In deroga all'articolo 4, comma 10, l'eventuale registrazione sostitutiva è riportata, nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà concessa dal comma 2, nella sezione relativa alla tipologia di gestione corretta dello stesso mese.
5. Il termine di sessanta giorni per la registrazione delle movimentazioni dei sinistri gestiti da altre imprese in applicazione della CARD decorre dalla data di ricevimento delle informazioni dall'impresa gestionaria o dall'ente gestore della Stanza di Compensazione.
6. Per i sinistri in coassicurazione è facoltà dell'impresa delegante attribuire le relative partite di danno alla tipologia di gestione NO CARD tenendo conto, nell'indicazione degli importi, dell'effetto dei forfait gestionaria e debitrice.
7. Le imprese non sono tenute a riportare nei registri i movimenti relativi ai recuperi a titolo di franchigia, di surrogazione o a seguito di richiesta di riscatto del sinistro. Qualora le imprese intendano annotare i predetti fatti le registrazioni devono essere chiaramente individuabili e non devono concorrere alla determinazione delle totalizzazioni finali.
8. I sinistri trasferiti in occasione di trasferimenti di portafoglio sono analiticamente riportati dalla cessionaria nel registro dei sinistri denunciati e dalla cedente nel registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo. La movimentazione successiva del sinistro è effettuata come se lo stesso fosse sempre stato imputato alla società cessionaria. Dei predetti sinistri è data specifica evidenza nelle totalizzazioni finali relative all'esercizio in cui ha avuto effetto il trasferimento.
9. Per le partite di danno, relative a sinistri che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa, registrate come partite di danno CARD non sono riportati forfait gestionaria e forfait debitrice.
Art. 21
Registro dei contratti emessi
1. Nel registro dei contratti emessi le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di emissione, i dati relativi:
a) ai contratti emessi, ivi comprese le coperture provvisorie;
b) ai contratti acquisiti tramite trasferimenti di portafoglio;
c) alle appendici di polizza che incidono sugli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'articolo 1325 del codice civile.
2. Il registro, ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 5, è suddiviso in due sezioni:
a) la prima sezione contenente i dati relativi ai contratti di nuova emissione;
b) la seconda sezione contenente i dati relativi ai contratti già emessi.
3. Nella prima sezione le imprese indicano:
a) la data di emissione del contratto;
b) il numero del contratto;
c) il codice tariffa assegnato dall'impresa;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del contraente;
e) il codice fiscale del contraente;
f) i dati della targa o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo assicurato;
g) il frazionamento del premio annuo;
h) la data di effetto del contratto;
i) la data di scadenza del contratto;
j) la durata del contratto;
k) il premio di prima annualità o la prima rata di premio;
l) il ramo interessato;
m) il codice identificativo della modalità di assunzione in portafoglio;
n) il codice identificativo dell'intermediario;
o) qualora l'impresa sia tenuta alla redazione del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali o rientri nell'area di consolidamento di una impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, se il contratto non rientra nell'ambito di applicazione del principio IFRS 4.
4. Nella prima sezione del registro le imprese riportano altresì, dandone adeguata evidenza, i contratti ceduti tramite trasferimento di portafoglio o stornati, in ordine cronologico di storno. Le imprese indicano, oltre alle informazioni di cui al comma 3, anche la data dello storno.
5. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nella prima sezione del registro il numero complessivo dei contratti e l'importo totale dei premi, distinti per ramo e per anno di effetto, separatamente per i contratti di nuova emissione, per quelli acquisiti tramite trasferimenti di portafoglio, per quelli derivanti da sostituzione e per le appendici di polizza.
6. Nella seconda sezione del registro le imprese indicano:
a) la data di emissione della quietanza di premio;
b) il numero del contratto;
c) il frazionamento del premio annuo;
d) il numero d'ordine del premio annuo o della rata in caso di frazionamento;
e) la data di effetto della quietanza;
f) il premio di annualità successive o la rata di premio successiva alla prima come risultanti dalla quietanza;
g) il ramo interessato.
7. Nella seconda sezione del registro le imprese riportano altresì le quietanze di premio stornate, in ordine cronologico di storno, e in particolare le quietanze precedentemente iscritte nella predetta sezione e non pagate o relative a contratti oggetto di trasferimento di portafoglio. Le imprese indicano, oltre alle informazioni di cui al comma 6, anche la data dello storno.
8. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nella seconda sezione del registro il numero complessivo delle quietanze e l'importo totale dei premi, distinti per ramo e per anno di effetto e l'importo totale dei premi relativi a quietanze di premio non pagate o trasferite, distinte per ramo e per anno di effetto.
Art. 22
Registro dei sinistri denunciati
1. Nel registro dei sinistri denunciati le imprese riportano analiticamente le partite di danno denunciate, regolate o meno secondo la procedura del risarcimento diretto.
2. Le imprese annotano i sinistri secondo l'ordine cronologico con il quale pervengono le relative denunce o richieste di risarcimento. Le imprese registrano il sinistro una sola volta per ciascuna tipologia di gestione interessata al pervenimento della prima notizia di accadimento (denuncia o richiesta di risarcimento).
3. I sinistri denunciati per i quali si modifica la tipologia di gestione nel corso dell'esercizio di pervenimento della prima notizia di accadimento sono riportati nel registro dei sinistri denunciati ma non concorrono alla totalizzazione finale relativa alla tipologia di gestione rilevata al momento dell'apertura. La partita di danno stornata è riportata nelle totalizzazioni finali, di cui al comma 5, relative alla tipologia di gestione rilevata al momento della sua chiusura o alla chiusura dell'esercizio.
4. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di pervenimento della denuncia o della richiesta di risarcimento o della comunicazione da parte dell'impresa gestionaria;
b) il numero del sinistro;
c) il numero del contratto colpito dal sinistro;
d) la data di accadimento del sinistro;
e) i dati della targa o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo assicurato;
f) i dati della targa o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo danneggiato o, se non presenti, il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del danneggiato;
g) l'indicatore della tipologia di gestione da aprire;
h) il codice identificativo dell'impresa di controparte;
i) Il ramo interessato.
5. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei sinistri denunciati, distinti per esercizio di avvenimento.
Art. 23
Registro dei sinistri pagati
1. Nel registro dei sinistri pagati le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di pagamento, le partite di danno pagate anche a titolo parziale.
2. Nel registro le imprese riportano su due righe sequenziali lo storno delle partite di danno, indicate come pagate parzialmente, eliminate nel corso dello stesso esercizio senza che sia stato pagato alcun ulteriore indennizzo per quella tipologia di gestione e il pagamento con il codice corretto (pagato totale).
3. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di pagamento;
b) l'anno di accadimento del sinistro;
c) il numero del sinistro;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del soggetto risultante dal mezzo di pagamento utilizzato;
e) l'importo pagato per risarcimenti, spese dirette o forfait debitrice;
f) la tipologia di gestione relativa alla partita di danno pagata;
g) il codice identificativo dell'impresa di controparte;
h) un codice che individui i pagamenti parziali o totali riferito alla partita di danno che chiude una determinata tipologia di gestione;
i) un codice che individui i pagamenti parziali o totali riferito alla partita di danno che chiude l'intero sinistro;
j) per i pagamenti relativi a partite di danno CARD trattate dall'impresa in qualità di gestionaria l'importo del forfait gestionaria ricevuto o da ricevere a fronte di quel pagamento;
k) il ramo interessato.
4. E' facoltà delle imprese annotare le spese di liquidazione in un'unica registrazione cumulativa per ciascuna tipologia di gestione, per ciascun esercizio di accadimento dei sinistri cui si riferiscono e distintamente per le spese interne ed esterne. La registrazione fa riferimento alle spese sostenute almeno in ciascun semestre ed è effettuata entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri pagati, nonché la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento.
Art. 24
Registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo
1. Nel registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di eliminazione, le partite di danno, denunciate nell'esercizio o ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente, eliminate senza che sia stato pagato alcun indennizzo. Nel registro sono anche riportate le partite di danno ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente per cui risulta modificata nell'esercizio la tipologia di gestione.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data in cui la procedura di liquidazione è stata chiusa;
b) l'anno di accadimento del sinistro;
c) il numero del sinistro;
d) la tipologia di gestione relativa alla partita di danno da eliminare;
e) la eventuale nuova tipologia di gestione della partita di danno;
f) il codice identificativo dell'impresa di controparte;
g) un codice che individui l'eliminazione della partita di danno che chiude l'intero sinistro;
h) il ramo interessato.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento e per causale di uscita (eliminazione senza pagamento di indennizzo o modifica della tipologia di gestione).
Art. 25
Registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio
1. Nel registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio le imprese riportano analiticamente, in ordine di data di accadimento del sinistro e di numero di sinistro, tutte le partite di danno che, alla chiusura dell'esercizio, risultano ancora da pagare. Nell'intestazione di ciascuna pagina del registro le imprese indicano la data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di accadimento del sinistro;
b) il numero del sinistro;
c) i dati della targa o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo assicurato;
d) i dati della targa o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo danneggiato o, se non presenti, il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del danneggiato;
e) il codice identificativo dell'impresa di controparte;
f) l'importo ancora da pagare per risarcimenti e spese dirette distintamente per le partite CARD e NO CARD o i forfait debitrice;
g) la tipologia di gestione della partita di danno da pagare;
h) per le partite rientranti nella gestione CARD l'importo dei forfait gestionaria da ricevere per quelle partite;
i) un codice di riferimento per sinistri con soli danni a persone, con soli danni a cose o con danni sia a cose che a persone;
j) se trattasi di sinistro in contenzioso;
k) il ramo interessato.
3. E' facoltà delle imprese annotare le spese di liquidazione in un'unica registrazione cumulativa per ciascuna tipologia di gestione, per ciascun esercizio di accadimento dei sinistri cui si riferiscono e distintamente per le spese interne ed esterne.
4. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, distinti per esercizio di avvenimento.
Art. 26
Registro dei sinistri per i quali è stata riaperta la procedura di liquidazione
1. Nel registro dei sinistri per i quali è stata riaperta la procedura di liquidazione le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di riapertura, le partite di danno per le quali è stata riaperta la procedura di liquidazione o modificata la tipologia di gestione rispetto a quella rilevata al momento della chiusura dell'esercizio precedente.
2. Le partite di danno riaperte in un esercizio che sono eliminate senza pagamento di indennizzo nel medesimo esercizio o per le quali si modifica la tipologia di gestione nel medesimo esercizio sono riportate nel registro dei riaperti ma non concorrono alla totalizzazione finale relativa alla tipologia di gestione rilevata al momento della riapertura. La partita di danno stornata è riportata nelle totalizzazioni finali, di cui al comma 4, relative alla tipologia di gestione rilevata al momento della sua chiusura o alla chiusura dell'esercizio.
3. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di riapertura della procedura di liquidazione;
b) l'anno di accadimento del sinistro;
c) il numero del sinistro;
d) la eventuale tipologia di gestione di provenienza della partita di danno ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente;
e) la tipologia di gestione della partita di danno riaperta;
f) il codice identificativo dell'impresa di controparte;
g) il ramo interessato.
4. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo e l'importo dei sinistri per i quali è stata riaperta la procedura di liquidazione, distinti per esercizio di avvenimento e per causale di entrata (riapertura della procedura di liquidazione o modifica della tipologia di gestione).
Capo II
Registri delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni in rami diversi dalla responsabilità civile autoveicoli e natanti
Art. 27
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), autorizzate ad esercitare l'attività di assicurazione nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, diversi dai rami 10 e 12.
Art. 28
Principi di redazione
1. In deroga all'articolo 4, comma 2, è facoltà delle imprese riportare le movimentazioni relative alla modifica del tipo di pagamento, parziale o totale, solo in occasione della chiusura della partita di danno o alla chiusura dell'esercizio affinché la sequenza delle registrazioni dimostri il raggiungimento dello stato finale del sinistro.
2. Le imprese non sono tenute a riportare nei registri i movimenti relativi ai recuperi a titolo di franchigia, di surrogazione o a seguito di richiesta di riscatto del sinistro. Qualora le imprese intendano annotare i predetti fatti le registrazioni devono essere chiaramente individuabili e non devono concorrere alla determinazione delle totalizzazioni finali.
3. Nel caso di trasferimenti di portafoglio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8.
Art. 29
Registro dei contratti emessi
1. Per la compilazione del registro dei contratti emessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, ad eccezione del comma 3, lettera f).
Art. 30
Registro dei sinistri denunciati
1. Nel registro dei sinistri denunciati le imprese riportano analiticamente i sinistri secondo l'ordine cronologico con il quale pervengono le relative denunce o richieste di risarcimento.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di pervenimento della denuncia o della richiesta di risarcimento;
b) il numero del sinistro;
c) il numero del contratto colpito dal sinistro;
d) la data di accadimento del sinistro;
e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del contraente;
f) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale dell'assicurato o del danneggiato;
g) il ramo interessato.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei sinistri denunciati, distinti per ramo e per esercizio di avvenimento.
Art. 31
Registro dei sinistri pagati
1. Nel registro dei sinistri pagati le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di pagamento, le partite di danno pagate anche a titolo parziale.
2. Nel registro le imprese indicano su due righe sequenziali lo storno delle partite di danno, indicate come pagate parzialmente, eliminate nel corso dello stesso esercizio senza che sia pagato alcun ulteriore indennizzo e il pagamento con il codice corretto (pagato totale).
3. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di pagamento;
b) l'anno di accadimento del sinistro;
c) il numero del sinistro;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del soggetto risultante dal mezzo di pagamento utilizzato;
e) l'importo pagato per risarcimenti e spese dirette;
f) un codice che individui i pagamenti parziali o totali riferito alla partita di danno che chiude l'intero sinistro;
g) il ramo interessato.
4. E' facoltà delle imprese annotare le spese di liquidazione in un'unica registrazione cumulativa per ciascun esercizio di accadimento dei sinistri cui si riferiscono. La registrazione fa riferimento alle spese sostenute almeno in ciascun semestre ed è effettuata entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri pagati, nonché la riserva caduta, distinti per ramo e per esercizio di avvenimento.
Art. 32
Registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo
1. Nel registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di eliminazione, i sinistri, denunciati nell'esercizio o ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente, eliminati senza che sia stato pagato alcun indennizzo.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data in cui la procedura di liquidazione è stata chiusa;
b) l'anno di accadimento del sinistro;
c) il numero del sinistro;
d) il ramo interessato.
3. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo e la riserva caduta, distinti per ramo e per esercizio di avvenimento.
Art. 33
Registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio
1. Nel registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio le imprese riportano analiticamente, in ordine di data di accadimento del sinistro e di numero di sinistro, tutti i sinistri che, alla chiusura dell'esercizio, risultano ancora da pagare. Nell'intestazione di ciascuna pagina del registro le imprese indicano la data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
2. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di accadimento del sinistro;
b) il numero del sinistro;
c) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale del contraente;
d) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale dell'assicurato o del danneggiato;
e) l'importo ancora da pagare per risarcimenti e spese dirette;
f) se trattasi di sinistro in contenzioso;
g) il ramo interessato.
3. E' facoltà delle imprese annotare le spese di liquidazione in un'unica registrazione cumulativa per ciascun esercizio di accadimento dei sinistri cui si riferiscono.
4. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, distinti per ramo e per esercizio di avvenimento.
Art. 34
Registro dei sinistri per i quali è stata riaperta la procedura di liquidazione
1. Nel registro dei sinistri per i quali è stata riaperta la procedura di liquidazione le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di riapertura, i sinistri per i quali è stata riaperta la procedura di liquidazione.
2. I sinistri riaperti in un esercizio che sono eliminati senza pagamento di indennizzo nel medesimo esercizio sono riportati nel registro dei riaperti ma non concorrono alla totalizzazione finale.
3. Nel registro le imprese indicano:
a) la data di riapertura della procedura di liquidazione;
b) l'anno di accadimento del sinistro;
c) il numero del sinistro;
d) il ramo interessato.
4. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei sinistri per i quali è stata riaperta la procedura di liquidazione, distinti per ramo e per esercizio di avvenimento.
Capo III
Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche danni
Art. 35
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), autorizzate ad esercitare l'attività di assicurazione nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.
Art. 36
Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche danni
(sostituito dall'art. 30, comma 1, del Provv. IVASS 6 giugno 2016, n. 24)
1. Nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche danni di cui agli articoli 36 -bis e 36-ter del Codice le imprese riportano l'elenco analitico e la situazione riepilogativa delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche alla fine di ciascun mese.
2. Nel registro sono annotati mensilmente i movimenti in entrata o in uscita delle singole attività e, in deroga all'art. 4, comma 2, non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.
3. Tra i movimenti sono riportate le variazioni in aumento o in diminuzione degli attivi e l'iscrizione di nuove attività, registrando in uscita l'intero importo precedente e in entrata l'intero nuovo importo della medesima attività. Per ciascun movimento sono annotati la data di registrazione, la descrizione dell'attività, il relativo codice, le quantità e l'importo. Per i depositi bancari, i crediti e gli altri attivi si fa riferimento alle variazioni complessive degli stessi risultanti dai saldi mensili.
4. Le attività a copertura delle riserve tecniche sono iscritte nel registro sulla base dell'importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
5. Abrogato.
6. Al termine di ciascun mese, le imprese riportano nel registro l'elenco analitico delle attività a copertura delle riserve tecniche.
7. Al termine di ciascun mese, le imprese evidenziano nel registro l'importo complessivo delle riserve tecniche da coprire e l'importo totale delle attività a copertura delle riserve tecniche, distinto per codice, fatto salvo l'obbligo di procedervi tempestivamente qualora si verifichino eventi o circostanze che ne modifichino in modo significativo il valore o la composizione del portafoglio.
8. Abrogato.
9. Abrogato.
10. Le imprese determinano alla fine di ciascun trimestre, l'importo complessivo delle riserve tecniche relative ai contratti in vigore alla data di riferimento, tenuto conto di quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016, fatto salvo l'obbligo di procedervi tempestivamente qualora si verifichino eventi o circostanze che ne modifichino in modo significativo il valore o la composizione del portafoglio. Entro il mese successivo a quello di riferimento le imprese riportano nel registro l'importo aggiornato delle riserve tecniche.
Capo IV
Registro reclami
Art. 37
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), autorizzate ad esercitare l'attività di assicurazione nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.
Art. 38
Registro dei reclami
1. Nel registro dei reclami le imprese riportano i prospetti statistici trimestrali, il prospetto riepilogativo annuale e le relative relazioni predisposte dal responsabile dell'Internal Auditing di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
Titolo IV
Registri delle imprese autorizzate all'attività di riassicuraazione
Art. 39
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, autorizzate ad esercitare l'attività di riassicurazione.
Art. 39-bis
Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche delle imprese di riassicurazione
(introdotto dall'art. 31, comma 1, del Provv. IVASS 6 giugno 2016, n. 24)
1. Nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 65-bis del Codice, le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) riportano l'elenco analitico e la situazione riepilogativa delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche alla fine di ciascun mese.
2. Le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione compilano registri distinti per l'assicurazione diretta e per la riassicurazione.
3. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) compilano i registri distinti per la riassicurazione vita e danni.
4. In deroga al comma 3, è facoltà delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività di riassicurazione congiuntamente nei rami vita e nei rami danni compilare un unico registro. In questo caso il registro è distinto in due sezioni:
a) Sezione I - Attività a copertura delle riserve tecniche della riassicurazione danni;
b) Sezione II - Attività a copertura delle riserve tecniche della riassicurazione vita.
5. Nel registro sono annotati mensilmente i movimenti in entrata o in uscita delle singole attività non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.
6. Tra i movimenti sono riportate le variazioni in aumento o in diminuzione degli attivi e l'iscrizione di nuove attività, registrando in uscita l'intero importo precedente e in entrata l'intero nuovo importo della medesima attività. Per ciascun movimento sono annotati la data di registrazione, la descrizione dell'attività, il relativo codice, le quantità e l'importo. Per i depositi bancari, i crediti e gli altri attivi si fa riferimento alle variazioni complessive degli stessi risultanti dai saldi mensili.
7. Le attività a copertura delle riserve tecniche sono iscritte nel registro sulla base dell'importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
8. Al termine di ciascun mese, le imprese di cui al comma 1 riportano nel registro l'elenco analitico delle attività a copertura delle riserve tecniche.
9. Al termine di ciascun mese le imprese di cui al comma 1 evidenziano nel registro, per singola sezione, l'importo complessivo delle riserve tecniche da coprire e l'importo totale delle attività a copertura delle riserve tecniche distinto per codice, fatto salvo l'obbligo di procedervi tempestivamente qualora si verifichino eventi o circostanze che ne modifichino in modo significativo il valore o la composizione del portafoglio.
10. Le imprese di cui al comma 1 determinano, alla fine di ciascun trimestre, l'importo complessivo delle riserve tecniche relative ai contratti in vigore alla data di riferimento tenuto conto di quanto indicato nel regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016, fatto salvo l'obbligo di procedervi tempestivamente qualora si verifichino eventi o circostanze che ne modifichino in modo significativo il valore o la composizione del portafoglio.
11. Il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche è formato su supporto cartaceo messo in uso secondo le disposizioni dell'art. 2421, comma 3, del codice civile, ovvero su supporto informatico, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative norme di attuazione, nonchè dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.
12. Al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni relative alle modalità di conservazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
Art. 40
Registro dei trattati
1. Nel registro dei trattati le imprese riportano analiticamente, in ordine cronologico di emissione, i trattati conclusi e i trattati acquisiti tramite trasferimenti di portafoglio.
2. Nella registro le imprese indicano:
a) la data di emissione del trattato;
b) il numero del trattato;
c) la denominazione della cedente;
d) lo Stato della cedente;
e) la data di inizio della copertura;
f) la data di fine della copertura;
g) la durata del trattato;
h) un codice identificativo dei trattati a tacito rinnovo;
i) il ramo interessato;
j) il codice identificativo dell'intermediario;
k) la tipologia della copertura;
l) qualora l'impresa sia tenuta alla redazione del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali o rientri nell'area di consolidamento di una impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, se il trattato non rientra nell'ambito di applicazione del principio IFRS 4.
3. Nel registro le imprese riportano, in ordine cronologico di storno, i trattati ceduti tramite trasferimento di portafoglio o stornati. Le imprese indicano, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche la data dello storno.
4. Al termine di ciascun esercizio, le imprese evidenziano nel registro il numero complessivo dei trattati conclusi o acquisiti tramite trasferimento di portafoglio, distinti per ramo, e il numero complessivo dei trattati stornati o ceduti tramite trasferimento di portafoglio, distinti per ramo.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 41
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento sono abrogati:
a) la circolare ISVAP n. 99 del 30 giugno 1988;
b) il provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, limitatamente agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater;
c) il provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 148, limitatamente agli articoli 5 bis e 5 ter;
d) il provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2006, n. 2495, limitatamente all'articolo 4 e al paragrafo II - Registri assicurativi (rami 10 + 12) - delle istruzioni allegate al medesimo provvedimento.
Art. 42
Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo l'obbligo di riportare le informazioni previste dal presente Regolamento per ciascun registro, è consentito continuare ad utilizzare i supporti cartacei in uso alla data di entrata in vigore del Regolamento, fino al loro esaurimento.
2. In sede di prima applicazione le imprese comunicano all'ISVAP, entro il 15 luglio 2009, l'elenco dei libri e registri obbligatori, inclusi quelli assicurativi, con l'indicazione del luogo di conservazione.
3. Per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita emessi prima della data del 31 dicembre 2007, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 12, si applicano a partire dal mese di effetto dell'operazione di adeguamento.
4. In sede di prima applicazione è consentito alle imprese di cui all'articolo 3, autorizzate ad esercitare l'attività di riassicurazione, annotare nel registro di cui all'articolo 40, entro il 1° settembre 2009, i trattati in corso o cessati per i quali permangono solo sinistri da pagare alla data di entrata in vigore del Regolamento.
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2009.
2. Le partite di danno relative a sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa sono registrate come partite di danno NO CARD per i sinistri avvenuti entro il 31 dicembre 2008 e come partite di danno CARD per i sinistri verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. E' facoltà delle imprese registrare come partite di danno CARD le partite relative a sinistri che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa avvenuti entro il 31 dicembre 2008. In tal caso le totalizzazioni finali dovranno riportare separatamente le informazioni relative a detti sinistri.
Art. 44
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.
Roma, 14 ottobre 2008
Il presidente: GIANNINI
ALLEGATO 1
Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi
A) Istruzioni di carattere generale
a) I casi di erronea annotazione per i quali è consentito lo storno ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Regolamento sono, a titolo esemplificativo: la registrazione di un contratto o di una quietanza emessi contenenti informazioni errate, la eliminazione di una riapertura, lo storno amministrativo di un pagamento all'assicurato, al beneficiario o al danneggiato collegato al buon esito del pagamento stesso. La registrazione di storno riporta la data dello storno ed è individuata con un apposito codice.
b) Per data di emissione o per data di effetto dello storno del contratto, dell'appendice o della quietanza si intende la data in cui il contratto, l'appendice o la quietanza sono generati o eliminati dal portafoglio. Nel caso di disdetta, riscatto o mancato pagamento del premio, è consentito all'impresa non annotare lo storno del contratto, dell'appendice o della quietanza solo nel caso in cui non sia stata ancora riportata nel registro, nel rispetto dei termini per l'effettuazione delle registrazioni, l'annotazione relativa al contratto, all'appendice o alla quietanza emessi.
c) Nei casi in cui al momento dell'emissione del contratto la data di decorrenza non è nota in quanto dipende dalla data di pagamento del premio è consentito registrare la polizza al momento dell'emissione senza valorizzare il relativo campo. Successivamente si procederà alla registrazione come appendice indicando la decorrenza.
d) Nel campo "numero d'ordine" del registro dei contratti emessi è riportata la posizione che il premio corrisposto occupa su un ideale asse temporale coincidente con la durata, contrattualmente prevista, del periodo di pagamento dei premi attribuendo il numero 1 al premio alla sottoscrizione (ad esempio nel caso di una polizza con frazionamento semestrale, per la quale è stato effettuato un versamento aggiuntivo il primo anno, alla seconda rata di premio corrisposta nel terzo anno sarà attribuito il numero d'ordine 7). Relativamente ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del regolamento la determinazione del numero d'ordine è effettuata a partire dalla data di emissione del contratto.
e) Con riferimento al registro dei contratti emessi dei rami danni, nel caso di risoluzione contrattuale in corso d'anno con rimborso del premio sono riportati, in ordine cronologico di storno, i contratti (nella prima sezione) o le quietanze (nella seconda sezione) precedentemente emessi e non più efficaci per un periodo residuo.
f) Con riferimento al registro dei contratti emessi dei rami danni, nel caso di emissione di un'appendice che comporti variazione del premio, in occasione del quietanzamento (ad esempio sostituzione del veicolo alla scadenza della polizza) è consentito registrare alternativamente:
- l'appendice, nella prima sezione, e lo storno della quietanza, qualora già registrata, e la annotazione del titolo sostitutivo, nella seconda sezione;
- la sola appendice di polizza con il premio integrativo nella prima sezione.
g) Per i registri relativi ai sinistri pagati, gli estremi del beneficiario o del soggetto risarcito sono quelli risultanti dal mezzo di pagamento utilizzato (bonifico, assegno, etc....).
h) Le annotazioni relative a contratti o a sinistri in coassicurazione indicano:
- se l'impresa agisce in qualità di delegataria;
- se l'impresa è delegante.
i) Dai diari di trattazione relativi ai sinistri di cui all'articolo 8, comma 5, deve desumersi la valutazione del liquidatore, datata e siglata, sull'importo ancora da pagare al termine di ciascun esercizio. Le imprese conservano le revisioni o gli aggiornamenti degli importi ancora da pagare al termine di ciascun esercizio effettuati dai liquidatori secondo modalità che consentono l'identificazione del soggetto che ha effettuato la valutazione e la data di immissione della registrazione.
j) Le spese di liquidazione non costituiscono indennizzo o spesa diretta; pertanto, una spesa di liquidazione, sostenuta o da sostenere in relazione ad un determinato sinistro chiuso, è riportata tra gli importi pagati o riservati ma non dà luogo alla movimentazione del numero dei sinistri riaperti o riservati.
k) Ai fini della compilazione dei registri assicurativi per trasferimento di portafoglio si intende qualsiasi trasferimento derivante dalle operazioni straordinarie di cui al Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.
l) Per "codice identificativo dell'intermediario" si intende il "numero di iscrizione" al Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nel caso di intermediario con residenza in Italia, ovvero il "codice interno elenco" attribuito con l'iscrizione dell'intermediario nell'elenco annesso al Registro, se l'intermediario è iscritto in un altro Stato membro ed opera nel territorio della Repubblica italiana.
B) Dettaglio delle informazioni richieste
E' consentito alle imprese utilizzare codifiche proprie purché non sia diminuito il livello di dettaglio delle informazioni richieste dal seguente elenco e sia predisposta un'apposita tabella di decodifica, che dovrà essere conservata con le stesse modalità previste per i registri cui si riferisce. Con riferimento alle indicazioni da riportare nei singoli registri le imprese utilizzano almeno il seguente livello di dettaglio:
1. periodicità dei pagamenti:
- premio unico
- premio unico ricorrente
- premio annuo
2. frazionamento del premio annuo
- annuo
- semestrale
- ...
3. modalità di assunzione in portafoglio
- contratto di nuova emissione
- contratto acquisito tramite trasferimenti di portafoglio o di posizione previdenziale
- contratto derivante da trasformazione
- contratto derivante da sostituzione
- appendice di polizza
4. numero d'ordine del premio annuo, del premio unico ricorrente, dei versamenti aggiuntivi o della rata in caso di frazionamento: 2, 3...
5. causale di storno del contratto:
- mancato pagamento
- mancato perfezionamento
- recesso
- trasferimento di portafoglio o di posizione previdenziale
- ...
6. tipo di prestazione dei contratti scaduti
- capitale
- rendita
- rendita con opzione per il capitale
7. causale del pagamento dei sinistri pagati relativi ai rami vita
- capitale
- rendita
- riscatto o anticipazioni per polizze previdenziali
- sinistro
8. codice delle attività a copertura delle riserve tecniche: secondo le disposizioni attuative in materia di attivi a copertura delle imprese di assicurazione
9. tipologie di gestione r.c.auto:
- partite di danno no card
- partite di danno card trattate dall'impresa in qualità di gestionaria e relativi forfait
- partite di danno card trattate, per conto dell'impresa (debitrice), da altre imprese in qualità di gestionarie
10. Stato della cedente: codice U.I.C.
11. tipologia della copertura riassicurativa
- Quota Share
- Quota Share Variabile
- Eccedente
- Cover facoltativo/obbligatorio
- Open Cover
- Stop Loss (eccesso globale di perdita su un dato portafoglio di rischi)
- Eccesso sinistri per rischio/evento
- Eccesso sinistri per rischio
- Eccesso sinistri per evento
- Eccesso sinistri "Back-up"
- Reinstatement cover
- Eccesso sinistri in aggregato
- Eccesso sinistri illimitato
- Altri proporzionali
- Altri non proporzionali
C) Raccordo tra i registri, il bilancio e altri documenti di vigilanza
1. Registro dei sinistri pagati dei rami vita
L'importo totale dei sinistri pagati per ciascuna causale di pagamento deve raccordarsi con le rispettive voci 11, 12 e 13 del conto tecnico vita per singolo ramo - portafoglio italiano
2. Registro dei sinistri denunciati dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con la colonna (c) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card (29A.1), sinistri card (29A.2), forfait gestionaria (29A.3) e forfait debitrice (29A.4)
3. Registro dei sinistri pagati dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo, l'importo totale dei sinistri pagati e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (j), (J) e la somma delle colonne (R1) e (R2) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card, sinistri card, forfait gestionaria e forfait debitrice
4. Registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo dei sinistri e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento e causale di uscita, deve raccordarsi con le colonne (r3), (R3), (r4), (R4) e (f) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card, sinistri card, forfait gestionaria e forfait debitrice
5. Registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo e l'importo dei sinistri ancora da pagare, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (r14) e (R14) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card, sinistri card, forfait gestionaria e forfait debitrice
6. Registro dei sinistri per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione dei rami r.c. auto e natanti
Il numero complessivo e l'importo dei sinistri in entrata dell'esercizio, distinti per esercizio di avvenimento e causale di entrata, deve raccordarsi con le colonne (r6), (R6) e (g) del modulo 29A per ciascuna tipologia di gestione: sinistri no card, sinistri card, forfait gestionaria e forfait debitrice
7. Registro dei sinistri denunciati degli altri rami danni
Il numero complessivo dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con la colonna (c) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e della colonna (b) del modulo 28 per gli altri rami danni
8. Registro dei sinistri pagati degli altri rami danni
Il numero complessivo, l'importo totale dei sinistri pagati e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (j), (J) e una colonna pari alla somma delle colonne (R1) e (R2) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e delle colonne (g), (G) e (R1) del modulo 28 per gli altri rami danni
9. Registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo degli altri rami danni
Il numero complessivo dei sinistri e la riserva caduta, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (r3), (R3) e (f) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e delle colonne (r3), (R3) e (d) del modulo 28 per gli altri rami danni
10. Registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio degli altri rami danni
Il numero complessivo e l'importo dei sinistri ancora da pagare, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con le colonne (r11) e (R11) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e delle colonne (r7) e (R7) del modulo 28 per gli altri rami danni
11. Registro dei sinistri per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione degli altri rami danni
Il numero complessivo dei sinistri riaperti, distinti per esercizio di avvenimento, deve raccordarsi con la colonna (g) del modulo 29 per il ramo responsabilità civile generale e della colonna (e) del modulo 28 per gli altri rami danni.
12. Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
L'importo totale delle attività a copertura delle riserve tecniche, distinto per codice, e l'importo complessivo delle riserve tecniche da coprire deve raccordarsi con i rispettivi valori riportati nelle comunicazioni periodiche delle attività a copertura trasmesse all'ISVAP secondo le disposizioni attuative in materia di attivi a copertura delle imprese di assicurazione.
D) Informazioni da riportare nei registri assicurativi per i contratti di cui all'articolo 7 del Regolamento
Per i soli registri di seguito elencati è consentito alle imprese limitare alle seguenti informazioni il contenuto delle registrazioni relative alle singole posizioni o applicazioni dei contratti collettivi, delle convenzioni e dei contratti generali di riassicurazione.
Registri delle imprese autorizzate all'attività di assicurazione vita
1. Registro dei contratti emessi - prima sezione:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), f) e g) (con riferimento alla singola posizione), j), k), m), n).
2. Registro dei contratti emessi - seconda sezione:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), g), h).
3. Registro dei contratti stornati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), g).
4. Registro dei contratti scaduti:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), h).
5. Registro dei contratti riscattati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), g).
6. Registro dei contratti trasformati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), h), i), j).
7. Registro dei sinistri denunciati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d), e) (con riferimento alla singola posizione), f).
8. Registro dei sinistri pagati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) (con riferimento alla singola posizione), e), f), g).
Registri delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni danni
1. Registro dei contratti emessi - prima sezione:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), d) ed e) (con riferimento alla singola posizione), f) (con riferimento ai soli rami responsabilità civile autoveicoli e natanti), h), i), k), l).
2. Registro dei contratti emessi - seconda sezione:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola posizione o applicazione anche il numero del contratto collettivo o della convenzione), e), f), g).
Registri delle imprese autorizzate all'attività di riassicurazione
1. Registro dei trattati:
lettere a), b) (indicando oltre al numero della singola applicazione anche il numero del contratto generale di riassicurazione), c), i), k).