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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 ottobre 2008

G.U.R.S. 7 novembre 2008, n. 51

Disposizioni relative all'accesso dei cacciatori provenienti da altre regioni che attuano il principio di reciprocità per l'esercizio dell'attività venatoria in Sicilia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto presidenziale n. 4037 del 9 ottobre 2006, con il quale è stato conferito all'arch. Giuseppe Morale l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali;

Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008, con la quale il dirigente del servizio XI è stato delegato ad attuare i provvedimenti relativi agli artt. 5, 6, 16, 22, 25, 26, 38, 41, 45 e 46 della legge regionale n. 33/97;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 2, lett. s, della citata legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto l'art. 22, comma 5, lett. d, della predetta legge, che testualmente recita: "il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale";

Visto, inoltre, il citato art. 22, comma 5 alla lett. b, secondo periodo, come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2001, che testualmente recita: "Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità";

Visto il successivo comma 6 dello stesso art. 22 della legge regionale n. 33/97 che testualmente prescrive: "Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione Siciliana";

Visto il decreto n. 1649 del 28 settembre 2001, con il quale sono stati individuati le aree, i servizi e le unità operative di base del dipartimento regionale interventi strutturali nonché le competenze ad esse assegnate;

Ravvisata la necessità di individuare nelle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali gli organi del servizio XI del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste territorialmente competenti ad ammettere i cacciatori provenienti dalle regioni che attuano il principio di reciprocità, previa presentazione di richiesta di ammissione per l'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia di competenza territoriale;

Ravvisata, altresì, la necessità di aggiornare e armonizzare sia le direttive emanate con il decreto n. 622 del 18 marzo 1998 e con il successivo decreto n. 2611 del 3 agosto 1998 di modifica, sia le istruzioni impartite con la nota n. 8140 del 15 dicembre 1999, con le circolari nn. 296 e 297 del 18 maggio 2001, intervenute a seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 7/2001, e con il decreto n. 1277 del 30 settembre 2004;

Ravvisata l'opportunità di accelerare e snellire i procedimenti amministrativi di formazione delle graduatorie e di ammissione dei cacciatori provenienti da altre regioni agli ambiti territoriali di caccia della Sicilia;

Ritenuto necessario, per lo snellimento delle procedure amministrative, demandare direttamente alle unità operative periferiche del servizio XI - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, il compito di formulare le graduatorie dei cacciatori extraregionali per gli ambiti territoriali di caccia di competenza, così come regolarmente avviene per i cacciatori residenti in Sicilia;

Ritenuto, inoltre, necessario l'aggiornamento della modulistica relativa all'istanza di ammissione, all'autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto, alla conferma a fruire dell'autorizzazione ed alla notifica dell'avvenuta ammissione a seguito dello scorrimento della graduatoria;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, l'accesso dei cacciatori provenienti dalle regioni che attuano il principio di reciprocità, per l'esercizio dell'attività venatoria in Sicilia, è regolamentato dalle disposizioni contenute nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le graduatorie di ammissione, una per ciascun ambito territoriale di caccia, sono formulate dalle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali territorialmente competenti ed emanate con un unico provvedimento dall'unità operativa n. 56 del servizio XI avente competenza in materia.

Art. 3

Le disposizioni di cui al presente decreto, che sostituiscono ogni altra precedente disposizione difforme in materia, si applicano a decorrere dalla stagione venatoria 2010/2011 cioè dalle istanze prodotte a partire dall'1 gennaio 2009.

Art. 4

A partire dall'1 gennaio 2009 sono adottati i seguenti modelli, che fanno parte integrante del presente provvedimento:

- modello B: domanda che dovrà essere utilizzata dai cacciatori non residenti in Sicilia per richiedere l'ammissione ad un ambito territoriale di caccia della regione;

- modello C: autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto;

- modello D: conferma a fruire dell'autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto;

- modello E: notifica dell'avvenuta ammissione a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Palermo, 13 ottobre 2008.

ALBANESE

Allegato 1

1. Domande di ammissione dei cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia, provenienti dalle regioni che attuano il principio di reciprocità, per l'esercizio dell'attività venatoria possono richiedere l'accesso ad un solo ambito territoriale di caccia siciliano.

Le richieste per l'ammissione, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, devono essere redatte sull'apposito modello (mod. B) diffuso per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute in Sicilia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet dell'Assessorato dell'agricoltura: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm.

Le richieste devono essere trasmesse all'unità operativa - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, avente competenza territoriale sull'A.T.C., nell'arco di tempo compreso tra il primo giorno utile di gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno e danno diritto all'inserimento nelle graduatorie relative alla stagione venatoria successiva.

A titolo di esempio si rappresenta che le richieste pervenute alla R.F.V.A. di Enna dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e ritenute valide, consentono l'inserimento nelle graduatorie per l'ammissione ad esercitare la caccia nella stagione venatoria 2010/2011, nell'A.T.C. di EN1 o di EN2.

Le richieste possono essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata A.R. e sono inserite in graduatoria per ordine cronologico, secondo la data di consegna, evidenziata dal timbro di arrivo apposto sulla domanda dall'ufficio ricevente, oppure la data di spedizione della raccomandata. Nel caso in cui le richieste vengano trasmesse erroneamente presso altri uffici regionali saranno inserite in graduatoria secondo data di spedizione della raccomandata, se spedite tramite il servizio postale, o dalla data rilevata dal timbro datario (o dal protocollo informatico) di arrivo presso l'ufficio di accettazione, se consegnate a mano.

Tutte le richieste consegnate o fatte pervenire incomplete (senza l'A.T.C. o l'annata venatoria), illeggibili, non redatte sul modello B, dovranno essere opportunamente integrate e saranno inserite in graduatoria in relazione alla data di integrazione rilevabile come sopra citato.

Le domande pervenute senza firma in originale, o senza i dati anagrafici indispensabili all'identificazione del richiedente, saranno archiviate.

2. Modalità di ammissione e formazione delle graduatorie

In relazione al numero dei cacciatori annualmente ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia siciliano ogni ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale procede all'ammissione dei cacciatori extraregionali nell'ambito richiesto, seguendo l'ordine cronologico di inserimento in graduatoria delle richieste.

A parità di data di presentazione o di spedizione della richiesta vengono applicati i seguenti criteri di ammissione e nell'ordine di priorità che segue:

1) nascita in Sicilia;

2) anzianità;

3) sorteggio.

Sono esclusi da ogni graduatoria i cacciatori che propongono una o più domande per l'ammissione a più di un ambito territoriale di caccia siciliano. A tale scopo le unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, entro il 30 aprile di ogni anno devono effettuare un controllo incrociato delle graduatorie.

Le graduatorie provinciali dei cacciatori extraregionali che hanno presentato richieste valide, distinte per ambito territoriale di caccia, vengono formulate dalle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, e raccolte dalla U.O. n. 56 del servizio XI per l'approvazione in un unico provvedimento emesso annualmente entro il 10 maggio. Tale provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è notificato alle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali per gli adempimenti successivi.

3. Cacciatori ammessi

Ogni ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, sulla base del numero dei cacciatori extraregionali ammissibili in ciascun A.T.C. ricavato dall'indice di densità venatoria di quell'anno, trasmette entro il 31 maggio ai cacciatori ammessi i seguenti documenti:

- autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia prescelto (modello C);

- schema di lettera di conferma a fruire dell'autorizzazione (modello D).

I cacciatori che riceveranno l'autorizzazione dovranno effettuare, pena la decadenza dell'ammissione, i seguenti adempimenti:

a) versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari a euro 84,00, da effettuare sul c/c postale n. 10575900, intestato al Banco di Sicilia - Cassiere della Regione Siciliana;

b) far pervenire a mano o a mezzo posta, presso la ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale che ha trasmesso la notifica, entro e non oltre il 30 giugno, la lettera di conferma (modello D), allegando ad essa l'attestazione originale del predetto versamento di euro 84,00.

Non saranno presi in considerazione stampati diversi dal modello D o ricevute di versamento non originali o inviate a mezzo fax. Espletati gli adempimenti sopra indicati, il cacciatore viene considerato automaticamente ammesso ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia prescelto e la lettera ricevuta dalla R.F.V.A. (modello C) ha valenza di autorizzazione da esibire, in caso di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza, unitamente alla licenza di porto d'armi per uso caccia e all'attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa.

Il mancato versamento della tassa di concessione regionale e/o la mancata presentazione della documentazione di cui alla lett. b) alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente entro il termine del 30 giugno, comportano la decadenza dell'ammissione e la non validità dell'autorizzazione ricevuta.

Le unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali sono tenute a trasmettere alla sede centrale del servizio XI l'elenco dei cacciatori ammessi che non hanno ottemperato agli adempimenti necessari e che, pertanto, sono da ritenere esclusi dalle graduatorie.

4. Scorrimento delle graduatorie

Trascorso il termine di cui al punto 3), lett. b), le unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, effettueranno entro il 15 luglio di ogni anno lo scorrimento delle graduatorie di un numero di posti pari al numero dei cacciatori ammessi che hanno rinunciato ad esercitare la caccia in Sicilia o che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al precedente punto 3, lett. a) e b).

Inoltre, qualora il numero dei cacciatori regionali in regola con la domanda di ammissione risulti inferiore al numero di cacciatori regionali ammissibili per ogni A.T.C. stabilito con apposito provvedimento, la graduatoria dei cacciatori extraregionali scorrerà di un numero pari ai posti rimasti disponibili, mantenendo invariato il numero totale di cacciatori (regionali ed extraregionali) ammissibili per ciascun A.T.C.

Tutti i cacciatori extraregionali ammessi per effetto dello scorrimento delle graduatorie riceveranno notifica dell'avvenuta ammissione (modello E) e dovranno recarsi personalmente, ovvero tramite persona delegata, presso la sede della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale che ha trasmesso loro la notifica per fare apporre sul tesserino venatorio, rilasciato dalla regione o provincia di appartenenza, il timbro che dà diritto di accesso all'A.T.C. siciliano richiesto.

L'acquisizione di tale diritto è subordinata all'esibizione in originale dei seguenti documenti:

- modello E (ammissione);

- licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;

- polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97;

- attestazione e ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari ad euro 84,00, effettuata sul c/c postale n. 10575900, intestato al Banco di Sicilia - Cassiere della Regione Siciliana (la sezione del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dalla R.F.V.A.);

- certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani al seguito, di data anteriore di venti giorni decorrenti dal primo giorno di caccia nel territorio siciliano.

Le unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, controllata la suddetta documentazione, provvederanno a segnare sul tesserino venatorio del cacciatore la sigla dell'ambito territoriale di caccia di ammissione, apporre il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario addetto alla verifica.

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