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DECISIONE N. 2008/763/CE DELLA COMMISSIONE, 29 settembre 2008

G.U.U.E. 1 ottobre 2008, n. 262

Decisione che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

1) Le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali dovrebbero essere espresse quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno considerato, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.

2) Occorre che gli Stati membri basino il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali sui dati raccolti. Ai fini di tale calcolo è possibile utilizzare anche stime significative dal punto di vista statistico.

3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 266 del 26.9.2006.

(2)

GU L 114 del 27.4.2006.

Art. 1

1. Gli Stati membri calcolano le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali in un determinato anno quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro in detto anno, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.

2. L'immissione nel mercato di ogni batteria è conteggiata una sola volta.

Art. 2

Il calcolo di cui all'articolo 1 è basato sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione