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LEGGE REGIONALE 25 settembre 2008, n. 8

G.U.R.S. 29 settembre 2008, n. 45

Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008", recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1

1. All'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Al fine di consentire l'accelerazione dei provvedimenti di concessione dei benefici di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, l'accettazione della transazione di cui al comma precedente costituisce criterio di priorità temporale di trattazione nello scorrimento delle relative graduatorie approvate alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 settembre 2008.

LOMBARDO

DI MAURO

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca