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LEGGE REGIONALE 14 agosto 2008, n. 5

G.U.R.S. 18 agosto 2008, n. 38

Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti".

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica per gli aeroporti già in esercizio alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 14 agosto 2008.

LOMBARDO

BUFARDECI

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti