
REGOLAMENTO (CE) N. 619/2008 DELLA COMMISSIONE, 27 giugno 2008
G.U.U.E. 28 giugno 2008, n. L 168
Apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 409/2011)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° luglio 2008
Applicabile dal: 1° luglio 2008
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta, per taluni prodotti lattiero-caseari, da una restituzione all'esportazione nella misura necessaria a consentire l'esportazione di tali prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.
2) Il regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione (2) ha stabilito le norme relative alla procedura di gara concernente le restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere di cui al codice ex 0402 10 19 9000, il burro naturale in blocchi di cui al codice ex 0405 10 19 9700, il butteroil in contenitori di cui al codice ex 0405 90 10 9000. Il regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), abroga il regolamento (CE) n. 580/2004 a decorrere dal 1° luglio 2008.
3) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2007, occorre aprire una gara permanente per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento. Poiché il regolamento (CE) n. 1454/2007 non contiene tutte le norme specifiche per il settore lattiero-caseario finora incluse nel regolamento (CE) n. 580/2004, è opportuno istituire tali norme a decorrere dalla data di abrogazione di detto regolamento. Per motivi di ordine pratico e a fini di chiarezza e di semplificazione, è opportuno stabilire un unico regolamento che includa anche le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (4) e del regolamento (CE) n. 582/2004, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (5).
4) Il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (6), si applica alla totalità dei titoli di esportazione e delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario. I titoli rilasciati nell'ambito della gara aperta ai sensi del presente regolamento si riferiscono a prodotti specifici ed è pertanto opportuno prevedere norme specifiche che derogano alle norme generali sui titoli di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1282/2006. A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1454/2007, i titoli sono rilasciati dal competente organismo nazionale entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore della decisione della Commissione che fissa una restituzione massima ed il titolo di esportazione è valido a partire dalla data effettiva di rilascio. E' pertanto opportuno stabilire un periodo di validità diverso da quello previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 al fine di garantire lo stesso periodo di validità per tutti i titoli rilasciati.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 299 del 16.11.2007. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008).
GU L 90 del 27.3.2004. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007).
GU L 325 dell'11.12.2007.
GU L 90 del 27.3.2004. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007 (GU L 337 del 21.12.2007).
GU L 90 del 27.3.2004. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007.
GU L 234 del 29.8.2006. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007).
Campo d'applicazione
E' indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione per i seguenti prodotti lattiero-caseari previsti nell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (1), in modo da garantire la parità di accesso di tutte le persone stabilite nella Comunità:
a) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui al codice prodotto ex 0405 10 19 9700;
b) butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 20 kg, di cui al codice prodotto ex 0405 90 10 9000;
c) latte scremato in polvere in sacchi di almeno 25 kg di peso netto, contenente non oltre lo 0,5% in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice prodotto ex 0402 10 19 9000.
GU L 366 del 24.12.1987
Destinazione
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 151/2009)
I prodotti di cui all'articolo 1 sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto:
a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Stati Uniti d'America e la Santa Sede (Città del Vaticano);
b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.
d) le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (*).
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(*) GU L 102 del 17.4.1999.
Disposizioni applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 (1), (CE) n. 1282/2006 e (CE) n. 1454/2007.
GU L 152 del 24.6.2000.
Presentazione delle offerte
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 150/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 409/2011)
1. Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate.
2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del martedì che precede la data di chiusura di cui al terzo comma, con le seguenti eccezioni:
a) in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì;
b) in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì.
Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.
Ciascun periodo di gara finisce alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:
a) in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì;
b) in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì.
Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.
3. Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.
4. Le offerte sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato II.
5. Ogni offerta è presentata distintamente, in base alla destinazione, per uno dei codici prodotto di cui all'articolo 1.
6. Oltre a quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1454/2007, l'offerta deve indicare nella casella 16 della domanda di titolo il codice prodotto per la restituzione all'esportazione, preceduto da "ex", di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Quantitativi oggetto della domanda
Per i prodotti di cui all'articolo 1, ogni offerta deve riguardare un quantitativo minimo pari ad almeno 10 tonnellate.
Cauzioni
La cauzione di gara è pari al 15% dell'importo massimo più recente della restituzione per lo stesso codice prodotto e la stessa destinazione. L'importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 5 EUR per 100 kg.
Comunicazione delle offerte alla Commissione
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1454/2007, gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione, entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara quale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, tutte le offerte valide avvalendosi del formulario riportato nell'allegato I del presente regolamento.
Titoli di esportazione
1. Non si applica l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006.
2. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, il periodo di validità del titolo di esportazione inizia a partire dalla data effettiva di rilascio e termina alla fine del quarto mese successivo al mese in cui finisce il periodo di gara, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO I
STATO MEMBRO:
Persona da contattare:
Telefono:
Fax:
E-mail:
A. Burro 82%
Stato membro:
Concessione di una restituzione per l'esportazione di burro (82%) del codice prodotto ex 0405 10 19 9700 verso taluni paesi terzi [regolamento (CE) n. 619/2008) Numero di gara: .../R/200. Scadenza del periodo di gara:
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Offerta n. |
Offerente n. [1] |
Quantitativo (tonnellate) |
Destinazione |
Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
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[1] A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara. |
B. Butteroil
Stato membro:
Concessione di una restituzione per l'esportazione di butteriol del codice prodotto ex 0405 90 10 9000 verso taluni paesi terzi [regolamento (CE) n. 619/2008) Numero di gara: .../R/200. Scadenza del periodo di gara:
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Offerta n. |
Offerente n. [1] |
Quantitativo (tonnellate) |
Destinazione |
Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
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[1] A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara. |
C. Latte scremato in polvere
Stato membro:
Concessione di una restituzione per l'esportazione di latte scremato in polvere del codice prodotto ex 0402 10 19 9000 verso taluni paesi terzi [regolamento (CE) n. 619/2008) Numero di gara: .../R/200. Scadenza del periodo di gara:
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Offerta n. |
Offerente n. [1] |
Quantitativo (tonnellate) |
Destinazione |
Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
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[1] A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara. |
ALLEGATO II
Autorità degli Stati membri competenti a ricevere le offerte ai sensi del regolamento (CE) n. 1454/2007 e del presente regolamento:
...omissis...
IT |
Ministero del commercio internazionale Direzione generale per la politica commerciale DIV. II Viale Boston 25 I-00142 Roma Tel: + 39 06 59 93 22 04 Fax: + 39 06 59 93 21 41 |
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