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REGOLAMENTO (CE) N. 535/2008 DELLA COMMISSIONE, 13 giugno 2008

G.U.U.E. 14 giugno 2008, n. L 156

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 4 luglio 2008

Applicabile dal: 4 luglio 2008 (vedi nota)

Nota

L'articolo 4 del presente regolamento si applica a decorrere dal 4 gennaio 2009.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (1), in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV.

2) E' quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri.

3) Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

4) E' pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. E' opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 168 del 28.6.2007.

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

Art. 2

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:

a) "lungo periodo (in relazione al ciclo vitale": un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione;

b) "effetto indesiderato": situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l'altro, un grado significativo di:

i) degrado dell'habitat;

ii) competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo;

iii) ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie;

iv) predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone;

v) depauperamento delle risorse alimentari autoctone;

vi) diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi.

Art. 3

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.

2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni:

a) nome scientifico della specie;

b) distribuzione geografica;

c) habitat e biologia;

d) produzione acquicola;

e) impatto delle introduzioni;

f) fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione;

g) coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007.

Art. 4

1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un sistema informativo contenente i dati di tutte le domande di autorizzazione per l'introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti. Gli Stati membri compilano, per ogni domanda di autorizzazione, una scheda informativa contenente i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e conforme al modello ivi riportato.

2. Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati membri istituiscono un sito Internet in cui figurano le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento. Il sito è conforme agli orientamenti dell'"iniziativa per l'accessibilità del web".

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del sito Internet.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 4 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

Scheda informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1

La scheda informativa va compilata per un movimento singolo/multiplo (1) (introduzione/traslocazione) di una specie esotica/localmente assente

1. Informazioni generali

1.1. Numero di riferimento della domanda di autorizzazione:

1.2. Prima domanda: SI/NO; in caso negativo: riferimento delle precedenti domande di autorizzazione:

1.3. Data della domanda di autorizzazione: gg/mm/aaaa:

1.4. Dati relativi alla specie:

1.4.1. Codice FAO:

1.4.2. Nome comune:

1.4.3. Nome scientifico:

1.4.4. Sottospecie (se pertinente):

1.4.5. Altre informazioni:

1.4.5.1. Tetraploide: SI/NO

1.4.5.2. Ibrido artificiale fertile: SI/NO

1.4.5.3. In caso affermativo, codice FAO e nome delle specie parentali:

1.5. Origine:

1.5.1. Paese:

1.5.2. Ubicazione (nome e indirizzo del luogo di origine):

1.5.3. Tipo di origine (vivaio/impianto di ingrasso/ambiente naturale):

1.6. Impianto di acquacoltura ricevente:

1.6.1. Ubicazione (nome e indirizzo):

1.6.2. Metodo di allevamento: sistema chiuso/aperto (2)

1.7. Numero di organismi e stadio vitale (uova, larve, giovanili, adulti):

1.8. Finalità (consumo umano, allevamento a scopo di ripopolamento, ricerca, ecc.):

1.9. Numero di movimenti previsti:

2. Screening e valutazione dei rischi

2.1. Tipo di movimento:

2.1.1. Introduzione o traslocazione routinaria: SI/NO

2.1.1.1. Autorizzazione rilasciata: SI/NO

2.1.1.2. Data di rilascio dell'autorizzazione: gg/mm/aaaa

2.1.1.3. Autorità che rilascia l'autorizzazione (indirizzo completo):

2.1.1.4. Durata dell'autorizzazione: X anni XX mesi

2.1.1.5. Eventuali condizioni:

2.1.1.5.1. Quarantena: SI/NO

2.1.1.5.2. Rilasci pilota: SI/NO

2.1.2. Introduzione o traslocazione non routinaria: SI/NO

2.1.2.1. Tipo di rischio:

2.1.2.1.1. Basso

2.1.2.1.2. Medio

2.1.2.1.3. Elevato

2.1.2.2. Sintesi della valutazione globale dell'impatto ambientale (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)

2.1.2.3. Autorizzazione rilasciata: SI/NO

2.1.2.4. Data di rilascio dell'autorizzazione: gg/mm/aaaa

2.1.2.5. Autorità che rilascia l'autorizzazione:

2.1.2.6. Durata dell'autorizzazione: X anni XX mesi

2.1.2.7. Eventuali condizioni:

2.1.2.7.1. Quarantena: SI/NO

2.1.2.7.2. Rilasci pilota: SI/NO

3. Monitoraggio

3.1. Durata del programma di monitoraggio: X mesi

3.2. Sintesi dei risultati della valutazione del programma di monitoraggio (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)

3.3. Piani di emergenza applicati: SI/NO

3.4. Revoca de'l'autorizzazione (se applicabile): SI/NO

3.4.1. In caso affermativo: in via temporanea/in via definitiva

3.4.2. Data: gg/mm/aaaa

3.4.3. Motivo della revoca (alcune righe) anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe):

(1)

Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].

(2)

Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.