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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2008, n. 110

G.U.R.I. 19 giugno 2008, n. 142

Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006.

TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 13 febbraio 2013)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi, tra l'altro, per scopo la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE, recante, tra l'altro, disposizioni finalizzate a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione debbano immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2010, un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel al quale si applica un'aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante;

Considerato che il contingente di 250.000 tonnellate di cui al punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparità tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni di concorrenzialità del mercato dei carburanti;

Visto l'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2010, uno stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell'accisa applicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti impiegati come carburante;

Considerato che il contingente di cui al punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparità tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni di concorrenzialità del mercato dei carburanti;

Ritenuto di dover individuare modalità per perseguire obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e che tengono conto della sostenibilità dei biocarburanti anche con riferimento alle quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, occorre dettare criteri, condizioni e modalità per l'attuazione del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con la quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni fiscali per il biodiesel, notificato dall'Italia ed al contempo si rileva che l'obbligo di immissione al consumo di cui al presente decreto non comporta il rischio di una sovracompensazione con la predetta misura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1689 del 2 aprile 2008 ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con nota n. 1561 dell'8 aprile 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento detta criteri, condizioni e modalità per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) biocarburanti e altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno; ai fini del presente decreto la percentuale in volume di ETBE considerata biocarburante è del 47 per cento;

b) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

c) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

d) soggetti tenuti all'obbligo in un dato anno: soggetti che nell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2;

e) produttori di biocarburanti: soggetti che producono i carburanti di cui alla lettera a);

f) legge: la legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificata dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) quantitativo minimo: la quantità di biocarburanti da immettere in consumo in un dato anno da parte di ciascun soggetto tenuto all'obbligo ai fini del rispetto della legge, calcolata sulla base della formula di cui all'articolo 3, comma 5;

h) intesa di filiera: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, o intese equiparate, previa verifica di conformità al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) contratto quadro: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo ad uno o più prodotti agricoli ed avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonchè i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

j) biocarburanti fiscalmente agevolati: biocarburanti sottoposti ad accisa con aliquota ridotta.

2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.

3. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nella tabella allegato 1. Le specifiche convenzionali del bioidrogeno e dei derivati del bioetanolo sono definite, in relazione all'effettiva disponibilità dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte di produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, le caratteristiche fiscali del biodiesel sono definite nella tabella allegato 2a) del presente regolamento, mentre le caratteristiche fiscali del bioetanolo sono definite nella tabella allegato 2b) del presente regolamento. Per il bioidrogeno, l'ETBE e gli altri derivati del bioetanolo, le stesse caratteristiche sono definite, in relazione all'effettiva disponibilità dei medesimi, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3

Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e gasolio come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettere b) e c), immessi in consumo nel corso dell'anno precedente;

b) i quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere in consumo nell'anno in corso, calcolati con le modalità di cui al successivo comma 5.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i quantitativi di biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente. I predetti quantitativi sono così differenziati:

a1) prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

a2) prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

a3) prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;

a4) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate secondo il formato di cui all'allegato 3 del presente regolamento. Le medesime comunicazioni hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attività di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b) per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attività.

5. La quantità di biocarburanti da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo è calcolata sulla base della seguente formula:

Bio = Q% x Bt-1

dove per:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti da immettere in consumo obbligatoriamente, in un determinato anno, espresso in Gcal;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti da immettere obbligatoriamente, vigente in un determinato anno, espressa in percentuale;

Bt-1 si intende il contenuto termico espresso in Gcal del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, da utilizzare come base di calcolo, espresso in Gcal, e calcolato sulla base della seguente formula:

Bt-1 = (Pb x Xb) + (Pg x Yg)

dove per:

Pb si intende il Potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare precedente;

Pg si intende il Potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;

Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare precedente.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle dogane, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, informando degli esiti i soggetti interessati.

Art. 4

Modalità di immissione in consumo dei biocarburanti

1. L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti può essere assolto impiegando indifferentemente uno o più prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei quali siano state definite le specifiche convenzionali e le caratteristiche fiscali. Resta fermo il rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.

Art. 5

Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente non agevolati

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, rilascia ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati, "certificati di immissione in consumo di biocarburanti" sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a1) e a2).

2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere al) ed a2), dà diritto ad un certificato.

3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantità complessive di biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2.

4. I certificati di cui ai commi precedenti hanno, ai fini della copertura dell'obbligo, un valore unitario di 10 Gcal e sono commerciabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'istituzione di una piattaforma per la contrattazione e lo scambio di tali certificati e può individuare un soggetto idoneo alla gestione della stessa, sentite le Amministrazioni interessate. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato anche al di fuori di tale piattaforma.

5. A decorrere dal 2009, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'emissione dei certificati relativi all'anno precedente è effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, relative all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati.

Art. 6

Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a3) ed a4), emette a proprio favore i certificati di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati, corrispondenti comunque al volume effettivamente commercializzato nell'anno precedente.

2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a3) ed a4), corrisponde a un certificato.

3. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantità complessive di biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2.

4. A decorrere dal 2008, entro il 31 maggio di ciascun anno, i certificati di cui ai precedenti commi e relativi al bando dell'anno precedente, sono attribuiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun soggetto che ha immesso in consumo biocarburanti fiscalmente agevolati sulla base dei quantitativi immessi in consumo e comunque in misura non superiore all'incidenza dell'obbligo del singolo soggetto rispetto all'obbligo complessivo di immissione in consumo di biocarburanti previsto per quella annualità.

5. A decorrere dal 2009, l'emissione dei certificati relativi all'anno precedente è effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, relative all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati.

Art. 7

Verifica dell'adempimento dell'obbligo

1. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 31 maggio ogni soggetto tenuto agli obblighi di immissione in consumo di una quota di biocarburanti trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i certificati di immissione in consumo di biocarburanti in proprio possesso, relativi all'anno precedente. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'articolo 2, lettere b) e c) destinati al mercato nazionale.

2. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 30 settembre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e dei certificati ricevuti da ciascuno soggetto sottoposto all'obbligo, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), effettua la verifica del rispetto dell'obbligo complessivamente in capo a ciascun soggetto nell'anno precedente. Avvalendosi anche del supporto della Guardia di Finanza, effettua la verifica a campione delle autocertificazioni fornite dagli operatori di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 5, l'obbligo si intende rispettato se, nell'anno oggetto di verifica, i certificati di cui agli articoli 5 e 6, trasmessi da ciascun soggetto uguagliano o superano il valore minimo dei certificati di competenza del soggetto stesso. I relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo sono annullati. L'esito della verifica è comunicato agli interessati.

4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater della legge 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. A partire dal 2009, qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo consegua una quota del proprio obbligo di ciascun anno superiore al 75% e inferiore al 100% può compensare tale quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso qualora il soggetto sottoposto all'obbligo abbia conseguito una quota del proprio obbligo di ciascun anno inferiore o uguale al 75%, per la parte mancante al 75% stesso.

6. Qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un soggetto sottoposto all'obbligo disponga di certificati eccedenti il quantitativo minimo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, può far valere tali certificati ai fini del rispetto dell'obbligo relativo all'anno successivo, fino ad un massimo del 25% del proprio obbligo in tale anno successivo.

Art. 8

Misure per il rispetto degli obblighi di tracciabilità, rintracciabilità, verifica dei parametri di emissione dei certificati e del bilancio energetico netto

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i produttori di biocarburanti, per il tramite del primo trasformatore riconosciuto con il quale hanno stipulato contratto di fornitura, assicurano la disponibilità dei dati relativi ai produttori agricoli ed all'identificazione delle particelle di terreno di provenienza delle produzioni oggetto di un contratto quadro, di un'intesa di filiera ovvero di contratti ad essi equiparati, nonchè relativi alle quantità acquistate da ciascuno di essi.

2. Nei successivi passaggi commerciali dei biocarburanti derivati dalle produzioni di cui al comma 1 deve essere assicurato il trasferimento dei dati di cui al comma 1 fino ai soggetti che immettono in consumo, nel territorio nazionale, benzina e gasolio.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilità della materia prima comporta la non imputazione del quantitativo di biocarburante e/o altro carburante rinnovabile come prodotto a partire da materie prime oggetto di un contratto quadro, di un'intesa di filiera o contratti ad essi equiparati come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i).

4. Ai fini della verifica dell'andamento del rispetto dell'obbligo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle dogane, effettua un monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti per operatori e aree geografiche e ne comunica l'esito agli altri Ministeri concertanti il presente provvedimento.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determinano annualmente, a partire dai dati di cui all'articolo 8 comma 4, e di ulteriori approfondimenti tecnici riferiti alle singole filiere di produzione, il bilancio energetico netto conseguente all'immissione in consumo dei biocarburanti al fine di monitorare gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO2. Dopo il secondo anno di applicazione del presente regolamento, in base ai risultati di tale monitoraggio saranno valutate e predisposte dai Ministeri concertanti necessarie modifiche.

6. A partire dal 2008, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede ad eventuali modifiche dei parametri di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, anche al fine di garantire il corretto livello di incentivazione dei certificati di cui ai predetti articoli.

Art. 9

Bollettino annuale

1. A decorrere dal 2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pubblica un bollettino annuale contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione:

a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente;

b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 3, comma 2;

c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;

d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;

e) delle attività eseguite in attuazione del presente regolamento;

f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'articolo 5, comma 4, e articolo 6, comma 4.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

Il Ministro dello sviluppo economico

BERSANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

PECORARO SCANIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOA SCHIOPPA

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 79

ALLEGATI

Allegato 1: Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti

(sostituito dall'art. 1 del D.M. Sviluppo Economico 13 febbraio 2013)

Carburante

Massa volumica a 15°C

kg/dm3

Potere calorifico Inferiore

Gcal/tonn

MJ/kg

MJ/ dm3

Gasolio

0,840

10,270

43,0

36,1

Benzina

0,750

10,342

43,3

32,5

Biodiesel

0,880

8,932

37,4

32,9

Bioetanolo

0,790

6,305

26,4

20,9

ETBE (°)

0,740

8,574

35,9

26,6

Gas propano

0,470 (liquido)

11,606

46,3

21,8

Biometanolo

0,796

4,778

20,0

15,9

BioMTBE (°°)

0,745

8,361

35,0

26,1

BioDME

0,670

6,689

28,0

18,8

BioTAEE (°°°)

0,750

9,078

38,0

28,5

Biobutanolo

0,813

7,883

33,0

26,8

Diesel Fisher-Tropsch

0,779

10,511

44,0

34,3

Olio Vegetale Idrotrattato

0,779

10,511

44,0

34,3

Olio Vegetale Puro

0,919

8,839

37,0

34,0

Biogas (°°°°)

.

11,945

50

.

(°) considerato rinnovabile per il 47% in volume

(°°) considerato rinnovabile per il 36% in volume

(°°°) considerato rinnovabile per il 29% in volume

(°°°°) immesso in consumo come biometano

Allegato 2a): Caratteristiche fiscali del biodisel

Caratteristiche (1)

Unità di misura

Valore (1)

Metodo di prova (1)

min

max

Aspetto

% m/m

limpido

Esame visivo

Metilesteri

% m/m

96,5

.

EN 14103

Monogliceridi

% m/m

.

0,80

EN 14105

Diglicederi

% m/m

.

0,20

EN 14105

Triglicederi

% m/m

.

0,20

EN 14105

Metanolo

% m/m

.

0,20

EN 14110

Estere metilico di acido Linotelico

% m/m

.

12,0

EN 14103

Valore di iodo

G iodio/100 g

.

120

EN 1411

Le caratteristiche, i limiti ed i metodi di prova sono ricavati dalle norme UNI EN 14214-2004. Per la determinazione del biodisel in miscela con idrocarburi viene utilizzato il metodo EN 14078-2003 di cui alla norma UNI EN 590-2004.

Allegato 2b): Caratteristiche fiscali del bioetanolo

.

.

.

1) Bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina:

.

.

.

Parametri

Valore

Metodo

.

.

.

TITOLO A 20°

Min. 98.7% m/m

REG EC/2870/2000

CONTENUTO D'ACQUA

Max 0,3% peso

EN 15489

ACIDITA' (COME ACIDO ACETICO)

Max 0,007% peso

EN 15491

.

 .  .

2) Bioetanolo da destinare alla produzione di ETBE

.

 .  .

Parametri

Valore

Metodo

.

.

.

TITOLO A 20°

Min. 99,6% vol.

REG EC/1623/2000

CONTENUTO D'ACQUA

Max 0,2% peso

ASTM D. 1364/75

ALCALINITA' (NH3)

Ph (6,6 - 8,8)

ASTM D. 1287

CLORURI TOTALI

3 ppm

Microcoulometria

FERRO

Nessuna specifica

.

ALLUMINIO

Nessuna specifica

.

ACIDITA' (COME ACIDO CETICO)

Max 0,007% peso

EN 15491

3) Bioetanolo da destinare tal quale alla carburazione:

- le caratteristiche chimico-fisiche del bioetanolo dipendono dal motore cui è destinato

1) Bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina:

.

.

.

Parametri*

Valore

Metodo

.

.

.

TITOLO A 20°: etanolo + alcoli saturi superiori

Min. 98,7% m/m

REG EC/2870/2000

CONTENUTO D'ACQUA

Max 0,3 peso

EN 15489

ACIDITA' (COME ACIDO CETICO)

Max 0,007 peso

EN 15491

* Conformi alla norma EN 15376

.

.

2) Bioetanolo da destinare alla produzione di ETBE

.

.

Parametri

.

Valore

Metodo

TITOLO A 20°

 .

.

CONTENUTO D'ACQUA

Min. 99,6% vol.

REG EC/1623/2000

ALCALINITA' (NH3)

Max 0,2% peso

ASTM D. 1364/75

CLORURI TOTALI

Ph (6,6 - 8,8)

ASTM D. 1287

FERRO

3 ppm

Microcoulometria

ALLUMINIO

Nessuna specifica

.

ACIDITA' (COME ACIDO CETICO)

Nessuna specifica

.

.

Max 0,007% peso

EN 15491

.

.

.

3) Bioetanolo da destinare tal quale alla carburazione:

.

.

- le caratteristiche chimico-fisiche del bioetanolo dipendono dal motore cui è destinato

Allegato 3

Modulo di autocertificazione per il calcolo dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti

Nome società:

Codice società:

Anno di riferimento:

Quota percentuale prevista per l'anno di riferimento:

.

Unità di misura

Gcal

Quantitativi complessivi di benzina (EN 228) immessi in consumo nell'anno precedente

.

Quantitativi complessivi di gasolio (EN 590) immessi in consumo nell'anno precedente

.

Quantitativo di biocarburanti da immettere nell'anno di riferimento

.

.

Unità di misura

Gcal

Quantitativi complessivi di biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente (*)

.

di cui:

.

a1) prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati

.

a2) prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati

.

a3) prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati

.

a4) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati

.

(1) Indicare i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'art. 2, lett. b) e c) destinati al mercato nazionale.

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . .

nato a . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

delegato all'uopo dalla società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro veri e corrispondenti alla documentazione della società che rappresento, i dati riportati nel presente modello.

_____________

(luogo, data)

Firma

______________

N.B.: ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'

La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Informativa ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" - chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4 sono considerate come fatte ad un pubblico ufficiale.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'amministrazione preposta al loro trattamento esclusivamente per tale scopo.