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MINISTERO DEI TRASPORTI (1)

DECRETO 28 aprile 2008

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 167 G.U.R.I. 12 luglio 2008, n. 162

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

N.d.R. Per effetto dell'art. 46, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 29 aprile 2009.

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Modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 26 luglio 2008, n. 174.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI (1)

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005 che, alla data di adozione della direttiva 2007/46/CE, ha da ultimo modificato la direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, relativo all'omologazione di trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

ADOTTA

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

(1)

Modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 26 luglio 2008, n. 174.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative ed i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificare l'immatricolazione, la vendita e la immissione in circolazione all'interno del territorio nazionale e della Comunità europea.

2. Il presente decreto stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente al presente decreto.

3. Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione ed al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente decreto con atti normativi il cui elenco tassativo figura nell'allegato IV.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica:

a) all'omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli;

b) all'omologazione individuale di tali veicoli;

c) alle parti ed alle apparecchiature destinate ai veicoli da esso contemplati.

2. Il presente decreto non si applica all'omologazione o all'omologazione individuale dei seguenti veicoli:

a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE;

b) i quadricicli, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE;

c) i veicoli cingolati.

3. L'omologazione o l'omologazione individuale, disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli:

a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;

b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; e

c) macchine mobili,

nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente decreto. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l'applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

4. L'omologazione individuale a norma del presente decreto è facoltativa per i seguenti veicoli:

a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;

b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purchè siano progettati e fabbricati specificamente a tale fine.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:

a) "atto normativo": una direttiva particolare o un regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;

b) "direttiva particolare o regolamento": una direttiva o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;

c) "omologazione": la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

d) "omologazione nazionale": l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale la cui validità è limitata al territorio nazionale;

e) "omologazione CE": la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI;

f) "omologazione individuale": la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

g) "omologazione in più fasi": la procedura con la quale una o più autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto;

h) "omologazione a tappe": la procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo;

i) "omologazione in un'unica tappa": la procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;

l) "omologazione mista": la procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;

m) "veicolo a motore": ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

n) "rimorchio": ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

o) "veicolo": ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti m) ed n);

p) "veicolo a motore ibrido": veicolo munito di almeno due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione;

q) "veicolo elettrico ibrido": veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a bordo:

1) un carburante di consumo;

2) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, il volano/generatore, o altro;

r) "macchina mobile": ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili;

s) "tipo di veicolo": i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato II;

t) "veicolo base": qualsiasi veicolo utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in più fasi;

u) "veicolo incompleto": un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva;

v) "veicolo completato": un veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto;

z) "veicolo completo": un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto;

aa) "veicolo di fine serie": un veicolo parte di una scorta, che non può essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali non è stato omologato;

bb) "sistema": un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o più funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi;

cc) "componente": un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;

dd) "entità tecnica": un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;

ee) "parti o apparecchiature originali" parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;

ff) "costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetti all'omologazione;

gg) "rappresentante del costruttore", una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorità di omologazione e per agire in suo nome, ai fini del presente decreto; quando è fatto riferimento al termine "costruttore", esso deve indicare il costruttore stesso o il suo rappresentante;

hh) "autorità di omologazione, ovvero l'autorità responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri della Comunità europea, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità della produzione": la Direzione generale per la motorizzazione - Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;

ii) "autorità competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorità di valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attività di cui all'art. 39": il Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;

ll) "servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato dall'autorità di omologazione come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformità per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell'autorità di omologazione": i seguenti servizi tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri - Ministero dei trasporti:

1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma;

2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma;

3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino;

4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano;

5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia;

6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona;

7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano;

8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna;

9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara;

10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli;

11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari;

12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo;

13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;

mm) "metodo di prova virtuale", simulazioni su computer comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema, componente o entità tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della prova, non è necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entità tecnica reali;

nn) "scheda di omologazione", il documento con cui l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologato;

oo) "scheda di omologazione CE", la scheda che figura nell'allegato VI, o nell'allegato corrispondente di una direttiva particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in un regolamento CE; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II dell'allegato IV del presente decreto è considerato equivalente ad essa;

pp) "scheda di omologazione individuale", il documento con cui l'autorità di omologazione certifica che un singolo veicolo è omologato;

qq) "certificato di conformita", il documento di cui all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma del presente decreto è conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione;

rr) "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati I o III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare, ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire; la scheda informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

ss) "documentazione informativa", la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

tt) "fascicolo di omologazione", la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorità di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione può essere fornito sotto forma di documento elettronico;

uu) "indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.

Art. 4

Obblighi dell'autorità di omologazione

1. L'autorità di omologazione assicura che i costruttori che richiedono un'omologazione rispettino gli obblighi previsti dal presente decreto.

2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche conformi alle disposizioni del presente decreto.

3. E' consentita l'immatricolazione o l'autorizzazione alla vendita o la immissione in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni del presente decreto.

4. Non è consentito vietare, limitare o impedire l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dal presente decreto, se soddisfano i requisiti previsti da questo ultimo.

Art. 5

Obblighi dei costruttori

1. Il costruttore è responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica.

2. Nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.

3. Ai fini del presente decreto, il costruttore stabilito fuori dalla Comunità europea designa a rappresentarlo dinanzi all'autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità europea.

Art. 6

Procedure per l'omologazione CE dei veicoli

1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

a) omologazione a tappe;

b) omologazione in un'unica tappa;

c) omologazione mista.

2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III ed è accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI. Nel caso dell'omologazione di un sistema o di un'entità tecnica secondo i pertinenti atti normativi, l'autorità di omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione.

3. La domanda di omologazione in un'unica tappa consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato I, in relazione agli atti normativi specificati nell'allegato IV o nell'allegato XI e, se del caso, nella parte II dell'allegato III.

4. Nel caso di una procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione può esentare un costruttore dall'obbligo di produrre una o più schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all'allegato I, necessarie per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l'esenzione è sostituita da un verbale di prova.

5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un'omologazione in più fasi vanno fornite le seguenti informazioni:

a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative alla fase attuale di costruzione, nonchè una copia della scheda di omologazione CE del veicolo rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo;

c) le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al comma 4.

6. Il costruttore presenta la domanda all'autorità di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunità europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

7. Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.

8. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.

Art. 7

Procedure per l'omologazione CE di sistemi componenti o entità tecniche

1. Il costruttore presenta la domanda all'autorità di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunità europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

2. La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o nei regolamenti.

3. Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.

4. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o regolamenti CE ai fini dell'esecuzione delle prove richieste.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Non è consentito rilasciare l'omologazione CE senza avere prima accertato che le procedure di cui all'art. 12 sono state debitamente applicate.

2. E' consentito rilasciare l'omologazione CE a norma degli articoli 9 e 10.

3. L'autorità di omologazione può rifiutare di rilasciare l'omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benchè conforme alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere gravemente la sicurezza stradale, di danneggiare gravemente l'ambiente ovvero la sanità pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri della Comunità europea e alla Commissione europea una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclusioni.

4. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di cui all'allegato VII.

5. L'autorità di omologazione invia, entro venti giorni lavorativi, alle omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l'omologazione. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

6. L'autorità di omologazione informa senza indugio le omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea circa ogni rifiuto o revoca dell'omologazione di un veicolo, specificando i motivi della decisione.

7. L'autorità di omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe autorità degli altri Stati membri della Comunità europea l'elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l'omologazione CE durante il periodo precedente. L'elenco include le menzioni indicate nell'allegato XIV.

8. Su domanda di una autorità di omologazione di un altro Stato membro della Comunità europea, l'autorità di omologazione, che ha rilasciato un'omologazione CE, gli invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

Art. 9

Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

1. E' consentito il rilascio di una omologazione CE per i seguenti veicoli:

a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV;

b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato XI.

2. Per il rilascio dell'omologazione CE, di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui all'allegato V.

3. E' consentito il rilascio di un'omologazione in più fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo.

4. L'omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore.

5. Per il rilascio dell'omologazione di cui ai commi 3 e 4 si applicano le procedure di cui all'allegato XVII.

6. Per ogni tipo di veicolo l'autorità di omologazione procede come segue:

a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello è riportato nell'allegato VIII;

b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione;

c) rilascia al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati, senza ritardi ingiustificati.

7. Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma degli articoli 20 o 22 oppure dell'allegato XI, sono state imposte restrizioni di validità o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni degli atti normativi, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni.

8. Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell'allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni.

9. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per i quali non è disponibile una scheda di omologazione CE.

10. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorità di omologazione stabilisce l'elenco degli atti normativi applicabili, il cui modello figura nell'appendice dell'allegato VI e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.

Art. 10

Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entità tecniche

1. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI.

2. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica per un componente o un'entità tecnica conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV.

3. Qualora i componenti o le entità tecniche, destinate o meno alla riparazione, all'assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un'omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un'omologazione supplementare del componente o dell'entità tecnica è necessaria solo quando ciò è previsto dall'atto normativo pertinente.

4. Quando un componente o un'entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformità alle prescrizioni può essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la portata dell'omologazione CE di detto componente od entità tecnica è limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni particolari di montaggio. Quando tale componente o entità tecnica è montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d'uso o condizioni di montaggio è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

Art. 11

Prove richieste per l'omologazione CE

1. La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto e negli atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all'esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi.

2. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il costruttore può selezionare, d'accordo con l'autorità di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.

3. Su richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo dell'autorità di omologazione, possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XVI.

4. Le condizioni generali che i metodi di prova virtuali devono soddisfare sono specificate nell'allegato XVI, appendice 1. Per i singoli atti normativi elencati nell'allegato XVI le condizioni di prova specifiche e le corrispondenti disposizioni amministrative figurano nell'appendice 2 del medesimo allegato.

Art. 12

Provvedimenti relativi alla conformità delle produzioni

1. L'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri della Comunità europea, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X in relazione a tale omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al comma 1 siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure previste nell'allegato X e negli atti normativi contenenti prescrizioni specifiche. A tal fine l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE può eseguire qualsiasi controllo o prova previsti dagli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI su campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti di produzione.

3. Qualora l'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE constata che i provvedimenti di cui al comma 1 non sono stati applicati, divergono in modo significativo dai provvedimenti e dai piani di controllo convenuti o hanno cessato di essere applicati sebbene la produzione non sia stata interrotta, essa adotta le misure necessarie, compresa la revoca dell'omologazione, per garantire che sia seguita correttamente la procedura di conformità della produzione.

Art. 13

Disposizioni generali

1. Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione CE, di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione. L'autorità di omologazione decide la procedura da seguire conformemente alle disposizioni del presente decreto. Se necessario, può decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE.

2. La domanda di modifica di un'omologazione CE è presentata esclusivamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE originaria.

3. Se l'autorità di omologazione ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 si applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle nuove prove richieste.

Art. 14

Disposizioni speciali relative ai veicoli

1. La modifica delle indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione è detta "revisione". In tal caso, l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E' considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

2. La revisione è detta "estensione" se, oltre a quanto disposto dal comma 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al veicolo omologato.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata.

5. Non è necessario modificare l'omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al comma 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli.

Art. 15

Disposizioni speciali relative ai sistemi ai componenti o alle entità tecniche

1. La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione è detta "revisione". In tali casi, l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E' considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

2. La revisione è detta "estensione" se, oltre a quanto disposto dal comma 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degliatti normativi applicabili al sistema, al componente o all'entità tecnica omologati.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dall'applicazione del comma 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione è aggiornata. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata.

Art. 16

Rilascio e comunicazione delle modifiche

1. Nel caso di un'estensione, l'autorità di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza ritardi ingiustificati.

2. Nel caso di una revisione, l'autorità di omologazione rilascia al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l'indice riveduto del fascicolo di omologazione.

3. L'autorità di omologazione comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea tutte le modifiche delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all'art. 8.

Art. 17

Cessazione della validità di un'omologazione CE

1. L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:

a) quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione di nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione;

b) quando la produzione del veicolo omologato cessa definitivamente per iniziativa volontaria;

c) quando cessa la validità dell'omologazione per effetto di una restrizione speciale.

2. Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione CE del veicolo di cui trattasi perde validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.

3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa entro venti giorni lavorativi le autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea.

4. L'art. 27 si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

5. Fatto salvo il comma 3, quando un'omologazione CE di un veicolo perde validità, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE. Questa comunica senza ritardi ingiustificati alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l'applicazione dell'art. 27. Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto.

Art. 18

Certificato di conformità

1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso della fase precedente.

2. Il certificato di conformità è redatto in lingua italiana.

3. Il certificato di conformità è concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata è protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana.

4. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell'uso del veicolo che non siano previste da un atto normativo.

5. Il certificato di conformità di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell'art. 20, comma 2, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati a norma dell'art. 20 (omologazione provvisoria)".

6. Il certificato di conformità di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell'art. 22 reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e, in prossimità, l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella dell'allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno.

7. Fatto salvo il comma 1, il costruttore può trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità all'ente responsabile dell'immatricolazione.

8. Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine "duplicato" deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato.

Art. 19

Marchio di omologazione CE

1. Il costruttore di un componente o di un'entità tecnica facente parte o meno di un sistema appone su ciascun componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato il marchio di omologazione CE prescritto dalla direttiva particolare, ovvero dal decreto di recepimento della stessa, o dal regolamento CE pertinenti.

2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale nonchè l'indicazione del tipo e/o un numero di identificazione.

3. Il marchio di omologazione CE è conforme all'appendice dell'allegato VII.

Art. 20

Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

1. Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, previa autorizzazione concessa dalla Commissione europea.

2. In attesa della decisione sulla concessione dell'autorizzazione, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione provvisoria, valida solo sul territorio nazionale per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri della Comunità europea per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi:

a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con le prescrizioni;

b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell'ambiente interessati e dei provvedimenti adottati;

c) una descrizione delle prove, e dei relativi risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga.

3. Gli altri Stati membri della Comunità europea possono decidere di accettare l'omologazione provvisoria, di cui al comma 2, sul loro territorio.

4. La Commissione europea decide se autorizzare l'autorità di omologazione a rilasciare un'omologazione CE per quel tipo di veicolo. Se necessario, la decisione specifica anche eventuali limitazioni della validità, ad esempio connesse alla scadenza di un termine. La validità dell'omologazione non può comunque essere inferiore a trentasei mesi. Se la Commissione europea decide di rifiutare l'autorizzazione, l'autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell'omologazione provvisoria di cui al comma 2 del presente articolo che l'omologazione provvisoria sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione della Commissione europea. Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell'omologazione provvisoria prima della revoca di quest'ultima possono essere immatricolati, venduti o immessi in circolazione negli Stati membri della Comunità europea che abbiano accettato l'omologazione provvisoria.

5. Il presente articolo non si applica quando un sistema, un componente o un'entità tecnica è conforme ad un regolamento UNECE al quale la Comunità europea ha aderito.

Art. 21

Provvedimenti da adottare

1. La Commissione europea se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell'art. 20 adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all'evoluzione tecnologica le direttive particolari o i regolamenti CE interessati. Tali misure, sono intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari o dei regolamenti CE figuranti nell'allegato IV, parte I. Se la deroga di cui all'art. 20 è relativa a un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE secondo la procedura contemplata dall'accordo del 1958 riveduto.

2. Non appena modificati i pertinenti atti normativi, ogni restrizione connessa alla deroga è immediatamente soppressa. Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adattare gli atti normativi, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dell'autorità di omologazione.

Art. 22

Omologazione CE di piccole serie

1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 1, l'autorità di omologazione rilascia, secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4, un'omologazione CE per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni elencate nell'appendice dell'allegato IV, parte I.

2. Il comma 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.

3. Le schede di omologazione CE sono numerate conformemente all'allegato VII.

Art. 23

Omologazione nazionale di piccole serie

1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quanti-tativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 2, l'autorità di omologazione può esentare dall'osservanza di una o più disposizioni di uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative. Per "prescrizioni alternative" si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato IV o dell'allegato XI secondo il caso.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, l'autorità di omologazione può esentare dall'osservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, solo se l'autorità di omologazione ha fondati motivi per farlo.

4. Ai fini dell'omologazione di veicoli a norma del presente articolo, l'autorità di omologazione accetta sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità degli atti normativi elencati nell'allegato IV.

5. La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma dei commi 1 e 2. La scheda di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VI, non reca l'intestazione "scheda di omologazione CE di veicolo". Tuttavia, le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII.

6. La validità dell'omologazione è limitata al territorio nazionale. Tuttavia, su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione spedisce, con invio raccomandato o per posta elettronica, una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorità omologhe degli Stati membri della Comunità europea designati dal costruttore. Entro sessanta giorni dalla ricezione, lo Stato membro della Comunità europea decide se accettare l'omologazione e comunica formalmente tale decisione all'autorità di omologazione che ha rilasciato tale omologazione. Uno Stato membro della Comunità europea può rifiutare l'omologazione solo se ha fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

7. Su domanda di un richiedente che desideri vendere, immatricolare o immettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro della Comunità europea, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione gli fornisce copia della scheda di omologazione, compreso il fascicolo di omologazione. Uno Stato membro della Comunità europea autorizza la vendita, l'immatricolazione o la immissione in circolazione di tale veicolo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

Art. 24

Omologazioni individuali

1. L'autorità di omologazione può esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente decreto e di uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative.

2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 solo se l'autorità di omologazione ha fondati motivi per farlo.

3. Per "prescrizioni alternative" si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato IV o dell'allegato XI, secondo il caso.

4. Per l'omologazione individuale non si eseguono prove distruttive. Si utilizza qualsiasi informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformità alle prescrizioni alternative.

5. E' accettata ogni omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche in luogo delle prescrizioni alternative.

6. La domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da una persona che agisce per loro conto, purchè questa ultima sia stabilita nella Comunità europea.

7. L'autorità di omologazione rilascia un'omolo-gazione individuale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni tecniche applicabili e rilascia senza ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale. La forma della scheda di omologazione individuale è basata sul modello della scheda di omologazione CE di cui all'allegato VI e contiene almeno le informazioni necessarie per compilare la domanda di immatrico-lazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000 di recepimento della direttiva 1999/37/CE. La scheda di omologazione individuale non reca l'intestazione "Omologazione CE di veicolo". Nella scheda di omologazione individuale è indicato il numero di identificazione del veicolo interessato.

8. La validità di un'omologazione individuale è limitata al territorio nazionale. Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o immettere in circolazione in un altro Stato membro della Comunità europea un veicolo per il quale è stata rilasciata un'omologazione individuale, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato. Per quanto riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un'omologazione individuale conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro della Comunità europea ne autorizza la vendita, l'immatricolazione o la immissione in circolazione a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

9. Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, l'autorità di omologazione rilascia un'omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni del presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, secondo il caso. In tal caso, gli Stati membri della Comunità europea accettano l'omologazione individuale e autorizzano la vendita, l'immatricolazione e la immissione in circolazione del veicolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai veicoli omologati conformemente alla presente decreto e modificati anteriormente alla prima immatricolazione o immissione in circolazione.

Art. 25

Disposizioni speciali

1. La procedura di cui all'art. 24 si applica ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento secondo una procedura di omologazione in più fasi.

2. La procedura di cui all'art. 24 non può sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.

Art. 26

Immatricolazione, vendita ed immissione in circolazione dei veicoli

1. Fatti salvi gli articoli 29 e 30, è consentito immatricolare ed autorizzare la vendita o la immissione in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell'art. 18. E' autorizzata la vendita di veicoli incompleti, ma è rifiutata l'immatricolazione definitiva e la immissione in circolazione fino a quando restano incompleti.

2. I veicoli esentati dall'obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o immessi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto.

3. Il numero di veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o immessi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell'allegato XII, parte A.

Art. 27

Immatricolazione, vendita ed immissione in circolazione dei veicoli di fine serie

1. Entro i limiti indicati nell'allegato XII, sezione B, e solo per un periodo limitato, è consentito immatricolare e autorizzare la vendita o la immissione in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida.

2. Il comma 1, si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunità europea oggetto di un'omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o immessi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validità.

3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2, è limitata, per i veicoli completi, ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione CE e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto mesi da tale data.

4. Il costruttore che intende avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, presenta una richiesta al Ministero dei trasporti. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni tecniche. Entro tre mesi dalla ricezione di tale richiesta il Ministero dei trasporti decide se, e in quale numero, autorizzare l'immatricolazione di tali veicoli.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, anche, ai veicoli oggetto di un'omologazione nazionale ma che non sono stati immatricolati o immessi in circolazione prima che la validità di tale omologazione cessasse, a norma dell'art. 43, in ragione dell'obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.

6. Il Ministero dei trasporti applica i provvedimenti appropriati per assicurare che il numero di veicoli da immatricolare o da immettere in circolazione nell'ambito della procedura di cui al presente articolo sia efficacemente controllato.

Art. 28

Vendita e messa in circolazione dei componenti e delle entità tecniche

1. E' consentita la vendita o la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e debitamente provvisti del marchio di cui all'art. 19.

2. Il comma 1, non si applica nel caso di componenti o di entità tecniche specificamente costruiti o progettati per nuovi veicoli non contemplati dal presente decreto.

3. In deroga al comma 1, è consentita la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche che siano stati esentati da una o più disposizioni di un atto normativo a norma dell'art. 20 o che siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono delle omologazioni concesse a norma degli articoli 22, 23 o 24 che riguardano i componenti o le entità tecniche in questione.

4. In deroga al comma 1, e salvo disposizione contraria prevista da un atto normativo, è consentita la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche destinati ad essere montati su veicoli che, al momento della loro immissione in circolazione, non erano tenuti, nè in virtù del presente decreto nè in virtù del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, a formare oggetto di un'omologazione CE.

Art. 29

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi al presente decreto

1. Il Ministero dei trasporti se constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all'ambiente o alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la immissione in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. In tali casi, il Ministero dei trasporti, ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione europea, precisando i motivi della propria decisione e indicando, in particolare, se è determinata da:

a) carenze nei pertinenti atti normativi, o

b) errata applicazione delle pertinenti prescrizioni.

2. La Commissione europea consulta al più presto le parti interessate, in particolare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, al fine di preparare la decisione.

3. Laddove i provvedimenti di cui al comma 1, siano determinati da carenze nei pertinenti atti normativi, sono adottati appropriati provvedimenti nel modo seguente:

a) se si tratta di direttive particolari o di regolamenti CE figuranti nell'allegato IV, parte I, la Commissione europea li modifica;

b) se si tratta di regolamenti UNECE la Commissione europea propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto.

4. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1, siano dovuti a un'errata applicazione delle pertinenti prescrizioni la Commissione europea adotta opportuni provvedimenti per garantire la conformità a tali prescrizioni.

Art. 30

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato

1. Se l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell'omologazione, affinchè i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L'autorità di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione, comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea i provvedimenti presi.

2. Ai fini del comma 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformità al tipo omologato.

3. Un veicolo non è considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti.

4. Se l'autorità di omologazione dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi altipo omologato, può chiedere allo Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro della Comunità europea interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

5. L'autorità di omologazione chiede all'autorità di omologazione dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione del sistema, del componente, dell'entità tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinchè sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti:

a) nel caso di un'omologazione CE di veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un'entità tecnica;

b) nel caso di un'omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un'entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

6. Quando riceve la richiesta di cui al comma 5, l'autorità di omologazione dello Stato membro della Comunità europea interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se del caso congiuntamente all'autorità di omologazione richiedente. Qualora venga accertata una non conformità, l'autorità di omologazione dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione CE del sistema, del componente, dell'entità tecnica o del veicolo incompleto adotta i provvedimenti di cui al comma 1.

7. Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, della revoca di un'omologazione CE e dei relativi motivi.

8. Se l'autorità di omologazione dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione CE contesta la non conformità di cui è stato informato, le autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione europea è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Art. 31

Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali

1. La vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali è consentita solamente se tali parti o apparecchiature sono state autorizzate da un'autorità di omologazione conformemente ai commi da 5 a 10.

2. Le parti o le apparecchiature soggette ad autorizzazione a norma del comma 1, sono inserite nell'elenco fissato nell'allegato XIII. La decisione di autorizzazione è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti:

a) l'esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle parti o apparecchiature in questione; e

b) l'effetto su consumatori e costruttori del mercato postvendita dell'imposizione a norma del presente articolo di un eventuale requisito di autorizzazione sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione.

3. Il comma 1, non si applica nè alle parti o apparecchiature originali che rientrano nell'omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, nè alle parti o apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni di uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a meno che tali omologazioni riguardino aspetti diversi da quelli contemplati al comma 1. Il comma 1, non si applica alle parti o apparecchiature prodotte esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora le parti o le apparecchiature incluse nell'allegato XIII abbiano un duplice uso, sia per i veicoli da corsa che per i veicoli destinati a circolare su strada, tali parti o apparecchiature non possono essere vendute o destinate alla vendita al pubblico per essere utilizzate su veicoli circolanti su strada, a meno che non soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.

4. La Commissione europea stabilisce la procedura e le prescrizioni per il processo di autorizzazione di cui al comma 1 e adotta le disposizioni per il successivo aggiornamento dell'elenco fissato nell'allegato XIII. Tali prescrizioni includono requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e, se necessario, alle norme di prova. Esse possono essere basate sugli atti normativi elencati nell'allegato IV, possono essere sviluppate in base allo stato dell'arte delle tecnologie in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono consistere in un confronto della parte o dell'apparecchiatura con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti, qualora tale confronto rappresenti una modalità adeguata per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o di sicurezza richiesti.

5. Ai fini del comma 1 il costruttore di parti o apparecchiature sottopone all'autorità di omologazione un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato che certifichi la conformità delle parti o apparecchiature oggetto della domanda di autorizzazione alle prescrizioni di cui al comma 4. Il costruttore può presentare una sola domanda di omologazione per parte a una sola autorità competente. La domanda include particolari riguardanti il costruttore delle parti o apparecchiature, il tipo, il numero di identificazione e il numero delle parti o apparecchiature per le quali si chiede l'autorizzazione, nonchè il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo e, se del caso, l'anno di costruzione o qualsiasi altra informazione che consenta l'identificazione del veicolo cui sono destinati tali parti o apparecchiature. L'autorità di omologazione, dopo aver accertato, tenuto conto del verbale di prova e di altri elementi probanti, che le parti o apparecchiature in questione sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4, rilascia un certificato al costruttore senza ingiustificati ritardi. Tale certificato autorizza la vendita, la messa in vendita o il montaggio sui veicoli delle parti o apparecchiature nella Comunità europea, fatto salvo il comma 9.

6. Ogni parte o pezzo di apparecchiatura omologato in applicazione del presente articolo è debitamente provvisto di marchio. La Commissione europea stabilisce i requisiti per la marcatura e l'imballaggio, nonchè il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al comma 5.

7. Il costruttore informa senza indugio l'autorità di omologazione che ha rilasciato il certificato di eventuali modifiche aventi un'incidenza sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide se il certificato deve essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie nuove prove. Al costruttore spetta garantire che le parti e apparecchiature siano prodotte e continuino ad essere prodotte alle condizioni alle quali è stato rilasciato il certificato.

8. Prima di accordare l'autorizzazione, l'autorità di omologazione verifica l'esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti per garantire un controllo efficace della conformità della produzione. L'autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari per assicurare che e parti o apparecchiature siano rimesse in conformità. Se necessario essa revoca l'autorizzazione.

9. Eventuali disaccordi tra le autorità di omolo-gazione degli Stati membri della Comunità europea riguardo ai certificati di cui al comma 5 sono sottoposti all'esame della Commissione europea. Quest'ultima adotta i provvedimenti appropriati, compresa se del caso la richiesta di revocare l'autorizzazione, previa consultazione delle autorità di omologazione degli Stati membri della Comunità europea.

10. Il presente articolo non si applica a una parte o pezzo di apparecchiatura finchè non sia stato inserito nell'elenco di cui all'allegato XIII. Per qualsiasi voce o gruppo di voci dell'allegato XIII è fissato un ragionevole periodo transitorio al fine di consentire al costruttore della parte o dell'apparecchiatura di chiedere e ottenere un'autorizzazione. Nel contempo può essere fissata una data, se del caso, per escludere dall'applicazione del presente articolo parti e apparecchiature destinate a veicoli omologati prima di tale data.

11. Nell'attesa di una decisione sull'opportunità o meno di includere una parte o un pezzo di un'apparecchiatura nell'elenco di cui al comma 1, l'autorità di omologazione può mantenere disposizioni nazionali relative a parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali. Una volta presa tale decisione, le disposizioni nazionali relative alle parti o apparecchiature in questione cessano di essere valide.

12. A decorrere dal 29 ottobre 2007, gli Stati membri della Comunità europea non adottano nuove disposizioni relative a parti o apparecchiature che possono pregiudicare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o per la prestazione ambientale del veicolo.

Art. 32

Richiamo dei veicoli

1. Un costruttore che ha ottenuto l'omologazione CE di un veicolo e che, a norma di un atto normativo o della direttiva 2001/95/CE, ovvero del decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 di attuazione della direttiva medesima, è tenuto a procedere ad un richiamo di veicoli già venduti, immatricolati o immessi in circolazione perchè uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul veicolo, che siano o meno debitamente omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l'ambiente, ne informa immediatamente l'autorità che ha rilasciato l'omologazione del veicolo.

2. Il costruttore propone all'autorità di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al comma 1. L'autorità di omologazione comunica senza indugio le misure proposte alle autorità degli altri Stati membri della Comunità europea. Le autorità competenti garantiscono l'effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori.

3. Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorità interessate, o non sono state applicate tempestivamente, esse ne informano senza indugio l'autorità che ha concesso l'omologazione CE del veicolo. L'autorità di omologazione informa quindi il costruttore. Qualora l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE non sia soddisfatta delle misure del costruttore, essa adotta tutte le misure cautelari necessarie, compresa la revoca dell'omologazione CE del veicolo se il costruttore non propone e non attua misure correttive efficaci. In caso di revoca dell'omologazione CE del veicolo, l'autorità di omologazione interessata ne informa il costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione europea mediante lettera raccomandata o mezzi elettronici equivalenti entro venti giorni lavorativi.

4. Il presente articolo si applica anche a parti non soggette ad alcuna prescrizione in virtù di un atto normativo.

Art. 33

Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

1. Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione del presente decreto e ogni decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione CE, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debitamente motivata. Tali decisioni sono notificate all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilità.

Art. 34

Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell'omologazione CE

1. I regolamenti UNECE ai quali la Comunità europea ha aderito e che sono elencati nell'allegato IV, parte I, e nell'allegato XI fanno parte dell'omologazione CE di un veicolo allo stesso modo delle direttive particolari, ovvero dei decreti di recepimento delle stesse, o dei regolamenti CE. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabella dell'allegato IV, parte I, e dell'allegato XI.

2. Laddove la Comunità europea abbia deciso l'applicazione vincolante di un regolamento UNECE ai fini dell'omologazione CE di veicoli, gli allegati della direttiva 2007/46/CE, ovvero gli allegati del presente decreto, sono modificati di conseguenza. L'atto che modifica i predetti allegati indica inoltre il calendario dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle relative modifiche. Gli Stati membri della Comunità europea abrogano o adeguano la normativa nazionale incompatibile con il regolamento UNECE in questione. Se un regolamento UNECE sostituisce una direttiva particolare o un regolamento CE in vigore, la voce pertinente nell'allegato IV, parte I, e nell'allegato XI è sostituita dal numero del regolamento UNECE e la voce corrispondente nell'allegato IV, parte II, è soppressa secondo la stessa procedura.

3. Nei casi di cui al comma 2, ultimo periodo, la direttiva particolare o il regolamento CE sostituiti dal regolamento UNECE sono abrogati. Qualora sia abrogata una direttiva particolare devono essere abrogate le normative nazionali adottate per la trasposizione di tale direttiva.

4. La direttiva 2007/46/CE, ovvero il presente decreto, o le direttive particolari, ovvero i decreti di recepimento delle direttive stesse, o i regolamenti CE possono contenere riferimenti diretti a norme e regolamenti internazionali, senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario e nazionale.

Art. 35

Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti CE

1. I regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti CE corrispondenti se caratterizzati dallo stesso campo di applicazione ed oggetto. L'autorità di omologazione accetta le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati conformemente alle direttive particolari, ovvero ai decreti di recepimento delle direttive medesime, o ai regolamenti CE equivalenti.

2. Qualora la Comunità europea abbia deciso di applicare un nuovo regolamento UNECE o un regolamento UNECE modificato ai fini del comma 1, l'allegato IV, parte II, è modificato di conseguenza. Tali misure sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2007/46/CE recepita con il presente decreto.

Art. 36

Equivalenza con altre regolamentazioni

1. L'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla direttiva 2007/46CE, ovvero dal presente decreto, e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di Paesi terzi, può essere riconosciuta, esclusivamente, dal Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione europea nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità europea e Paesi terzi.

Art. 37

Informazioni destinate agli utenti

1. Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nel presente decreto o negli atti normativi elencati nell'allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dall'autorità competente.

2. Qualora un atto normativo lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all'uso di un veicolo, di un componente o di un'entità tecnica. Tali informazioni sono fornite in lingua italiana e sono riportate, d'intesa con l'autorità di omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d'istruzioni o il libretto di manutenzione.

Art. 38

Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche

1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell'allegato o nell'appendice di un atto normativo, che sono necessarie per l'omologazione CE di componenti o entità tecniche o per l'ottenimento di un'autorizzazione a norma dell'art. 31. Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

2. Il costruttore di componenti o entità tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma dell'art. 10, comma 4, contiene restrizioni d'uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo. Qualora un atto normativo lo preveda, il costruttore di componenti o entità tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d'uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entità tecniche prodotti.

Art. 39

Designazione dei servizi tecnici

1. Un servizio tecnico designato dall'autorità di omologazione si conforma alle disposizioni del presente decreto.

2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l'omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dal presente decreto o da un atto normativo elencato nell'allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non sia stati debitamente designati.

3. I servizi tecnici rientrano in una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza:

a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, presso le proprie installazioni, le prove di cui al presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV;

b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui al presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV, eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo;

c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;

d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell'esecuzione di prove o ispezioni nell'ambito del controllo della conformità della produzione.

4. I servizi tecnici dimostrano di possedere le competenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e un'esperienza comprovata nelle materie disciplinate dal presente decreto e dagli atti normativi elencati nell'allegato IV. Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle norme elencate nell'appendice 1 dell'allegato V che sono pertinenti alle attività che svolgono. Tale prescrizione non vale tuttavia per l'ultima fase della procedura di omologazione in più fasi di cui all'art. 25, comma 1.

5. L'autorità di omologazione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera hh), agisce in qualità di servizio tecnico per le quattro attività di cui al comma 3.

6. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto può essere designato come servizio tecnico per le attività della categoria A, per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XV.

7. I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6, si conformano alle disposizioni del presente articolo.

8. I servizi tecnici di un Paese terzo, diversi da quelli designati in conformità del comma 6, possono essere notificati ai fini dell'art. 41 solo nell'ambito di un accordo bilaterale tra la Comunità europea e il Paese terzo in questione.

Art. 40

Valutazione delle competenze dei servizi tecnici

1. Le competenze di cui all'art. 39 sono comprovate da una relazione di valutazione stilata dall'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera ii). Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.

2. La valutazione sulla quale è basata la relazione di cui al comma 1, è effettuata in conformità delle disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato V. La relazione di valutazione è riveduta al termine di un periodo massimo di tre anni.

3. La relazione di valutazione è comunicata alla Commissione europea, ove lo richieda.

4. L'autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali. Essa comprende una valutazione effettuata da controllori indipendenti dall'attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purchè siano gestiti separatamente dal personale che esegue l'attività oggetto della valutazione.

5. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto designato come un servizio tecnico si conforma alle disposizioni pertinenti del presente articolo.

Art. 41

Procedure di notifica

1. Il Ministero dei trasporti notifica alla Commissione europea il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attività per ciascun servizio tecnico designato, nonchè eventuali modifiche successive. L'atto di notifica precisa per quali atti normativi sono stati designati i servizi tecnici.

2. Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui all'art. 39 ai fini dell'omologazione soltanto se è stato preliminarmente notificato alla Commissione europea.

3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da vari Stati membri della Comunità europea indipendentemente dalla categoria di attività svolta.

4. Qualora un'organizzazione specifica o un organismo competente la cui attività non rientra fra quelle di cui all'art. 39 debba essere designato in applicazione di un atto normativo, la notifica è effettuata in conformità delle disposizioni del presente articolo.

5. L'elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici nazionali e degli Stati membri della Comunità europea saranno pubblicati dalla Commissione europea sul proprio sito web.

Art. 42

Disposizioni transitorie

1. Nelle more delle necessarie modifiche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto, volte ad includervi veicoli non contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all'art. 43, l'autorità di omologazione continua a rilasciare per tali veicoli omologazioni nazionali purchè tali omologazioni siano basate sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui al presente decreto.

2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un'omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, l'autorità di omologazione completa e rilascia la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda è rilasciata al richiedente. Per i veicoli dello stesso tipo l'autorità di omologazione accetta una copia autenticata come attestazione dell'esecuzione delle prove previste.

3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un'omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro della Comunità europea, tale Stato membro può chiedere all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione individuale qualsiasi ulteriore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui è conforme tale veicolo particolare.

4. Nelle more dell'armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri della Comunità europea relativamente ai veicoli disciplinati dal presente decreto, è consentito utilizzare codici nazionali per facilitare l'immatricolazione e l'imposizione fiscale nel loro territorio nazionale. A tal fine, è consentito suddividere le versioni di cui all'allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

Art. 43

Date di applicazione per l'omologazione CE

1. Per quanto riguarda l'omologazione CE, l'autorità di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all'allegato XIX.

2. Su domanda del costruttore, l'autorità di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 29 aprile 2009.

3. Fino alle date specificate nella quarta colonna della tabella di cui all'allegato XIX, l'art. 26, comma 1, non si applica ai nuovi veicoli per i quali un'omologazione nazionale è stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non è stata rilasciata un'omologazione.

4. Su richiesta del costruttore ed entro le date specificate nella terza colonna delle righe 6 e 9 della tabella di cui all'allegato XIX, l'autorità di omologazione continua a rilasciare omologazioni nazionali, in alternativa all'omologazione CE di veicolo, per veicoli di categoria M2 o M3 semprechè tali veicoli e i loro sistemi, componenti e singole unità tecniche siano stati omologati conformemente agli atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, del presente decreto.

5. Il presente decreto non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M1 anteriormente al 29 aprile 2009, nè osta alla proroga di tali omologazioni.

6. Per quanto riguarda l'omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche, l'autorità di omologazione applica il presente decreto a decorrere dal 29 aprile 2009.

7. Il presente decreto non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entità tecniche anteriormente al 29 aprile 2009, nè osta alla proroga di tali omologazioni.

Art. 44

Sanzioni

1. Con uno o più provvedimenti saranno adottate entro il 29 aprile 2009 le sanzioni da irrogare in caso di violazioni delle disposizioni del presente decreto e, in particolare, dei divieti di cui all'art. 31 derivanti da esso, e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, nonchè tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 45

Valutazione

1. Entro il 29 aprile 2011 l'autorità di omologazione informa la Commissione europea dell'applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella direttiva 2007/46/CE, ovvero nel presente decreto e, in particolare, dell'applicazione del procedimento in più fasi. Se del caso, la Commissione europea propone le modifiche che ritiene necessarie per migliorare il procedimento di omologazione.

2. Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del comma 1, la Commissione europea riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2007/46/CE, recepita con il presente decreto, entro il 29 ottobre 2011. Se del caso, la Commissione può proporre il differimento delle date di applicazione di cui all'art. 45 della direttiva 2007/46/CE, ovvero dell'art. 43 del presente decreto di recepimento.

Art. 46

Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 29 aprile 2009.

Art. 47

Abrogazione

1. A decorrere dal 29 aprile 2009 i decreti di recepimento della direttiva 70/156/CEE e successive modificazioni, di cui all'allegato XX, sono abrogati.

2. I riferimenti alla direttiva 70/156/CEE e successive modificazioni si intendono fatti alla direttiva 2007/46/CE, recepita con il presente decreto, e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XXI.

Art. 48

Allegati

1. Gli allegati da I a XXI, nonchè l'elenco degli allegati stessi, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2008

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 338

ALLEGATI - [non disponibili]