Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

PRESIDENZA

DECRETO 21 dicembre 2009

G.U.R.S. 26 febbraio 2010, n. 9

Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

Viste le leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio;

Visto l'art. 16 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e succ. art. 7 del D.M. 2 marzo 1998, n. 258, relativi all'adeguamento della misura dei canoni demaniali;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;

Visto l'art. 22 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale viene disposto che, ai fini della valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina e le procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, abrogata e sostituita dal D.P.R. 296 del 13 settembre 2005;

Visto l'art. 5bis, comma 4, e allegata tabella A del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni per la determinazione dei canoni delle aree demaniali e patrimoniali;

Visto il D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005, concernente i criteri e le modalità di concessione in uso in locazione dei beni immobili;

Attesa l'esigenza di definire principi operativi per la concessione e locazione dei beni immobili regionali ed adottare idonee misure per garantire il regolare introito dei proventi, facendo riferimento ai vari strumenti normativi nazionali e regionali e fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare di determinate categorie di beni demaniali e patrimoniali, riconducibili per competenza e gestione ad altri rami dell'Amministrazione regionale;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è approvato il testo dell'allegato "Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web.

Palermo, 21 dicembre 2009.

TOZZO

Allegato

Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali

La Regione Siciliana esercita le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali - comprese le acque pubbliche esistenti nel suo territorio - per effetto delle norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio e patrimonio approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825.

Fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare di determinate categorie di beni demaniali e patrimoniali, riconducibili ad altri rami dell'Amministrazione regionale, quali quelli del demanio marittimo, forestale, trazzerale, storico-artistico, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del demanio idrico, per l'affidamento dei beni immobili nella Regione Sicilia si applicano le norme generali contenute nel regolamento per la concessione e locazione D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005 che ha abrogato e sostituito la legge 390/86.

Procedure richiamate all'art. 22 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, il quale prevede per i beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione l'applicazione della disciplina e delle procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 oggi sostituita dal predetto D.P.R. 296/05.

Dall'applicazione della norma sopra citata ne conseguono i seguenti principi operativi:

Il procedimento

1.1 Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 296/05, le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali, salvo quanto stabilito nei capi III e IV (Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato e immobili adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze), conseguono all'esperimento di procedere ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto. Si procede a trattativa privata quando è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000.

L'istanza intesa ad ottenere in uso un bene deve contenere i seguenti estremi:

- dati identificativi del bene (località ed estremi catastali);

- le finalità di utilizzo e le iniziative progettuali di promozione dell'immobile;

- i dati identificativi del richiedente ed ogni altro elemento utile (natura giuridica, statuto, ecc.);

- la dichiarazione ad eseguire, a proprie cure e spese, le opere di ripristino o ristrutturazione dell'immobile ove necessarie alla fruizione dello stesso.

1.2 A seguito dell'istanza di affidamento in uso, deve essere verificato preliminarmente che il bene, avuto riguardo alle dimensioni e alle caratteristiche, non sia in grado di soddisfare concrete ed immediate esigenze governative della Regione Siciliana o non sia già oggetto di specifiche destinazioni, in ottemperanza a norme, disposizioni, programmi di valorizzazione o delibere di Giunta regionale. Verificata la disponibilità del bene e la sussistenza dei presupposti normativi e tecnici, si procede con la determinazione del canone annuo di concessione o locazione.

Il canone

2.1 Per la predisposizione del provvedimento di concessione è d'obbligo il versamento del canone annuo anticipato e della cauzione infruttifera (o garanzia fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria assicurativa).

Il canone di norma corrisponde a quello di libero mercato (riferimento O.M.I.), fatta eccezione per le tipologie espressamente previste dal D.P.R. 296/05 in materia di canone agevolato.

L'art. 12 del D.P.R. 296/05 prevede, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, l'affidamento in uso con un canone annuo il cui ammontare non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% del valore di libero mercato.

Tenuto conto dei criteri nello stesso art. 12 contenuti e delle valutazioni già espresse dagli uffici del Genio civile interpellati, ne consegue la seguente misura percentuale di applicazione:

- stato di conservazione scadente

- consistenti opere di ristrutturazione con fondi del concessionario

10% del valore di libero mercato

- stato di conservazione normale

30% del valore di libero mercato

- stato di conservazione ottima

50% del valore di libero mercato

2.2 Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, il canone è soggetto all'aggiornamento Istat. Il comodato d'uso gratuito è previsto esclusivamente nei casi espressamente disposti dalla legge (art. 10 del D.P.R. 296/2005).

2.3 Per i terreni agricoli si rimanda ai parametri dei valori agricoli medi pubblicati dall'O.M.I. (Agenzia del territorio), atteso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 318/2002 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62 della legge 203/1982, che prevedevano il calcolo del canone basato sul reddito dominicale.

Detti parametri si applicano altresì per le occupazioni permanenti di pertinenze idrauliche. Per ogni attraversamento del corso d'acqua interessato con condutture per l'erogazione di pubblici servizi si applica il canone minimo, come previsto dall'art. 16 del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546 e rivalutato ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2 marzo 1998 n. 258 - da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.

Per l'uso dei terreni edificabili il canone annuo viene determinato in ragione dei valori di comune commercio.

2.4 Per effetto della delibera di giunta regionale n. 424 del 24 ottobre 2006, gli uffici del Genio civile provvedono alla determinazione e rivalutazione dei canoni e dei proventi comunque dovuti all'uso dei beni immobili.

Al fine di determinare la continua riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo degli immobili, nelle more della determinazione definitiva, la misura provvisoria del canone, salvo conguaglio, viene così stabilita:

Per le aree di sedime e pertinenziali secondo il comma 4 dell'art. 5bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al suddetto decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati.

Per i fabbricati secondo l'art. 1, comma 251, della legge 296 del 27 dicembre 2006, ove previsto che il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.

Il provvedimento di concessione e i contratti di locazione

3.1 I beni demaniali e patrimoniali indisponibili rappresentano la categoria dei beni pubblici la cui utilizzazione dà luogo a un rapporto di diritto pubblico regolato attraverso il provvedimento amministrativo di "concessione". I beni patrimoniali disponibili, invece, sono beni la cui utilizzazione trova disciplina nell'ambito del diritto comune mediante contratti di locazione o affitto.

3.2 Ogni ramo di amministrazione provvede direttamente alla concessione dei beni demaniali e del patrimonio allo stesso riconducibile per norma. Ove non previsto, le concessioni che ricadono su beni in gestione ad altri rami di amministrazione, ove non vi provvedano direttamente per effetto di norma specifica, devono essere precedute dal nulla-osta del competente ufficio e dall'indicazione delle prescrizioni correlate all'uso.

Il versamento dei canoni e delle indennità di occupazione

4.1 E' fatto obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di beni demaniali e patrimoniali che non fruiscono delle agevolazioni sull'utilizzo gratuito di cui al punto 2.2 provvedere al versamento del canone annuo o dell'indennità di occupazione comprensivi dell'adeguamento Istat per l'anno in corso e per i successivi fino alla data di riconsegna del bene.

4.2 Il versamento va effettuato indicando il capitolo di entrata 2731 per i fitti di beni patrimoniali e 2745 per le concessioni di beni demaniali a mezzo del servizio postale utilizzando i seguenti conti correnti postali in relazione alla provincia di appartenenza:

N. c/c postale

Intestazione del conto corrente

00229922

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Agrigento

00217935

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Caltanissetta

12202958

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Catania

11191947

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Enna

11669983

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Messina

00302901

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Palermo

10694974

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Ragusa

11429966

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Siracusa

00221911

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Trapani

4.3 Una copia del versamento deve essere inviata al Servizio Demanio e Patrimonio immobiliare.