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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 18 dicembre 2009

G.U.R.S. 24 dicembre 2009, n. 60

Calendario delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2010-2011.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;

Vista la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l'art. 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l'art. 96 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di modifica della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;

Visto il comma 3 dell'art. 7 della succitata legge regionale n. 9, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI, di stabilire con proprio decreto il periodo di svolgimento delle vendite promozionali per il biennio successivo;

Vista la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della medesima legge regionale n. 9, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI, di stabilire con proprio decreto le date di svolgimento dei saldi estivi e dei saldi invernali per il biennio successivo,

Visti i decreti 12 dicembre 2007, 30 giugno 2008 e 23 giugno 2009, con i quali sono state emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali e alle vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2008-2009;

Considerato che occorre stabilire il periodo di svolgimento delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione o saldi per il successivo biennio 2010-2011;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori, nella riunione del 16 dicembre 2009 tenutasi nei locali dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

Considerato che nella succitata riunione è stato reso parere favorevole, all'unanimità dei presenti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Le vendite promozionali per il biennio 2010-2011 possono essere effettuate dal primo sabato del mese di gennaio al 15 maggio e dal primo giorno del mese di agosto al 15 novembre.

Art. 2

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del biennio 2010-2011 possono essere effettuate dal primo sabato del mese di gennaio al 15 marzo.

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo del biennio 2010-2011 possono essere effettuate dal secondo sabato del mese di luglio al 15 settembre.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 18 dicembre 2009.

BUFARDECI