
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 17 dicembre 2009
G.U.R.S. 29 gennaio 2010, n. 4
Modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 quinquies, comma 2, lett. b), del predetto decreto legislativo n. 502/1992, come modificato, in ultimo, dall'art. 79 del D.L. 112/2008, ai sensi del quale "le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati", e ritenuto, conseguentemente, che le prescrizioni mediche ben possono essere sottoposte a controllo, indirizzo e verifica da parte della competente struttura sanitaria pubblica;
Visto il decreto 22 luglio 1996, con il quale il Ministro per la sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e le relative tariffe, prevedendo altresì la possibilità per le regioni di erogare, nell'ambito del proprio territorio, ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell'allegato 1 del citato D.M. 22 luglio 1996;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 11 dicembre 1997, recante "Elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale e relative tariffe.";
Visto l'art. 25, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale "Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.";
Visto l'accordo del 31 luglio 2007 attuativo del piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 1 agosto 2007, con cui l'Assessore regionale per la sanità è stato incaricato di dare esecuzione all'accordo attuativo del piano di rientro ed al piano medesimo e di provvedere all'attuazione delle misure e degli interventi contenuti in tale atto valevoli per il triennio 2007-2009;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 28 febbraio 2008, recante "Applicazione nel territorio della Regione Siciliana dei valori tariffari previgenti di cui ai decreti 11 dicembre 1997 e 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi", che, a sua volta, richiama l'applicazione nella Regione Siciliana dei valori tariffari di cui al decreto 11 dicembre 1997 e di quelli di cui al decreto 29 dicembre 2005, vigente, quest'ultimo, per le sole categorie di soggetti indicati dall'art. 25 della predetta legge regionale n. 19/2005 quali destinatari delle disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, lett. a), della predetta legge regionale n. 5/2009, che dispone: "Il servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare:
a) una qualificata integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento dell'offerta sanitaria dall'ospedale al territorio, nonché un compiuto coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'ottimale distribuzione sul territorio dei medici specialisti, favorendo l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione";
Visto, in particolare, l'art. 25, comma 1, della predetta legge regionale n. 5/2009, nella parte in cui dispone "L'Assessore regionale per la sanità determina, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati,...";
Visto il decreto n. 1676/09 del 20 agosto 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 dell'11 settembre 2009), avente ad oggetto interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale;
Considerato che avverso il suddetto decreto sono stati proposti al TAR Sicilia - sede di Palermo - alcuni ricorsi presentati dall'Associazione nefrologi extraospedalieri ASNF e da diversi centri di dialisi accreditati con il servizio sanitario regionale;
Considerato che il TAR Palermo - sezione I - con ordinanze nn. 965, 966 e 967 del 13 ottobre 2009, depositate in pari data, ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendo fondato, ad un sommario esame, il profilo di censura dedotto in ordine alla violazione dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., "atteso che ai sensi della predetta disposizione normativa l'amministrazione competente deve essere individuata nelle singole aziende sanitarie locali, cui corrispondono in Sicilia, ai sensi della legge regionale n. 5/09, le neoistituite aziende sanitarie provinciali;
Ritenuto, pertanto, al solo fine di superare la criticità posta dal TAR, di dovere modificare l'art. 1 del citato decreto n. 1676/09, sostituendo il comma 1 con il seguente: "l'ammissione alla fruizione del trattamento sostitutivo della funzione renale presso centri di dialisi privati accreditati deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale di appartenenza, sulla base di una certificazione rilasciata da un medico specialista nefrologo da essa dipendente o convenzionato, che attesti l'insufficienza renale cronica terminale e la necessità del trattamento sostitutivo";
Ritenuto di dovere invece confermare tutte le altre disposizioni del decreto n. 1676/09, nonché i documenti ad esso allegati;
Decreta:
L'art. 1, comma 1, del decreto n. 1676/09 è così modificato:
1. L'ammissione alla fruizione del trattamento sostitutivo della funzione renale presso centri di dialisi privati accreditati deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale di appartenenza, sulla base di una certificazione rilasciata da un medico specialista nefrologo da essa dipendente o convenzionato, che attesti l'insufficienza renale cronica terminale e la necessità del trattamento sostitutivo.
E' confermato il decreto n. 1676/09 in ogni sua restante parte, ivi compresi i documenti ad esso allegati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 17 dicembre 2009.
RUSSO