Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 200

G.U.R.I. 12 gennaio 2010, n. 8

Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante il regolamento per la riscossione e per la ripartizione degli onorari e delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;

Ritenuta l'opportunità, in conformità al predetto parere, di subordinare transitoriamente il diritto alla ripartizione degli onorari del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilità della condotta sul piano disciplinare, in attesa dell'auspicato apprestamento di specifici ed obiettivi strumenti di misurazione della produttività del personale medesimo, adeguati alla peculiarità delle funzioni dell'Avvocatura, allo stato non ancora individuati;

Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Fondo di perequazione

1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono:

a) gli importi relativi all'attività di segretario di collegi arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.

Art. 2

Modalità di gestione e di ripartizione delle somme

1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

2. La ripartizione è eseguita tra gli aventi diritto con le seguenti modalità:

a) una quota pari a sei decimi è ripartita su base territoriale, secondo le disposizioni del comma 3, in proporzione allo stipendio tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra indennità o assegno;

b) la restante quota pari a quattro decimi è ripartita tra tutto il personale amministrativo in proporzione allo stipendio tabellare in godimento, esclusi ogni altra indennità o assegno.

3. La ripartizione su base territoriale è eseguita con le seguenti modalità:

a) gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono ripartiti tra il personale in servizio presso ciascuna sede cui appartiene il dipendente che ha espletato la funzione di segretario del collegio arbitrale;

b) le competenze di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1 sono ripartite tra il personale in servizio presso ciascuna sede competente a curarne la riscossione.

4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalità disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.

Art. 3

Esclusione dal diritto al riparto

1. Sono esclusi dal diritto al riparto per l'intero quadrimestre coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte sanzionate disciplinarmente.

2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l'esclusione dal diritto al riparto si estende a ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la sospensione abbia avuto concreta applicazione.

3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso del quale è stata tenuta la condotta sanzionata.

4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo:

a) coloro che siano stati assenti dal servizio per qualsiasi causa, con esclusione dell'assenza per ferie;

b) coloro che si trovino in posizione di comando presso altre Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa.

Art. 4

Disposizione transitoria

1. Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è riferita alla somma corrispondente a cinquantanove centoventitreesimi delle competenze spettanti per il quadrimestre medesimo agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

BERLUSCONI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009

Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 191