
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 214
G.U.R.I. 6 febbraio 2010, n. 31
Regolamento recante disposizioni per il funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce in via legislativa, presso l'avvocatura generale dello Stato, il fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, già istituito e disciplinato in via amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21;
Visto l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante "regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione" e successive modificazioni;
Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 ottobre 2009;
Sulla proposta dell'Avvocato generale;
Adotta
il seguente regolamento:
Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali
1. Al fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono i relativi importi riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Modalità di gestione e di ripartizione delle somme
1. Le somme versate nel fondo sono ripartite fra gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 e alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza:
a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l'avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al fondo;
b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio.
2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante "regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione", e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 dicembre 2009
Il Presidente: BERLUSCONI
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 142